Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 13-10-2011, n. 37003

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 13/12/2010. applicava a Y.V. la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, in ordine al reato di contrabbando di T.L.E..

Il Tribunale di Trieste, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame interposta nell’interesse dell’indagato, con provvedimento del 23/12/2010. ha confermato il mantenimento della misura massima restrittiva.

Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, anche se per evidente errore viene indicato quale ricorrente M.S., con i seguenti motivi:

-incompetenza territoriale del Gip di Trieste, in quanto lo Y. fu fermato a Palazzolo dello Stella, Comune in Provincia di Udine, per cui competente a decidere sulla applicazione della misura cautelare era il gip presso il Tribunale di Udine.

-violazione dell’art. 308 c.p.p., comma 5 visto che il p.m. non ha depositato il fascicolo integrale, relativo al procedimento instaurato nei confronti dello Y. dovendo allegare anche gli atti relativi ad altro procedimento, trattandosi di reati connessi;

-insussistenza della aggravante contestata.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La argomentazione motivazionale adottata dal Tribunale si palesa del tutto logica e corretta.

La eccezione di incompetenza territoriale, sollevata col primo motivo di ricorso, è totalmente priva di pregio: dagli atti processuali emerge, con netta evidenza, che il prevenuto è giunto in Italia, proveniente dalla Slovenia, alla guida dell’autovettura sulla quale sono stati rinvenuti i t.l.e. attraversando il confine nella zona di Trieste, per cui è in tale luogo che va individuata la commissione del reato di contrabbando aggravato, contestato all’indagato, con conseguente competenza territoriale del Tribunale di Trieste.

Del pari manifestamente infondata si rivela la eccepita violazione dell’art. 308 c.p.p., comma 5 in quanto il decidente, nel pronunciarsi in ordine alla misura restrittiva da applicare all’indagato, non ha tenuto in alcuna considerazione la documentazione inerente il procedimento connesso, ritenendo che dagli atti trasmessi dal p.m. relativi alla sola posizione dell’ Y. emergessero elementi tali da permettere di considerare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di costui e che l’unica misura cautelare da applicare nel caso di specie fosse la custodia in carcere.

Quanto alla sussistenza della contestata aggravante, di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 ter, lett. d) il discorso giustificativo, sviluppato dal giudice di merito, si rivela in perfetta assonanza con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia:

il prevenuto ha utilizzato un mezzo appositamente predisposto con doppifondi. ove ha occultato il t.l.e. con ciò, peraltro, dimostrando la non occasionalità della condotta, ma, anzi, una attività professionalmente dedita a simili illeciti e traffici e, verosimilmente, riconducibile ad una organizzazione operante in tale settore criminale.

Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che l’ Y. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000.00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; dispone che copia del presente provvedimento venga trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *