Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-03-2012, n. 4700 Assegno di invalidità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Firenze, rigettando l’appello dell’INPS, ha affermato il diritto di M. A. all’assegno di invalidità civile a decorrere dal 1 settembre 2005 – data in cui era stata accertata, in sede amministrativa, la sussistenza del requisito sanitario – ritenendo non ostativa all’attribuzione del beneficio la circostanza che il reddito conseguito dal M. nell’anno precedente (2004) fosse stato superiore alla soglia di legge, posto che, nel caso di specie, si trattava di una prima liquidazione della provvidenza (e non anche di permanenza del diritto a quella già attribuita), onde la verifica del possesso del requisito reddituale doveva essere compiuta con riferimento al medesimo anno in cui ne era stato ottenuto il riconoscimento; e, in detto anno,il reddito del M. era stato, incontestatamente,inferiore al limite legale.

Per la cassazione di questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su un unico motivo. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Nell’unico motivo l’INPS deduce violazione della L. n. 118 del 1971, art. 12, della L. n. 153 del 1969, art. 26, della L. n. 407 del 1990, art. 3, comma 2, del D.M. n. 553 del 1992, art. 1 (tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) e sostiene che, ai sensi delle disposizioni normative citate, per fruire delle prestazioni di assistenza sociale, deve prendersi a riferimento, in ogni caso, il reddito percepito dall’interessato nell’anno precedente quello nel quale le prestazioni stesse devono essere godute.

2. Il ricorso non è fondato.

3.La L. n. 407 del 1990, art. 3, comma 2, ha disposto che entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e con il Ministro del Tesoro, avrebbero dovuto provvedere, con apposito decreto, a stabilire le necessarie disposizioni "ai soli fini dell’accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonchè ai fini dell’eventuale revoca delle prestazioni..". In attuazione della citata fonte legislativa, il Ministro ha emanato apposito decreto, col quale ha disposto l’obbligo di comunicazione della situazione reddituale entro il 30 giugno di ciascun anno, riferita ai redditi dell’anno precedente.

4. Il problema che si pone in diritto è se, con il combinato disposto della legge e del decreto attuativo sopra indicati, sia stato introdotto nell’ordinamento un principio generale, per cui il requisito reddituale per fruire di una determinata prestazione assistenziale debba sempre essere riferito all’anno precedente (rispetto a quello della erogazione).

5. Ritiene la Corte che la soluzione debba essere quella recepita nella sentenza di appello.

6. Invero, il D.M. n. 553 del 1992 detta disposizioni che sono esplicitamente ed esclusivamente riferite (così, testualmente, l’arti) ai "titolari" di pensioni e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai mutilati e invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, obbligandoli a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, una dichiarazione concernente la situazione reddituale riferita all’anno precedente. Prosegue il decreto (art. 2) indicando quali redditi debbono essere denunciati, per poi prescrivere, in particolare (artt. 3 e 4), una serie di adempimenti ai "titolari" dell’assegno mensile di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13 e concludere, infine (art. 5), con alcune disposizioni volte a dare attuazione alla L. n. 407 del 1990, art. 3, comma 1, e all’ivi previsto regime di incompatibilità (tra prestazioni di assistenza e prestazioni previdenziali di vario tipo, indicando le modalità in cui va esercitata la facoltà di opzione per il trattamento economico più favorevole).

7. Il fatto che il provvedimento normativo in parola indichi, testualmente, come propri destinatari, i "titolari" di prestazioni assistenziali non può che far concludere nel senso che le disposizioni da esso dettate riguardino soggetti che già ne abbiano acquisito il diritto ed abbiano, quindi, ad oggetto, la verifica del possesso delle condizioni reddituali necessarie ad affermarne, di anno in anno, la persistenza. Correttamente, pertanto, la Corte di merito ne ha escluso l’applicazione nella situazione da essa considerata, nell’ipotesi, cioè, di una prima liquidazione della prestazione assistenziale, rispetto alla quale, proprio utilizzando "a contrario" le previsioni del ripetuto decreto ministeriale, è lecito ritenere che la verifica del possesso del requisito reddituale da parte di chi non è ancora "titolare" del beneficio vada operata con riferimento all’anno in cui esso viene, per la prima volta, riconosciuto.

8. Va aggiunto che, successivamente, il legislatore ha direttamente disciplinato le situazioni come quella controversa, con norme che confortano in pieno la riferita interpretazione (ancorchè non applicabili ratione temporis). Stabilisce, infatti, il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35 (convertito nella L. 27 febbraio 2009) che "Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno e ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell’anno successivo" (comma 8), precisando, peraltro, subito dopo, che "In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell’anno solare in corso, dichiarato in via presuntiva (comma 9).

9. In conclusione, il ricorso dell’INPS va rigettato.

10. Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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