Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 13-10-2011, n. 36980

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 11.11.2010 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Lecce, sez. dist.di Cosarono, con quale R.A. era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 15.000,00 di multa per i reati di cui all’art. 40, comma 1, lett. b) e comma 4 ed al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 47, comma 1, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Ricordava la Corte territoriale che, a seguito di un controllo presso la Real Carburanti srl, di cui era amministratore il R., dal raffronto tra le giacenze fisiche e le risultanze contabili relative agli oli minerali commercializzati, emergeva che presso lo stabilimento di (OMISSIS) vi erano differenze quantitative, con un’eccedenza, oltre il limite massimo di tolleranza del 2%, di gasolio agricolo per Kg. 11.086 e con la mancanza, oltre l’l% del limite consentito, di Kg.1417 di benzina agricola. Tanto premesso in fatto, la Corte, nel disattendere le doglianze difensive, riteneva che le fatture emesse il (OMISSIS) (giorno di inizio del controllo), ma presentate solo il 12.3.2003, fossero frutto di una tardiva "confezione" finalizzata all’esigenza di riportare i quantitativi della benzina agricola nei limiti del calo consentito.

Quanto all’eccedenza di gasolio agricolo non poteva esservi alcuna valutazione complessiva delle giacenze presso altri depositi, in quanto ognuno di questi ha una sua contabilità, con necessità quindi di registrazione di ogni movimentazione.

Infine correttamente era stato effettuato il calcolo dell’aumento per la continuazione sulla pena base per il reato più grave (sanzionato con pena congiunta).

2) Ricorre per cassazione R.A., a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione.

Il reato contestato rientra nei reati di pericolo concreto; sicchè se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti e l’assolvimento dell’imposta è configurabile solo l’illecito amministrativo afferente la tenuta dei registri contabili. La Real Carburanti ha 4 depositi, tra cui vi sono continui spostamenti di carburanti, per cui solo da un esame complessivo delle giacenze si sarebbe potuto accertare l’eventuale deficienza. La necessità da parte di ogni deposito di avere una sua autonoma contabilità non muta la sostanza del discorso, in quanto le omesse registrazioni darebbero luogo ad un illecito amministrativo e non di carattere penale. Tale tesi difensiva non può ritenersi confutata dalla pronuncia della Corte di Cassazione sez.3 n.39638 del 28.9.2007 (secondo cui la rubrica della disposizione in questione utilizza il singolare "deposito"), non condivisibile perchè in contrasto con la ratio della norma di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 47 e con una interpretazione costituzionalmente orientata della stessa. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale, in base ad una mera congettura, ritenuto che le quattro fatture consegnate il 12.3.2004 fossero state formate "postume" con la finalità di sanare le deficienze riscontrate. Prima di disattendere il contenuto delle fatture si sarebbero, però, dovuto escutere gli utenti UMA, destinatari dei conferimenti, per verificare la fittizietà o meno degli stessi alla data del 10.3.2004.

Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 81 c.p., commi 2 e 3, per essere stato apportato un aumento per la continuazione di pena detentiva e pecuniaria, pur essendo il reato satellite sanzionato con pena pecuniaria; derivandone quindi una pena superiore rispetto a quella applicabile con il cumulo materiale.

3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

3.1) Il ricorrente ripropone in questa sede le medesime questioni già esaminate e correttamente disattese, in fatto ed in diritto, dalla Corte di merito. Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. In questa sede è, cioè, necessario solo accertare se nell’interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove stesse, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. ex multis Cass.pen.sez. 1 RV214567).

Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass.sez.un.30.4.1997 n.6402).

In particolare, in tema di processi indiziari, alla Corte di Cassazione compete solo la verifica della correttezza logico- giuridica dell’iter argomentativo seguito per qualificare le circostanze emerse come indiziarie, ma non certo un nuovo accertamento sulla effettiva gravita, precisione e concordanza degli indizi medesimi (cfr. Cass. sez. 1, 10.2 1995 n.1343). Anche la giurisprudenza più recente di questa Corte ha ribadito che "Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravita, precisione e concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data applicazione ai criteri legali dettati dall’art. 192 c.p.p., comma 2.

E se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell’interpretazione dei risultati probatori" (Cass.pen.sez. 1, n. 42993 del 25.9.2008). Il sindacato di legittimità è, cioè, limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati (Cass.sez. 4 n.48320 del 12.11.2009).

3.1.1) Quanto alla riscontrata deficienza della benzina agricola, ha ritenuto la Corte territoriale che le fatture da n. 212 a 215 fossero state oggetto di una "tardiva confezione" allo scopo di "riportare i quantitativi nei limiti del calo consentito", sulla base di precise circostanze indizianti. Ha rilevato, infatti, che esse a) pur risultando emesse il giorno 10 marzo 2003 – rectius 2004 – (secondo lo stesso R. nella stessa mattinata, prima dell’intervento della Guardia di finanza presso il deposito), non erano state rinvenute tra la documentazione contabile esaminata dalla G.d.F. medesima; b) erano state consegnate, invece, solo il successivo 12 marzo 2003 (rectius 2004); c) risultava che il pagamento era stato effettuato in contanti allo scopo evidente di impedire qualsiasi riscontro circa l’effettività dell’operazione di vendita riscontrata.

Sulla base di tali elementi indizianti, valutati complessivamente, non risulta illogica la conclusione cui perviene la Corte territoriale nel ritenere la strumentalità della documentazione contabile, tardivamente prodotta.

3.1.2) Anche in relazione all’eccedenza di gasolio agricolo, ritiene il Collegio di condividere la precedente decisione di questa Corte (Cass.pen.sez. 3 nn.39638 del 28.9.2007), richiamata dal ricorrente, in quanto conforme non solo alla lettera, ma anche alla "ratio" della norma. Si è evidenziato, invero, in detta pronuncia che "nella rubrica della disposizione – Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa – viene utilizzato il singolare "deposito" a riprova del fatto che il calcolo deve essere effettuato su di un singolo deposito, essendo irrilevanti gli eventuali continui spostamenti di carburante, posto che anche essi debbono essere puntualmente documentati". Ed il riferimento testuale al termine singolare "deposito" trova la sua incontestabile spiegazione nella esigenza "di un controllo specifico e capillare dell’amministrazione dello Stato in ordine alla quantità del carburante posseduto dall’utente ai fini del pagamento dell’imposta dovuta". Peraltro, come aveva già evidenziato il Tribunale, l’imputato non aveva, comunque, "dimostrato in alcun modo la legittima provenienza del gasolio agricolo in eccesso" e, quindi, lo "spostamento" di gasolio da un deposito ad un altro.

3.2) Infondate, infine, sono le doglianze del ricorrente anche in relazione all’aumento di pena apportato per la continuazione.

La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata (a partire dalla pronuncia delle sezioni unite n.4901 del 27.3.1992) nel ritenere che una volta riconosciuta la continuazione tra più reati, il trattamento sanzionatorio previsto per i reati satelliti non esplica più alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave senza che rilevi la "qualità" della pena prevista per i reati satelliti" Cfr.successivmente ex multis Cass.pen.sez. 1, n.28514 del 4.6.2004; Cass.sez. 1, n.15.986 del 2.4.2009). Sicchè, nel caso in cui sia stata riconosciuta la continuazione tra un reato più grave punito con la pena della reclusione e della multa e un reato meno grave punito con la sola multa, l’aumento per la continuazione deve riguardare entrambe le pene congiuntamente previste e inflitte per il reato più grave, come risulta dalla lettera dell’art. 81 c.p., secondo il quale, sia in caso di concorso formale, sia in caso di continuazione, l’autore dei reati è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo" (In motivazione si evidenzia che tale modalità di determinazione della pena non viola il principio di legalità di cui all’art. 25 Cost., comma 2, in quanto espressamente prevista dall’art. 81 c.p.) – Cass. Pen.sez. 1 n.480 del 27.1.1997.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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