Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-03-2012, n. 4699 Pensione di inabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’INPS chiede la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte d’appello di Lecce, in riforma della decisione del Tribunale di Brindisi, ha riconosciuto il diritto di N.F. alla pensione di inabilità prevista dalla L. n. 222 del 1984, art. 2, con decorrenza dalla domanda amministrativa, sul rilievo che il c.t.u. nominato in appello aveva accertato, l’esistenza, già a quel momento, dello stato di invalidità rilevante per legge.

Al ricorso, fondato su un unico motivo, resiste la parte privata con controricorso.

Motivi della decisione

1. Nell’unico motivo, con denuncia di violazione del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 18 e della L. n. 222 del 1984, art. 12, l’INPS censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, senza considerare che, ai sensi delle disposizioni normative citate, quando i relativi requisiti risultino perfezionati alla data in questione, la prestazione previdenziale decorre dal primo giorno del mese successivo.

2. Il ricorso è fondato.

3. Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 18, norma alla quale, ai sensi della L. n. 222 del 1984, art. 12, deve farsi riferimento per le prestazioni previdenziali di invalidità (assegno ordinario e pensione di inabilità) liquidate nella vigenza della medesima legge, dispone che tali prestazioni "decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, semprechè a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti" (comma 2). Per il caso, invece, che i requisiti non risultino perfezionati alla data della domanda, ma successivamente, nel corso del procedimento amministrativo e, comunque, prima della sua definizione, la stessa norma prevede che le prestazioni di invalidità "sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionato il relativo diritto". 4. Nel caso di specie, risulta dalla sentenza impugnata (e non è in questa sede contestato), che il requisito sanitario (invalidità del 100%) che dava titolo alla pensione di inabilità richiesta in giudizio dalla N. sussisteva al momento della domanda amministrativa. Pertanto, in considerazione dell’inequivoco tenore delle disposizioni di legge sopra citate, la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere il diritto alla prestazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda in parola.

5. Il ricorso dell’INPS va, quindi, accolto, e, cassata la sentenza impugnata, la causa può essere decisa nel merito da questa Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti ( art. 384 c.p.c., comma 2), nel senso che il diritto dell’assicurata alla pensione di inabilità va riconosciuto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa della prestazione.

6. Nulla deve disporsi per le spese dell’intero processo, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 42 (convertito nella L. n. 326 del 2003), nella specie inapplicabile ratione temporis (ricorso di primo grado depositato il 21.11.2002).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di N.F. alla pensione di inabilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa della prestazione. Nulla per le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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