Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 13-10-2011, n. 37006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 14.01.2011 il Tribunale di Firenze rigettava la domanda di riesame proposta da X.M. avverso l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Pistoia, notificatagli il 17.12.2010, con cui gli veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere quale indagato dei delitti di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 5 e 8 e art. 4, nn. 1 e 7 (favoreggiamento, induzione, sfruttamento della prostituzione in danno di giovani donne rumene).

Proponeva ricorso per cassazione l’indagato denunciando caducazione della misura per omesso deposito degli atti nella cancelleria del giudice prima del suo interrogatorio.

Il provvedimento restrittivo gli era stato notificato in carcere in data 17.12.2010.

Il 20 dicembre il suo difensore era stato informato telefonicamente che il giorno successivo si sarebbe tenuto l’interrogatorio di garanzia presso il GIP del tribunale di Firenze, delegato dal GIP del tribunale di Pistoia.

Al compimento dell’atto il difensore aveva eccepito la nullità dell’interrogatorio per non avere egli ricevuto l’avviso di deposito dell’ordinanza di misura cautelare, della richiesta del PM e degli atti su cui si fondava il provvedimento.

L’avviso dell’ufficio del GIP del tribunale di Pistoia gli era stato notificato il 22.12.2010.

Denunciava, altresì, l’assenza dei gravi indizi di colpevolezza e la mancata ammissione agli arresti domiciliari.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.

L’eccezione procedurale non è puntuale alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui per l’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare non compete al difensore alcun avviso di deposito in cancelleria dell’ordinanza applicativa, della richiesta del PM e degli atti con essa presentati.

Le SU di questa Corte hanno, infatti, affermato che "l’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, prescritto dall’art. 294 cod. proc. pen., i viziato da nullità quando non sia stato preceduto dal deposito nella cancelleria del giudice, a norma del comma terzo dell’art. 293 c.p.p., dell’ordinanza applicativa, della richiesta del P.M. e degli atti con essa presentati", precisando "che la notifica dell’avviso al difensore circa l’intervenuto deposito degli atti non condiziona la validità dell’interrogatorio, ma la sola decorrenza del termine per l’eventuale impugnazione del provvedimento cautelare". (Cassazione SU n. 31113/2004, Cernica, RV. 229646; n. 26798/2005 RV. 231349).

Nella specie, l’assunto del ricorrente circa il mancato deposito non solo non ha trovato alcun obiettivo riscontro, ma risulta smentito dalla notifica al difensore, in data 22.12.2010, dell’avviso di avvenuto deposito nella cancelleria del tribunale di Pistoia, ufficio GIP, degli atti sopraindicati.

Nell’ipotesi in cui l’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale venga assunto nella circoscrizione di altro tribunale, l’omessa trasmissione al giudice delegato della richiesta del PM e degli atti ad essa allegati a norma dell’art. 291 c.p.p., comma 1, non determina di per sè alcuna nullità, quando l’espletamento del relativo incombente sia stato preceduto (come nel caso in esame) dal deposito degli atti presso la cancelleria del giudice che ha emesso la misura, a norma dell’art. 293 c.p.p., comma 3" (Sezione 6 n. 49538/2009 RV. 245655).

Patimenti infondato è il motivo sulla gravità indiziaria che svolge inammissibili censure di carattere fattuale mentre l’ordinanza impugnata ha ricostruito, attraverso il richiamo all’eloquente contributo accusatorio offerto dagli appostamenti effettuati da agenti della Squadra Mobile, dalle intercettazioni telefoniche autorizzate, dalle ricognizioni fotografiche, dalle dichiarazioni di B.R.E. e di K.V., un motivato quadro di gravita indiziaria.

Richiamato il recente orientamento delle SU di questa Corte secondo cui "il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisatali nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale" (SU n. 16085/2011 RV. 249324), non è censurabile l’ordinanza impugnata nella parte in cui, nel ravvisare la sussistenza di esigenze cautelari, ha escluso che tali esigenze possano essere soddisfatte con diverse misure.

Le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), anche nella formulazione novellata dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 3, possono essere correttamente dedotte anche dalle sole specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell’agente, sicchè nessun profilo di illegittimità può fondatamente ravvisarsi nell’ordinanza impugnata laddove i giudici del riesame hanno ravvisato un concreto pericolo di recidivanza ed hanno espresso un giudizio di esclusiva adeguatezza della misura applicata della custodia cautelare in carcere.

Prevedendo l’art. 275 c.p.p., comma 3 che la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata, l’adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere, per quanto specificamente riguarda le esigenze di prevenzione di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), può essere ritenuta soltanto quando elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso e alla personalità del soggetto indichino quest’ultimo come propenso all’inosservanza degli obblighi connessi di una diversa misura (ex multis, Sezione 2 n. 5699/1997 RV. 209028).

Orbene, nella specie, risultano adeguatamente spiegate le ragioni per cui dall’evidenziata propensione dell’imputato a un’attività professionale di favoreggiamento, induzione e di sfruttamento della prostituzione attuata, con violenza e minacce, nei confronti di più persone, possa fondatamente desumersi, malgrado l’incensuratezza, anche un’effettiva propensione all’inosservanza degli obblighi connessi all’applicazione di una diversa misura cautelare.

Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’Istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito nell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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