Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-03-2012, n. 4708 Indennità di fine rapporto o servizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma accertò il diritto di L.R., dipendente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dal 1972, alla inclusione dei compensi, percepiti per lavoro straordinario, nella base di calcolo della indennità di anzianità e del t.f.r. oltre che della tredicesima e quattordicesima mensilità, condannando l’Istituto al pagamento delle relative somme.

Proponeva appello l’Istituto chiedendo il rigetto di tutte le domande. Si costituiva l’appellato resistendo al gravame.

La Corte d’appello di Roma decideva la causa ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c., dichiarando che il combinato disposto delle clausole contrattuali applicate tra le parti doveva essere inteso nel senso che il t.f.r., la tredicesima e la quattordicesima mensilità dovevano essere calcolati con il computo dei compensi percepiti per il lavoro straordinario.

Avverso la detta sentenza l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. propose ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza n. 20611 del 2007, per inapplicabilità nel giudizio di appello dell’art. 420 bis c.p.c..

Riassunto il giudizio, la corte capitolina, con sentenza depositata l’8 luglio 2009, respingeva il gravame.

Per la cassazione di quest’ultima propone ricorso l’I.P.Z.S., affidato a due motivi.

Il L. è rimasto intimato.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo l’Istituto denuncia l’erronea interpretazione del c.c.n.l. grafici del 1992, anche in violazione degli artt. 2120, 1362 e 1363 c.c., deducendo in sostanza che con il detto c.c.n.l. le parti avevano inteso derogare alle previsioni dell’art. 2120 c.c., escludendo il compenso per lavoro straordinario prestato dalla base di calcolo del t.f.r. e rapportare tale retribuzione differita al valore della sola retribuzione dovuta per l’orario normale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1322 c.c., in relazione alla normativa collettiva applicabile alla fattispecie, ed in particolare l’art. 21 del c.c.n.l. e la disciplina specifica aziendale che regola la materia, escludendo la computabilità dello straordinario ai fini del calcolo dei c.d. istituti collaterali (nella specie tredicesima e quattordicesima).

3. I due motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, risultano fondati.

La questione sottoposta all’esame della Corte è se la disciplina contrattuale collettiva di settore (art. 34 c.c.n.l. 1992, secondo cui il t.f.r. deve essere calcolato sulla base della "retribuzione dovuta"; art. 21, che fornisce una nozione di retribuzione, in generale, come corrispondente a "quanto complessivamente percepito … per la prestazione lavorativa nell’orario normali) comporti una legittima esclusione, ai sensi dell’art. 2120 c.c., nel testo novellato dalla L. n. 297 del 1982, art. 1, del calcolo dello straordinario ai fini del computo del t.f.r. e delle mensilità aggiuntive.

Ad avviso del ricorrente il compenso per lavoro straordinario non potrebbe essere computato nel t.f.r. dopo l’entrata in vigore del c.c.n.l. del 1992, essendosi in esso previsto, nella disposizione sulla "nomenclatura", che per "retribuzione", e cioè l’istituto a cui le norme sul t.f.r., sulle mensilità aggiuntive (e sulle ferie) facevano riferimento, doveva intendersi come quella corrisposta in relazione all’orario normale. La questione è stata più volte esaminata da questa Corte che, pur a seguito di contrasti (cfr. Cass. n. 18289 del 2007), ha ormai chiarito che in tema di determinazione del trattamento di fine rapporto, il principio secondo il quale la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della omnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 2120 cod. civ., nel testo novellato dalla L. n. 297 del 1982, è derogabile dalla contrattazione collettiva, che può limitare la base di calcolo anche con modalità indirette purchè la volontà risulti chiara pur senza l’utilizzazione di formule speciali od espressamente derogatorie. Ne consegue che, con riferimento al personale dipendente delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali (nella specie, dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), a partire dal c.c.n.l. del 1 novembre 1992, la quota annuale di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 1 per il calcolo del trattamento di fine rapporto concerne la retribuzione indicata, con definizione non omnicomprensiva, nell’art. 21 del c.c.n.l. medesimo sulla nomenclatura, ossia quella "complessivamente percepita dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa, nell’orario normale", con esclusione delle prestazioni di lavoro straordinario (Cass. 13 gennaio 2010 n. 365, resa in sede di interpretazione diretta da parte della S.C. delle disposizioni contrattuali collettive relative al t.f.r. per il personale dipendente delle aziende grafiche; Cass. 27 maggio 2010 n. 13048). Di difforme avviso risulta la sentenza n. 22006 del 2011, che tuttavia chiarisce che "il collegio non ignora che in una recente occasione questa Corte (Cass. 13 gennaio 1010 n. 365) ha proceduto ad interpretare direttamente la norma contrattuale indicata, giungendo ad un risultato interpretativo conforme a quello sostenuto dalla società, ma ciò ha potuto appunto fare nel diverso regime dei poteri ad essa attribuiti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006", confermando dunque, in ipotesi di cognizione diretta e piena della norma contrattuale de qua, la soluzione adottata dalla citata sentenza n. 365 del 2010. Ciò premesso, analogo discorso vale, essendo identico il parametro retributivo di riferimento (la retribuzione mensile, art. 8 del c.c.n.l. del 1992, quanto alla tredicesima, ed art. 30 del Regolamento del personale, quanto alla quattordicesima), per le mensilità aggiuntive, che le parti sociali (a differenza del t.f.r., per il quale la L. n. 297 del 1982, prevede un criterio di calcolo tendenzialmente omnicomprensivo) sono libere di determinare (in tal senso, quanto alla tredicesima, nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva preveda ulteriori mensilità aggiuntive, Cass. 18 agosto 2004 n. 16191, Cass. 20 agosto 2003 n. 12263, Cass. 13 giugno 2002 n. 8501).

4. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa viene decisa nel merito direttamente da questa Corte, con il rigetto delle domande proposte dal L. inerenti il ricalcolo del t.f.r. e delle mensilità aggiuntive, quanto al t.f.r. ed alla tredicesima per il periodo successivo al 1 novembre 1992 (decorrenza del c.c.n.l. in questione, art. 2), per effetto del computo dei compensi di lavoro straordinario.

I contrasti giurisprudenziali in materia ed il recente consolidamento dell’orientamento di legittimità, giustificano la compensazione dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte dal L. inerenti il ricalcolo del t.f.r. e delle mensilità aggiuntive, quanto al t.f.r. ed alla tredicesima per il periodo successivo al 1 novembre 1992, per effetto del computo dei compensi di lavoro straordinario.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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