Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 13-10-2011, n. 36996

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che la ricorrente è stata condannata per abusi edilizi e che è stata ordinata la demolizione delle opere;

Che la sentenza è divenuta irrevocabile;

Che la condannata ha chiesto la revoca del provvedimento d’ingiunzione a demolire assumendo che la condonabilità dell’opera sarebbe stata illegittimamente esclusa dato che l’area interessata dall’intervento non è gravata da vincolo idrogeologico che non comporta necessariamente l’inedificabilità assoluta, donde la sanabilità dell’abuso;

Che il GE, nel valutare la domanda, ha trattato la questione della condonabilità pervenendo fondatamente a un giudizio negativo essendo vincolato dall’accertamento, con efficacia di giudicato, sulla sussistenza della violazione paesaggistica per avere la condannata edificato in area assoggettata a vincolo ambientale e non a vincolo idrogeologico, come falsamente asserito in ricorso eseguendo opere non costituenti restauro o risanamento conservativo o manutenzione straordinaria;

Che, pertanto, la questione non poteva essere più riproposta in sede esecutiva;

Che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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