Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 13-10-2011, n. 36981 Frode nell’esercizio del commercio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 12 novembre del 2010, condannava W.Q. alla pena di Euro 10.000 di ammenda, quale responsabile della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 313 del 1991, art. 11, per avere nel magazzino sito in (OMISSIS), detenuto e posto in vendita numerosi giocattoli, analiticamente indicati nel capo d’imputazione, privi del marchio CE, Fatto accertato il (OMISSIS).

Ricorre per cassazione l’imputata personalmente deducendo:

la violazione del D.Lgs. n. 313 del 1991, art. 11 e difetto di motivazione sul punto, in quanto non si era accertata l’effettiva vendita dei giocattoli, posto che gli stessi potevano trovarsi nel locale nell’attesa dell’espletamento della procedura per l’apposizione del marchio CE;

la violazione dell’art. 133 c.p. perchè la pena è stata determinata in misura prossima al massimo edittale senza alcuna motivazione;

la prescrizione del reato maturata il 19 gennaio del 2011 ossia prima del deposito della motivazione della sentenza.

Motivi della decisione

Il collegio rileva che il reato si è ormai estinto per prescrizione essendo maturato alla data del 19 gennaio del 2011 il termine prescrizionale prorogato di anni cinque.

Il ricorso non è manifestamente infondato perchè la motivazione sulla destinazione al commercio è obiettivamente carente, poichè la mera detenzione senza l’indicazione delle sue caratteristiche non dimostra in maniera univoca la destinazione al commercio.

D’altra parte un annullamento con rinvio per approfondire il tema sarebbe incompatibile con il principio che impone l’immediata declaratoria delle cause di non punibilità.

Non ricorrono gli elementi per un proscioglimento con formula più favorevole dell’estinzione del reato poichè, come accennato, allo stato non si può escludere la destinazione al commercio.

D’altra parte, l’abrogazione del D.Lgs. n. 313 del 1991, art. 11 per effetto del D.Lgs. n. 54 del 2011 con la conseguente trasformazione dell’illecito penale in illecito amministrativo per l’espressa previsione di cui al D.Lgs. n. 54 del 2011, art. 33 entrerà in vigore il 20 luglio del 2011.

P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 620 c.p.p..

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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