Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 13-10-2011, n. 36992 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 20.10.2009 la Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza, proposta nell’interesse di A.C., Al.Ca., A. S., A.O., quali eredi di M.C., di sospensione dell’ingiunzione a demolire emessa dalla Procura Generale in data 20.3.2009.

Rilevava la Corte che mancavano i presupposti per l’accoglimento della richiesta di condono in quanto: a) l’istanza era relativa ad un manufatto di 85 mq, mentre dalla imputazione risultava di mq. 170 al primo piano e 200 al secondo; b) l’opera insisteva in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed era stata realizzata in ampliamento di un fabbricato abusivo per il quale era stata presentata l’originaria istanza.

2) Ricorrono per cassazione i predetti A., a mezzo del difensore, denunciando l’erronea applicazione dell’art. 666 c.p.p., della L. n. 47 del 1985, nonchè la manifesta illogicità della motivazione.

Dopo una premessa riepilogativa della vicenda, assumono che la domanda di sanatoria è meritevole di accoglimento in quanto va applicata la L. n. 47 del 1985, che non esclude la possibilità di condonare l’abuso anche se realizzato in zona sottoposta a vincoli paesaggistici, purchè venga rilasciato nulla osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Il ritardo della P.A. (l’istanza è stata depositata da ben 25 anni) non può ricadere sul cittadino.

Il piano terra è oggetto di condono edilizio presentato in data 30.9.1986. Per le ulteriori opere, anche esse oggetto di sanatoria (la richiesta è stata avanzata ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 33 e 36 ed il rigetto è stato impugnato davanti al TAR, dove pende il ricorso), va ugualmente sospeso l’ordine di demolizione in attesa delle statuizioni della competente autorità amministrativa.

3) Il ricorso è infondato.

3.1) Non c’è dubbio che l’ordine di demolizione o di riduzione in pristino debba intendersi emesso allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell’esecuzione deve verificare il permanere della compatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. E’ altrettanto indubitabile, però, che il rilascio del permesso in sanatoria non determini automaticamente la revoca dell’ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 144 del 30.1.2003, P.M. – c/o Ciavarella).

A maggior ragione, in caso di mera presentazione di un’istanza di condono o di ricorso alla giurisdizione amministrativa, il G.E. deve accertare che, secondo una ragionevole previsione, l’istanza o il ricorso possano essere accolti in tempi bervi. Anche di recente questa Corte ha ribadito che "in materia edilizia, in sede di esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 7, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione della esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio, deve accertare l’esistenza delle seguenti condizioni: 1) la riferibilità della domanda di condono edilizio all’immobile di cui in sentenza; 2) la proposizione dell’istanza da parte di soggetto legittimato; 3) la procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta; 4) l’insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell’opera; 5) l’eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatoria tacita per congruità dell’oblazione ed assenza di cause ostative; 6) la attuale pendenza dell’istanza di condono; 7) la non adozione di un provvedimento da parte della P.A. contrastante con l’ordine di demolizione" (cfr. Cass. pen. sez. 4 n. 15210 del 5.3.3008).

Per quanto riguarda più specificamente la pendenza di procedimento davanti al TAR la mera presentazione del ricorso non determina automaticamente la sospensione dell’ordine di demolizione, occorrendo accertare che sussista la ragionevole previsione di un suo accoglimento (cfr. Cass. sez. 3 n. 43878 del 30.9.2004; conf. Cass. sez. 3 n. 42978 del 17.10.2007; cass. sez. 3 n. 16686 del 5.3.2009).

Anche la sospensiva da parte del giudice amministrativo "del silenzio rigetto sull’istanza di concessione in sanatoria non produce effetti automatici sul potere dovere del giudice penale di disporre ed attuare l’ordine di demolizione, atteso che in tal caso occorre accertare, anche con riferimento alle argomentazioni svolte nel ricorso proposto al giudice amministrativo se il provvedimento cautelare di sospensione sia stato emesso per la sussistenza di vizi formali o sostanziali dell’atto impugnato o se derivi da carenza di motivazione senza incidenza sulla concedibilità o meno della richiesta concessione in sanatoria" (Cass. sez. 3, 1.12.2000 n. 3531).

3.1.1) La Corte di Appello ha rilevato, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, che non ricorrevano i presupposti per l’accoglimento della istanza. Gli stessi ricorrenti, peraltro, evidenziano che, dopo ben 25 anni non è stata ancora accolta la richiesta di condono e non hanno neppure prospettato le ragioni per cui il TAR dovrebbe emettere in tempi ragionevoli una decisione a loro favorevole. E non è consentito procrastinare, sulla base della sola pendenza della istanza di condono e di un ricorso al TAR, l’esecuzione di un ordine di demolizione a distanza di anni dalla sentenza che lo ha disposto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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