Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Considerato che la ricorrente è stata condannata per abusi edilizi e che è stata ordinata la demolizione delle opere;
Che la sentenza è divenuta irrevocabile;
Che la condannata ha chiesto la revoca del provvedimento d’ingiunzione a demolire assumendo che la condonabilità dell’opera sarebbe stata illegittimamente esclusa dato che l’area interessata dall’intervento non è gravata da vincolo idrogeologico che non comporta necessariamente l’inedificabilità assoluta, donde la sanabilità dell’abuso;
Che il GE, nel valutare la domanda, ha trattato la questione della condonabilità pervenendo fondatamente a un giudizio negativo essendo vincolato dall’accertamento, con efficacia di giudicato, sulla sussistenza della violazione paesaggistica per avere la condannata edificato in area assoggettata a vincolo ambientale e non a vincolo idrogeologico, come falsamente asserito in ricorso eseguendo opere non costituenti restauro o risanamento conservativo o manutenzione straordinaria;
Che, pertanto, la questione non poteva essere più riproposta in sede esecutiva;
Che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
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