Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-03-2012, n. 4713 Trattamento economico Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 26 settembre 2009, la Corte d’Appello di Milano accoglieva il gravame svolto da B.C. ed altri 17 litisconsorti in epigrafe indicati contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di condanna dell’Università degli Studi di Milano per differenze retributive.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– B.C. ed altri 17 litisconsorti, tutti dipendenti dell’Università degli Studi di Milano, distaccati presso l’Ospedale (OMISSIS) ove svolgevano attività di tecnici di laboratorio, assistenti e agenti tecnici, analisti e operatori amministrativi a favore del Dipartimento di Medicina Interna, tutte attività direttamente connesse all’attività assistenziale, convenivano in giudizio l’Università degli Studi di Milano per il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità (OMISSIS) prevista dal D.P.R. N. 761 del 1979, at. 31 e la condanna della predetta Università al pagamento delle differenze retributive;

il primo giudice respingeva le domande;

– i litisconsorti proponevano gravame; l’Università, costituendosi, eccepiva il difetto di giurisdizione, con riferimento ai periodi antecedenti al 1.7.1998 e la prescrizione quinquennale; contestava il calcolo delle differenze retributive e invocava il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.

3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva:

– sussistente la giurisdizione del g.o. limitatamente al periodo successivo al 1.7.1998;

– finalità, dell’indennità de qua, evitare disparità di trattamento tra personale ospedaliero e personale universitario addetto ad attività assistenziali e tra pubblici dipendenti con mansioni non mediche che, pur appartenendo ad Amministrazioni diverse, svolgono la stessa attività;

– necessario il confronto tra categorie e livelli professionali, prendendo in considerazione le mansioni e le funzioni assistenziali effettivamente espletate dai dipendenti universitari;

– sussistenti, nella specie, i presupposti per il riconoscimento dell’indennità, quali lo svolgimento, da parte dei dipendenti dell’Università, di attività assistenziale in una struttura ospedaliera convenzionata con l’Università, con aggravio dell’attività propria dei dipendenti dell’Università, i quali, in mancanza dell’affidamento di tali mansioni, avrebbero svolto minore attività;

– dall’istruttoria testimoniale e documentale risultava accerta la natura assistenziale dell’attività svolta dai litisconsorti, in relazione all’attività presso i laboratori e all’attività amministrativa;

– sussistente, pertanto, il diritto a percepire l’indennità de qua per il periodo 1.7.1998 al 31.12.2000, con interessi legali, esclusa la rivalutazione ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36. 4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’Università degli Studi di Milano ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Gli intimati hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

5. Così, in sintesi, i motivi di ricorso:

violazione e falsa applicazione della L. n. 200 del 1974, art. 1 e D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31 e omessa insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio (primo motivo). La parte ricorrente si duole che la corte di merito abbia ampliato gli ambiti di applicazione della normativa, la cui ratio, estesa anche al personale non medico, è quella di valorizzare il personale universitario che svolge presso presidi ospedalieri convenzionati attività assistenziale in senso proprio, esplicantesi in attività di cura e di assistenza, confondendo l’esercizio di una tipica attività assistenziale con l’espletamento di qualsiasi sevizio funzionale alla cura e all’assistenza, purchè a beneficio di strutture ospedaliere. Assume la ricorrente che qualificando come assistenziale qualsiasi attività svolta a vantaggio dell’ospedale il criterio per il riconoscimento dell’indennità valorizzerebbe soltanto il soggetto fruitore della prestazione e non il contenuto dell’attività. Inoltre la ricorrente si duole del vizio di motivazione della statuizione, fondata sul presupposto dello svolgimento di attività assistenziale senza indicare le ragioni che hanno giustificato la contestata nozione;

– le medesime censure (violazione e falsa applicazione della L. n. 200 del 1974, art. 1 e del D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31) sono riproposte perchè non provato in causa l’aggravio di lavoro che giustificherebbe l’applicazione della legge (secondo motivo), e per aver la corte di merito ritenuto sussistente, nella specie, una convenzione tra l’Università e la fondazione Ospedale Maggiore presso cui sarebbe stata svolta l’attività assistenziale (terzo motivo, con il quale si deduce anche il vizio di motivazione).

6. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

7. Va premesso che l’accertamento della natura assistenziale è accertamento in fatto e non argomentazione di diritto, dunque non censurabile in cassazione per violazione di legge (ex anche la seconda censura si risolve nella contestazione di un accertamento in fatto – o comunque in una non corretta deduzione della violazione, dell’onere probatorio da parte degli intimati) ed ancora va evidenziato che l’insussistenza, nella specie, della convenzione tra l’Università e la fondazione Ospedale (OMISSIS) presso cui sarebbe stata svolta l’attività assistenziale, costituisce domanda nuova non introdotta nelle fasi di merito; nè la parte ricorrente ha indicato specificamente quando sarebbe stata contestata, nei gradi di merito, la mancanza della convenzione tra Università e Ospedale.

8. Tanto premesso, rimane da esaminare se l’amministrazione universitaria sia tenuta alla corresponsione della c.d. indennità (OMISSIS) in favore del personale non medico universitario occupato presso ospedali e cliniche e istituti universitari.

9. La c.d. indennità (OMISSIS) è stata istituita dalla L. n. 213 del 1971 quale speciale indennità in favore del personale medico universitario prestante servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le U.S.L. nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle U.S.L. di pari funzioni, mansioni ed indennità, prevedendo il versamento, da parte degli enti ospedalieri alle Università, delle somme a tal fine occorrenti ed erogate, dalle Università, al personale universitario.

10. Questa Corte di legittimità già ha avuto occasione di rimarcare, con riferimento all’indennità in favore del personale medico universitario, la natura di fondo, con finalità perequative, dello stanziamento, da devolvere, a cura delle Università, ai medici universitari impegnati nell’assistenza nelle strutture sanitarie convenzionate con le regioni e le U.S.L. (v., Cass., SU, 439/2000).

11. Il carattere perequativo dell’indennità in questione, per rimuovere le disparità di trattamento dei medici universitari rispetto al corrispondente personale del servizio sanitario nazionale senza che l’esercizio dell’attività assistenziale e di docenza universitaria faccia mutare lo status giuridico ed economico di base del personale medico universitario, e ciò in forza della compenetrazione tra funzioni didattiche e assistenziali (affermata anche da Corte Cost, sent nn. 126/1981 e 136/1997) – ha giustificato, D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ex art. 31 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), la corresponsione al personale medico universitario di "una indennità…nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità" (D.P.R. n. 761 cit., art. 31).

12. Il carattere perequativo dell’indennità in questione, come anche di recente affermato dai Giudici amministrativi (v., da ultimo, Cons. Stato, 248/2011) implica un tendenziale allineamento della posizione economica del docente universitario, operante nelle cliniche ospedaliere, rispetto al personale medico inquadrato nel S.S.N. e deve ritenersi operante anche indipendentemente dalle convenzioni stesse, derivando dal sistema normativo sopra citato diritti soggettivi del personale docente, investito di entrambe le predette funzioni, nei diretti confronti del proprio datore di lavoro (cfr.

Cons. Stato, 248/2011 cit.).

13. L’indennità (OMISSIS) è stata, poi estesa al personale non medico universitario investito, come il personale medico universitario, delle funzioni di docenza ed operante presso i policlinici e le cliniche ospedaliere, in funzione perequativa del trattamento economico rispetto al personale non medico inquadrato nel S.S.N. 14. L’indennità de Maria per il personale non medico universitario si inserisce, pertanto, nel sistema precipuamente delineato dall’art. 1 della L. 16 maggio 1974, n. 200 che recita: "A decorrere dal 1 marzo 1974 a tutto il personale non medico universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle università è corrisposta una indennità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo ivi compresi i compensi per lavoro straordinario ma escluse le quote di aggiunta di famiglia, a quello del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità. Le somme occorrenti per la corresponsione dell’indennità di cui al precedente comma sono a carico degli enti o istituti e sono erogate con le modalità di cui alla L. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4". 15. La tesi dell’Università, secondo cui la ratio della disposizione risiede nella valorizzazione del personale universitario che svolge, presso presidi ospedalieri convenzionati, attività assistenziale in senso proprio, esplicantesi in attività di cura e di assistenza e, dunque, nell’esercizio di una tipica attività assistenziale, da non confondere con l’espletamento di qualsiasi sevizio funzionale alla cura e all’assistenza purchè a beneficio di strutture ospedaliere, non si appalesa meritevole di condivisione.

16. Va rimarcato che la disposizione che ha esteso l’indennità de qua al personale universitario non medico richiama, nel precetto introdotto nella L. n. 200 cit., art. 1, comma 1 il personale non medico universitario "che presta servizio" presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle università, valorizzando esplicitamente "la prestazione del servizio", diversamente dalle disposizioni successive ove il legislatore ha esplicitamente fatto riferimento all’espletamento di fatto di "attività assistenziali", ma ai diversi fini del passaggio, a domanda, del personale di ruolo non medico, in servizio presso istituti clinici universitari, alle dipendenze dell’ente ospedaliero.

17. L’intento del legislatore, reso palese dal significato delle parole nei due commi della L. n. 200 cit., art. 1 è preordinato ad introdurre un trattamento perequativo per la prestazione del servizio reso presso strutture ospedaliere e cliniche del personale non medico universitario, cui è già sotteso il riconoscimento del carattere inscindibile delle funzioni assistenziali rispetto a quelle didattiche e l’innegabile compenetrazione tra funzioni didattiche e assistenziali anche ove il servizio reso, in virtù delle mansioni proprie del personale non medico, si svolga sul piano meramente tecnico o amministrativo ma comunque in imprescindibile l’accordo con l’attività medica e supporto ad essa.

18. Anche nel già richiamato D.P.R. n. 761 cit., art. 31 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) il legislatore ha inteso valorizzare, nell’incipit della disposizione, "la prestazione del servizio" nell’indicare i destinatali del trattamento economico perequativo, con esplicito riferimento alla "parte assistenziale", della prestazione, solo ai fini dei diritti e doveri del personale in questione.

19. Ne consegue che, nel delineato sistema normativo, la perequazione del trattamento economico del personale non medico universitario che presti servizio presso strutture ospedaliere e cliniche al trattamento economico del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità è legata alla prestazione del servizio presso la struttura ospedaliera, ancorchè esplicantesi in attività non strettamente sanitaria o di cura e, quindi, assistenziale in senso tradizionale, ma in attività comunque funzionale all’attività sanitaria di assistenza e di cura.

20. La pregnante funzione perequativa rende, pertanto, del tutto irrilevante qualsivoglia considerazione e accertamento in ordine all’aggravio di lavoro, rispetto all’omologo personale del servizio sanitario, per il personale universitario non dedito solo alla prestazione in favore dell’Università, e al pari rende superflua l’indagine preordinata ad accertare l’effettiva natura assistenziale dell’attività svolta presso l’ospedale, non essendo connotata, l’indennità de qua, da un contenuto corrispettivo dell’attività assistenziale prestata, oltre quella didattica (tenuto anche conto che non si può parlare di lavoro supplementare o aggiuntivo alla docenza), ma esprimendo, per l’appunto, un mero carattere perequativo, mutuando quanto, peraltro, statuito da Corte cost, 136/1997, con riferimento all’indennità de Maria per il personale sanitario docente.

21. La sentenza impugnata – corretta ed integrata nella motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 – non è suscettibile di cassazione perchè, nel suo nucleo essenziale, ha rigettato l’appello dell’attuale ricorrente riconoscendo l’indennità reclamata in giudizio dagli intimati.

22. Va, pertanto, affermato, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., il seguente principio di diritto: "L’indennità prevista dalla L. 16 maggio 1974, n. 200, art. 1 per il personale non medico universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle università, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato e nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico a quello del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità (c.d. indennità de Maria), spetta per la prestazione del servizio presso le strutture ospedaliere e cliniche, da parte del predetto personale universitario, anche se esplicantesi in attività tecnica o amministrativa comunque funzionale all’attività sanitaria di assistenza e di cura". 23. Il ricorso va, pertanto, rigettato. La novità del thema decidendum costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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