Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 13-10-2011, n. 37002

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 2.12.2010 il Tribunale di Catanzaro dichiarava inammissibile l’appello proposto da D.V.A. "trattandosi di ricorso già deciso con provvedimento del 19.10.2010".

Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il D. V., deducendo: a) sono decorsi i termini di custodia cautelare; b) la misura della detenzione in carcere va sostituita, previa nomina di un perito, con quella degli arresti domiciliari per le gravi patologie di cui è affetto.

2) Il ricorso è aspecifico in quanto prescinde completamente dal provvedimento impugnato.

Il ricorrente, infatti non censura l’ordinanza della Corte di Appello, con cui si richiamava la precedente ordinanza del 19.10.2010, nè muove alcuna doglianza contro tale ultimo provvedimento. Propone invece "direttamente", in sede di legittimità, richieste e deduzioni in ordine alla durata della custodia cautelare ed alla compatibilità del regime carcerario con le sue condizioni di salute, sollecitando addirittura la nomina di un perito.

2.1) Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.

Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *