Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 13-10-2011, n. 36998 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 28.12.2010 il Tribunale di Brindisi rigettava l’istanza di riesame proposta da C.N., indagata del reato di cui all’art. 718 cod. pen., avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal PM il 4.12.2010 di sei apparecchi videogiochi e Euro 43 in monete da Euro 0,50, rinvenute nel loro interno, siti nel bar da lei gestito.

Rilevava il tribunale che gli apparecchi, che non erano collegati alla rete dell’AAMS, presentavano una schermata raffigurante il gioco d’azzardo che, agendo su una combinazione di pulsanti, faceva apparire il logo di giochi leciti e, inoltre, che ricorreva il reato ipotizzato sussistendo i requisiti dell’aleatorietà e del fine di lucro.

Proponeva ricorso per cassazione l’indagata denunciando violazione di legge e vizio di motivazione:

– sul rigetto dell’eccezione di nullità della convalida del sequestro perchè notificata al difensore senza il verbale della PG richiamato per relationem;

– sulla ritenuta sussistenza del fumus mancando gli elementi costitutivi del reato sia per l’assenza di giocatori al momento del sopralluogo sia per il modesto valore delle monete sequestrate.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.

L’eccezione procedurale è priva di qualsiasi fondamento giuridico stante che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, in tema di sequestro del corpo del reato o di cose a esso pertinenti ad iniziativa della polizia giudiziaria non esiste alcun obbligo di notifica del detto provvedimento al difensore, sussistendo l’obbligatorietà di tale adempimento, per espressa statuizione dell’ultima parte del comma secondo dell’art. 355 c.p.p., soltanto nei confronti della persona alla quale le cose sono state sequestrate (Cassazione SU n. 27777/2006 RV. 234213; Sezione 3 n. 39003/2007 RV. 237933).

Nel resto il ricorso è infondato.

Va, anzitutto, rammentato che, "poichè il sequestro probatorio non e una misura cautelare, ma un mezzo di ricerca della prova, esso presuppone non l’accertamento dell’esistenza di un reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un reato astrattamente configurabile.

La motivazione del relativo decreto, pertanto, più che all’esistenza e alla configurabilità del reato (il cui accertamento è riservato alla fase di merito), deve avere principalmente riferimento alla natura e alla destinazione delle cose da sequestrare, le quali devono essere qualificabili come corpo del reato o cose pertinenti al reato" (Cassazione sez. 5, n. 703, 8.02.1999, Circi, RV 212778).

Quindi, perchè il sequestro a fini probatorii di cose pertinenti a fatti di reato ( art. 253 c.p.p.) sia legittimo, non è necessario che il fatto sia accertato, ma è sufficiente che sia ragionevolmente presumibile o probabile attraverso elementi logici.

In tema di sequestro probatorio, al tribunale in sede di riesame compete il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sicchè l’accertamento ed fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentano di sussumere l’ipotesi considerata in quella tipica.

Alla luce dei sopraindicati principi, il sequestro probatorio è stato legittimamente disposto.

Il compendio indiziario deponeva chiaramente nel senso della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 718 c.p., essendo stati rinvenuti apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria (con gli stessi era esercitatole il gioco del poker), che erano effettivamente utilizzati per fini di lucro, dato il rinvenimento di monete nel loro interno.

Pertanto l’appartenenza degli apparecchi alla tipologia dei videopoker e l’acquisizione di elementi atti a dimostrare il loro effettivo impiego in modo da consentire al giocatore in concreto di perseguire il fine di lucro integrano la fattispecie di cui all’art. 718 c.p..

In conclusione, il Tribunale del riesame ha legittimamente confermato il decreto di sequestro, correttamente motivato sia nell’indicazione delle finalità probatorie sia nella dimostrazione dell’esistenza del rapporto diretto o pertinenziale tra le cose in sequestro e il reato sopraindicato sulla base di fatti specifici.

Il rigetto del ricorso comporta l’onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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