Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 13-10-2011, n. 36999 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 9.11.2010 il G.E., del Tribunale di Nocera Inferiore rigettava l’istanza, proposta da S.A., di revoca dell’ordine di demolizione di cui alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 5.3.1997, irrevocabile il 15.6.1997. Riteneva il GE che fosse irrilevante la pendenza del giudizio amministrativo rispetto al giudizio di esecuzione, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cass. sez. un. 18.8.93). La sospensiva disposta non risultava, peraltro, concessa con riferimento al fumus boni iuris, ma soltanto sotto il profilo del periculum in mora.

2) Propone ricorso per cassazione S.A., denunciando la violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, u.c..

La decisione del Tribunale si pone in aperto contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il GE deve valutare la compatibilita dell’ordine di demolizione con i provvedimenti assunti dall’Autorità amministrativa o dalla giurisdizione amministrativa.

Il Tribunale ha completamente ignorato l’ordinanza cautelare emessa dal TAR Campania, sez. di Salerno, in relazione al ricorso presentato contro il diniego del condono edilizio. Tale ordinanza, pur facendo riferimento al potenziale pregiudizio grave ed irreparabile è il risultato di una valutazione complessiva anche con riferimento al fumus boni iuris. Il GE ha, inoltre, omesso qualsiasi valutazione in ordine all’istanza di condono, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di legge per l’accoglimento della sanatoria. Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3) Il ricorso è infondato.

3.1) Non c’è dubbio che l’ordine di demolizione o di riduzione in pristino debba intendersi emesso allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell’esecuzione deve verificare il permanere della compatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. E’ altrettanto indubitabile, però, che il rilascio del permesso in sanatoria non determini automaticamente la revoca dell’ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 144 del 30.1.2003 P.M. c/o Ciavarella).

A maggior ragione, in caso di mera presentazione di un’istanza di condono o di ricorso alla giurisdizione amministrativa il GE deve accertare che, secondo una ragionevole previsione, l’istanza o il ricorso possano essere accolti in tempi bervi. Per quanto riguarda più specificamente la pendenza di procedimento davanti al TAR la mera presentazione del ricorso non determina automaticamente la sospensione dell’ordine di demolizione, occorrendo accertare che sussista la ragionevole previsione di un suo accoglimento (cfr. Cass. sez. 3 n. 43878 del 30.9.2004; conf. Cass. sez. 3 n. 42978 del 17.10.2007; cass. sez. 3 n. 16686 dei 5.3.2009).

Anche la sospensiva da parte del giudice amministrativo "del silenzio rigetto sull’istanza di concessione in sanatoria non produce effetti automatici sul potere dovere del giudice penale di disporre ed attuare l’ordine di demolizione, atteso che in tal caso occorre accertare, anche con riferimento alle argomentazioni svolte nel ricorso proposto al giudice amministrativo se il provvedimento cautelare di sospensione sia stato emesso per la sussistenza di vizi formali o sostanziali dell’atto impugnato o se derivi da carenza di motivazione senza incidenza sulla concedibilità o meno della richiesta concessione in sanatoria" (Cass. sez. 3, 1.12.2000 n. 3531).

3.1.1) Il G.E. ha, correttamente, rilevato che la sospensiva adottata dal TAR in relazione al provvedimento di rigetto del condono edilizio è soltanto in relazione al periculum in mora. Il ricorrente, invece, non ha neppure prospettato le ragioni per cui il TAR dovrebbe emettere in tempi ragionevoli una decisione a lui favorevole ed i motivi per cui l’istanza di condono era stata "illegittimamente" rigettata. Non è consentito invero procrastinare, sulla base della sola pendenza di un ricorso al TAR, l’esecuzione di un ordine di demolizione a distanza di anni dalla sentenza che lo ha disposto.

3.1.2) Quanto alla istanza di condono, dallo stesso ricorso emerge che essa è stata rigettata. Non si è quindi in presenza di provvedimenti dell’autorità amministrativa incompatibili con l’ordine di demolizione emesso dal Giudice penale. Nè era necessaria una prognosi sui possibili esiti della procedura amministrativa, essendosi questa già conclusa con un provvedimento di rigetto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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