Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 13-10-2011, n. 37005

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il tribunale di Venezia, con ordinanza del 28 dicembre del 2010, rigettava l’appello proposto da C.A. avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, con cui si era respinta l’istanza avanzata nell’interesse del predetto al fine di ottenere la sostituzione della misura carceraria con altra meno affittiva.

Il C. era stato arrestato perchè ritenuto il finanziatore di un’attività d’importazione di cocaina dalla Colombia. La prova si desumeva dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche.

L’indagato si era difeso sostenendo che i colloqui intercettati si riferivano ad investimenti immobiliari da effettuare in Colombia. La tesi è stata respinta dal tribunale con una precedenza ordinanza perchè l’asserita attività immobiliare non era stata in alcun modo documentata. Con la nuova istanza l’indagato aveva inteso dimostrare che il finanziamento erogato era diretto ad acquisire un’impresa edile asseritamene gestita in Chioggia dai coindagati. Anche tale nuova versione è stata respinta dal tribunale perchè sfornita di documentazione non essendo sufficiente, secondo il tribunale, la testimonianza di Ca.Gi., il quale aveva parlato di trattative orali a supporto delle quali non era stato prodotto alcun documento.

Ricorre per cassazione l’indagato per mezzo del proprio difensore deducendo:

la violazione dell’art. 274 c.p.p., lettere a), b) e c), mancando i presupposti per l’applicazione della misura cautelare restrittiva per la mancata indicazione di fatti concreti da cui desumere il pericolo di recidiva; a tale fine si precisa che dalle stesse intercettazioni emergerebbe che il coinvolgimento dell’indagato era limitato ad un breve periodo del 2009; inoltre il tribunale aveva errato nel ritenere che sull’applicazione della misura cautelare si fosse verificato il giudicato, posto che l’ordinanza era stata impugnata davanti alla Suprema Corte la quale al momento della presentazione del presente ricorso non si era ancora pronunciata;

violazione dell’art. 391 bis c.p.p. per la mancata valutazione degli atti delle indagini difensive e segnatamente delle dichiarazioni rese da Ca.Sa., T.V. e Ca.Gi., i quali hanno riferito sui rapporti intercorsi tra il C. ed i coindagati riconducendoli in un contesto di assoluta liceità.

IN DIRITTO Il ricorso, al limite dell’ammissibilità, va comunque respinto perchè infondato.

I due motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Essi sono infondati. In proposito va anzitutto rilevato che nel frattempo questa Corte si è pronunciata rigettando il ricorso avanzato dal C. avverso la decisione del tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare restrittiva. Di conseguenza si è ormai formato il giudicato cautelare per quanto concerne la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari indicate nell’ordinanza applicativa della misura. Da ciò consegue che le questioni di fatto e di diritto già decise e rigettate non sono più proponibili se non sorrette da elementi non dedotti o non esaminati nel precedente giudizio o da nuove acquisizioni probatorie che modifichino sostanzialmente l’originario quadro valutativo.

Nella fattispecie l’indagato si era inizialmente difeso sostenendo che il finanziamento, emergente dalle intercettazioni telefoniche, effettuato ai coindagati non riguardava acquisti di stupefacente, ma attività immobiliare da eseguire in Colombia. Tale assunto è stato disatteso dal tribunale nella precedente ordinanza perchè completamente sfornito di prove e la decisione, come prima accennato, è stata confermata da questa Corte.

In questo processo l’indagato prospetta una nuova interpretazione delle intercettazioni nel senso che precisa che il finanziamento erogato ai coindagati non sarebbe stato destinato nè al commercio di droga nè ad attività edilizia da intraprendere in Colombia, bensì all’acquisizione di un’impresa edile asseritamene gestita dai coindagati in Italia e piùà precisamente in Chioggia. A sostegno del proprio assunto ha allegato le dichiarazioni rilasciate da Ca.Sa., T.V. e Ca.Gi. in sede di indagini difensive.

Anche questa nuova prospettazione è stata respinta dal tribunale perchè sfornita di idonea documentazione non essendo sufficienti le dichiarazioni rese in proposito dalle persone sentite dal difensore a norma dell’art. 391 bis c.p.p., trattandosi di operazioni immobiliari che, per la loro natura, richiedevano la forma scritta.

La valutazione del novum costituisce un giudizio di fatto demandato al giudice del merito, la cui motivazione può essere censurata in sede di legittimità soltanto con il mezzo di annullamento di cui all’art. 606, lett. e). Quella effettuata dai giudici del merito, secondo i quali una prova orale non è sufficiente a dimostrare attività negoziali che, per la loro natura immobiliare, richiedono per la loro stessa validità la forma scritta, non presenta all’evidenza alcun profilo di manifesta incoerenza.

Le indagini difensive compiute dal difensore, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, non sono state ignorate, ma valutate e respinte perchè ritenute inaffidabili.

P.Q.M.

La Corte:

Letto l’art. 616 c.p.p.;

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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