Cass. pen., sez. II 24-03-2006 (09-03-2006), n. 10437MISURE CAUTELARI – REALI – SEQUESTRO CONSERVATIVO – OGGETTO – Fascicolo processuale relativo ad un procedimento di esecuzione immobiliare – Funzione di inibizione di attività

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto-Diritto

1. Con decreto del 18 novembre 2005, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Viterbo dispose il sequestro preventivo di un fascicolo processuale relativo a una esecuzione immobiliare in corso presso quell’ufficio giudiziario, ritenendo che tale fascicolo fosse cosa pertinente al reato di estorsione per il quale sono indagati tali fratelli M..

Sennonchè, a seguito di istanza di riesame proposta dal notaio S.M.T., il Tribunale di Viterbo, con ordinanza del 29 novembre 2005, in accoglimento dell’impugnazione, annullò il provvedimento di sequestro, disponendo la restituzione del fascicolo all’ufficio procedente.

2. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo deducendo:

a) violazione di legge (articolo 321 c.p.p.) quanto alla ritenuta insussistenza di un nesso di pertinenzialità tra il reato per cui si procede e la documentazione sequestrata.

Secondo il ricorrente, i giudici del riesame avrebbero errato a sostenere che non v?è vincolo di pertinenzialità tra l’oggetto del sequestro annullato, e cioè una pratica giudiziaria relativa ad esecuzione forzata, e il reato di estorsione in danno dell’esecutato.

b) Violazione di legge (articolo 321 c.p.p.) quanto alla ritenuta insussistenza di una situazione di "libera disponibilità" della documentazione sequestrata.

Ad avviso del ricorrente, i Giudici del riesame avrebbero pure errato a ritenere che il fascicolo processuale non era sequestrabile in quanto non era nella disponibilità degli indagati, essendo pacifico che il sequestro preventivo può avere ad oggetto anche cose che siano nella disponibilità di terze persone estranee ai fatti. Le censure sono infondate.

3. I fatti per cui è processo, come ricostruiti dallo stesso pubblico ministero, sono i seguenti:

i M. avevano partecipato a una esecuzione immobiliare e avevano chiesto al debitore, C.M., "una significativa somma di denaro (Euro 15.000,00), in cambio della quale i medesimi avrebbero rinunciato a effettuare offerte al rialzo nel corso dell’asta relativa alla vendita forzata dell’immobile (in cui il C. attualmente vive con i suoi cinque figli), consentendo così a soggetti vicini al nucleo familiare dell’esecutato di acquistare il bene immobile senza interferenze improprie".

E poiché i suddetti M., sebbene indagati per il reato di estorsione, non avevano "rinunciato a partecipare alla procedura diretta alla vendita all’incanto ancora in corso, il pubblico ministero, al fine di evitare che la minaccia oggetto dell’imputazione provvisoriamente formulata fosse portata a compimento, aveva richiesto (e ottenuto), in data 2 novembre 2005, il sequestro preventivo del fascicolo relativo alla stessa" (così a pagina 1 dei motivi di ricorso).

4. Quanto sopra premesso, si osserva che l’ordinanza con cui i giudici del riesame hanno annullato il detto il provvedimento di sequestro è assolutamente corretta; mentre sbaglia il pubblico ministero quando ritiene di potere impedire che venga portata a ulteriori conseguenze una estorsione nei confronti di un debitore esecutato, bloccando una procedura giudiziaria di esecuzione forzata, e dunque intralciando la giustizia civile e disattendendo al contempo le legittime aspettative dei creditori procedenti.

Tale errore il ricorrente non avrebbe commesso se si fosse uniformato alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il sequestro preventivo non può avere ad oggetto una attività, ma soltanto il risultato di una attività, giacchè tale misura cautelare non è destinata a svolgere una atipica funzione inibitoria di comportamenti rilevanti sul piano penale (cfr. Cass. pen., sez. 6^, 14 dicembre 1998, Bottani, ASN 199904016).

Il suddetto principio è stato formulato da questa Corte di Cassazione con riferimento a una fattispecie in tema di sequestro preventivo di documenti di un procedimento amministrativo, operato al fine di paralizzarne l’iter e di impedire che il reato venisse portato ad ulteriori conseguenze; peraltro – nella sentenza su citata – il Collegio ha osservato che alla realizzazione della funzione inibitoria suddetta sono predisposti istituti di natura ben diversa, disciplinati da regole di garanzia funzionali allo scopo perseguito (arresto, fermo, ecc.), Ad ogni modo, nella motivazione di quel provvedimento sono chiaramente spiegate le ragioni per cui l’ambito di incidenza del sequestro preventivo deve essere limitato nei termini su riferiti: e per una più estesa comprensione delle stesse si rinvia perciò a quella sentenza, facendo al contempo rilevare che il principio in essa espresso in relazione ai documenti di un procedimento amministrativo, vale a fortiori anche per i documenti di un fascicolo processuale relativo a una causa civile o a una procedura di esecuzione forzata.

5. Ma oltre alla ragione su esposta, ve n?è un?altra di maggiore rilievo, che conferma la correttezza dell’ordinanza dei giudici del riesame.

Non va, infatti, dimenticato che la giustizia civile, nel nostro Paese, ha pari dignità e pari rilievo costituzionale di quella penale (cfr. articoli 101 e 111 Cost.); e che perciò tutte quelle attività e quei provvedimenti che tendono a paralizzarla si pongono in contrasto sia con le norme della Costituzione sopra indicate, sia con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.

Perciò è errata l’affermazione del ricorrente, secondo cui "procedimento penale e procedimento civile operano su piani distinti, senza interferenze normative reciproche e senza che le esigenze di tutela relative al primo possano riverberarsi tempestivamente sul secondo". Ciò non toglie, ovviamente, che sia ben possibile il sequestro a fini probatori di un fascicolo processuale civile, diretto ad accertare, attraverso l’esame dei documenti in esso contenuti, i fatti oggetto dell’indagine e volto quindi al fine di garantire la genuinità e l’efficacia della prova; mentre è la stessa funzione assegnata dall’ordinamento giuridico al sequestro preventivo a risultare incompatibile con l’acquisizione, con finalità "preventive", di un fascicolo processuale civile e a precludere, quindi, un simile tipo di intervento da parte del Giudice penale. E anzi, deve evidenziarsi che il sequestro preventivo di un siffatto fascicolo processuale si risolve in un?indebita invasione da parte del Giudice penale della sfera di attività di un Giudice civile, giacchè finisce – tra le altre cose – con il determinare una sorta di arbitraria sospensione del procedimento giudiziale a quest?ultimo affidato.

Dunque, può concludersi affermando che è in ogni caso illegittimo, perchè contra ius, un sequestro probatorio finalizzato alla inibitoria di una funzione giurisdizionale, quali che siano le ragioni perseguite attraverso quel provvedimento di coercizione reale.

6. Infine, va messo in rilievo che è del tutto irrilevante la circostanza che gli indagati intendano partecipare alla gara indetta per la vendita dell’immobile; tale diritto non è loro precluso, non integrando siffatto comportamento né il reato di turbata libertà degli incanti né quello di estorsione. Questi reati si verificherebbero ancora una volta, infatti, solo se i fratelli M. dovessero reiterare le loro proposte-minacce alla persona offesa, C.M., cui peraltro dovrebbe essere interdetta la partecipazione, anche per interposta persona, all’incanto relativo all’immobile di sua proprietà, oggetto dell’esecuzione immobiliare (cfr.: articolo 579 c.p.c., comma 1, nonchè Cass. civ., sez. 2^, 23 luglio 1979, numero 4407, Selvarolo c. Scamarcio, Rv. 400949).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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