Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 13-10-2011, n. 36993 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Bergamo, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 9 ottobre del 2010, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di M.G., diretta ad ottenere la declaratoria di estinzione del reato e di ogni altro effetto penale, oggetto della sentenza di applicazione della pena del 17 marzo del 2000.

A fondamento del rigetto il tribunale osservava che il M. aveva riportato condanna in primo grado per il delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3 commesso nell’anno 2004 e che tale condanna, ancorchè non definitiva, relativa ad un reato commesso nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento impediva allo stato la declaratoria di estinzione del reato.

Ricorre per cassazione l’imputato per mezzo del proprio difensore deducendo la violazione dell’art. 27 Cost. e dell’art. 445 c.p.p. giacchè la declaratoria di estinzione del reato è precluso solo dall’accertamento definitivo in merito alla commissione del reato nel termine biennale o quinquennale previsto dalla legge, a seconda che trattasi di contravvenzione o di delitto. Di conseguenza non è sufficiente una sentenza di condanna non ancora passata in giudicato, essendo necessario un accertamento irrevocabile in ordine alla commissione del reato nel termine previsto dalla norma, come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n 107 del 1998.

Il ricorso va respinto perchè infondato.

A norma dell’art. 445 c.p.p. il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. Il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento. Orbene, è ben vero che, secondo l’orientamento della Corte Costituzionale (n. 107 del 1998) l’effetto preclusivo richiede un accertamento del fatto in via definitiva anche se la sentenza irrevocabile sopraggiunga dopo lo scadere del termine, ma è altrettanto certo che occorre tenere distinti i due momenti della commissione del fatto entro il termine previsto dalla legge e dell’accertamento giudiziale della colpevolezza che può intervenire anche dopo la scadenza di tale termine. Da ciò consegue che, per la pendenza di un procedimento penale, già definito con sentenza di condanna ancorchè non ancora definitiva, relativamente ad un reato commesso nel periodo previsto dalla legge, non si può ritenere realizzata la previsione della mancata perpetrazione di un reato nel termine previsto, e ciò perchè, a differenza di quanto accade per la sospensione condizionale della pena, non è ammissibile, perchè non prevista dall’ordinamento, una declaratoria di estinzione del reato subordinata ad un eventuale revoca conseguente all’accertamento definitivo della colpevolezza per il nuovo reato. Pertanto si deve prendere atto che allo stato non può considerarsi realizzata la condizione negativa della mancata perpetrazione di un reato nel termine previsto proprio per la pendenza di un procedimento penale già definito con una prima sentenza di condanna. L’istanza potrà essere riproposta qualora l’interessato con sentenza definitiva dovesse essere assolto dal reato che secondo l’accusa sarebbe stato commesso nel termine previsto dall’art. 445 c.p., comma 2. In definitiva, se è vero che l’effetto estintivo è precluso solo dalla commissione, nel termine prescritto, di un reato per il quale sia intervenuta sentenza di condanna definitiva, è altrettanto certo che la causa estintiva non può essere applicata quando la condizione alla quale essa è subordinata sia ancora incerta per la pendenza del relativo accertamento. Tale soluzione è imposta dalla circostanza che, mentre è prevista la revoca della sospensione condizionale della pena nell’ipotesi di commissione di un nuovo reato (art 168), non è contemplata la revoca della declaratoria di estinzione del reato pronunciata ex art. 445 c.p.p., comma 2 allorchè, dopo l’adozione dell’ordinanza estintiva, sia pronunciata o comunque diventi irrevocabile la sentenza che accerta la commissione del reato. Un’applicazione analogica dell’art. 168 è preclusa trattandosi di analogia in malam partem.

In termini sostanzialmente analoghi si è già pronunciata questa Corte con le sentenze n 1281 del 2008 e 4853 del 1999.

P.Q.M.

La Corte Letto l’art. 616 c.p.p.;

RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *