Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-03-2012, n. 4694 Incarichi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 13.7.2009, rigettava il gravame proposto da R.G. avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda del predetto, dipendente del Ministero dell’Economia e Finanze quale dirigente in posizione fuori ruolo in quanto facente parte del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, diretta all’accertamento del suo diritto, con correlativo dovere dell’Amministrazione, di procedere alla stipula di contratto di lavoro individuale, come previsto dal CCNL di Area, e di fruire dei benefici retributivi previsti dal c.c.n.l. per la dirigenza statale, con disapplicazione dei provvedimenti di recupero delle somme e condanna dell’amministrazione alla restituzione degli importi trattenuti, nonchè alla corresponsione degli aumenti per i dirigenti previsti contrattualmente.

Rilevava la Corte territoriale che il Decreto Ministeriale 12.6.1998 stabiliva che il trattamento economico per i componenti del Nucleo era sostitutivo di ogni altra forma retributiva dovuta dall’amministrazione nel periodo di incarico di membro del Nucleo, sicchè la pretesa di usufruire al tempo stesso, come componente del Nucleo, del trattamento previsto dai vari D.I. e di quello di dirigente (ma fuori ruolo) previsto dal c.c.n.l. applicabile a coloro che operavano nelle loro mansioni di appartenenza era infondata, non operando il c.c.n.l. per coloro che erano stati messi fuori ruolo e che godevano di un trattamento economico ad hoc, così come non era rivendicabile il diritto previsto dallo stesso c.c.n.l. alla stipula di un contratto individuale. Del tutto fuori luogo era, pertanto, stabilire se le mansioni svolte dal Nucleo avessero o meno natura dirigenziale e peraltro il compenso per le mansioni svolte non era nè incongruo nè inadeguato in base a quanto emergente dagli atti di causa e dalla prospettazione delle parti.

Per la cassazione di tale sentenza il R. propone ricorso, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.

Resiste il Ministero dell’Economia e Finanze, con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, il R. deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto ( D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 13, 19, 24, 40 e 45), nonchè del c.c.n.l. per il personale dirigente dell’Area 1 (art. 1, comma 1, art. 13, comma 2), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume che per la parte della retribuzione di posizione variabile e di risultato il c.c.n.l. rimanda alla stipulazione del contratto individuale di lavoro e che la stessa amministrazione aveva riconosciuto l’applicabilità del c.c.n.l. alla posizione di esso ricorrente, avendo adeguato la parte fissa della retribuzione, ma non aveva stipulato contratto individuale per la determinazione della retribuzione di posizione variabile e di risultato.

Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ( D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24 e art. 45, comma 1; D.Lgs. n. 430 del 1997, art. 3, comma 5, D.I. 12 giugno 1998, artt. 1 e 2 e D.I. 3 agosto 1998) nonchè del c.c.n.l. del personale dirigente dell’Area 1 (artt. 37 e 38), ex art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che il trattamento economico del componente del Nucleo (istituito con normativa ad hoc D.Lgs. n. 439 del 1997, ex art. 5 e dd.ii.) e "sostitutivo di ogni altra forma retributiva dovuta dall’amministrazione" non poteva essere ridotto, dovendo le disposizioni del decreto interministeriale essere coordinate ed applicate in armonia con i contenuti economici del c.c.n.l., nel senso che le modifiche migliorative riguardanti i trattamenti economici fissi dovevano essere apportate automaticamente per effetto dell’entrata in vigore del c.c.n.l. area 1, per il periodo 1998/2001, e che le modifiche riguardanti il trattamento accessorio (retribuzione di posizione funzionale, parte variabile) non potevano essere disposte unilateralmente durante lo svolgimento dell’incarico, in assenza di apposito atto negoziale. Osserva che la parte del trattamento accessorio a carico del Dipartimento Politiche di Sviluppo si aggiunge al trattamento fondamentale e richiama sentenza del Consiglio di Stato n. 1438/2009, che aveva sancito la cumulabilità della indennità di posizione dirigenziale prevista dall’art. 37 del c.c.n.l. con quella di funzione spettante al personale componente del nucleo ispettivo.

Chiede, pertanto, dichiararsi il legittimo fondamento della domanda di corresponsione della somma di Euro 46.140,54, per la quale era stato disposto ed operato il recupero, oltre che delle differenze retributive maturate dal 1.7.2001 al 26.4.2002, con riflessi sul trattamento pensionistico e sull’indennità di fine servizio.

Con il terzo motivo, il R. si duole della omessa pronuncia su un motivo di gravame – nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 – e della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ( art. 36 Cost. e D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 202), ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta l’erroneità della decisione che aveva considerato legittimo il riassorbimento anche della parte della retribuzione percepita prima dell’entrata in vigore del c.c.n.l., aumentata a lire 178.725.014 per effetto degli scatti biennali, ed invoca il principio della irriducibilità della retribuzione, concludendo per il riconoscimento della somma di Euro 48.610,84 per differenze retributive maturate dal 11.9.1999 al 26.4.2002.

Con il quarto motivo, il ricorrente censura la decisione per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, deducendo l’errore della sentenza là dove afferma che non sarebbe stata offerta dimostrazione del trattamento sfavorevole riconosciuto al dirigente fuori ruolo e che tra l’appellante ed il Ministero sarebbe stato stipulato contratto individuale di durata quadriennale ed evidenziando la decisività della relativa questione.

Va premesso che il trattamento economico era corrisposto al R. mediante due cedolini, uno di competenza dell’Amministrazione di appartenenza del M.E.F. (comprensivo stipendio base, i.i.s. indennità di posizione) e l’altro del Dipartimento delle Politiche di sviluppo, comprensivo di indennità aggiuntiva spettante quale componente del Nucleo (indennità di funzione); che, a seguito dell’entrata in vigore del c.c.n.l. 1998- 2001, il ricorrente chiedeva la stipula del contratto individuale e che l’Amministrazione corrispondeva gli aumenti concernenti la parte fissa della retribuzione ed i miglioramenti economici, lasciando inalterato l’importo del cedolino concernente l’indennità di funzione fino al giugno 2001. In data 30.7.2001, il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo disponeva il recupero delle somme erogate in eccedenza con invito all’Ufficio Dipartimentale di operare le trattenute fino alla concorrenza di lire 89.340.553, ritenendo che i miglioramenti derivanti dall’applicazione del c.c.n.l. fossero riassorbibili nella cd. indennità di funzione, che veniva, per l’effetto, ridotta, con soppressione anche dello scatto di anzianità in godimento. Anche i ratei di pensione e l’indennità di fine servizio venivano corrisposti in misura nettamente inferiore, in forza di una interpretazione della normativa da parte dell’Amministrazione, la quale riteneva che non vi fosse una netta diversificazione tra indennità di posizione ed indennità di funzione e che la retribuzione dovesse considerarsi omnicomprensiva e tale da comportare il congelamento della posizione giuridica del dirigente per il periodo dell’incarico fuori ruolo quale esperto.

Di contro, il ricorrente osserva che il c.c.n.l. era applicabile a tutto il personale dirigenziale, essendo previsto espressamente che agli incarichi conferiti ai sensi del D.P.R. n. 150 del 1999, art. 6, comma 1 ancora in corso alla data di entrata in vigore del c.c.n.l. fosse riconosciuto il medesimo trattamento previsto dall’art. 38, comma 3 c.c.n.l. riservato agli incarichi dirigenziali aventi ad oggetto funzioni riservate ai dirigenti generali, mentre la limitazione retributiva prevista dall’art. 38, comma 7 si applicasse ai soli dirigenti cui l’incarico fosse conferito ai sensi dell’ari 6 dopo il 15.4.2001. Ritiene, inoltre, che la normativa di riferimento non contemplava la invariabilità delle voci della retribuzione fondamentale, ma solo l’omnicomprensività dell’indennità di funzione.

Tanto rilevato, con riguardo alla censura di violazione delle norme relative al regolamento contrattuale dei rapporti individuali dì lavoro, alla stipula di c.c.n.l., alla parità di trattamento contrattuale, alla garanzia di trattamento economico non inferiore a quelli previsti dai c.c.n.l. ed al trattamento economico dei dirigenti, va osservato che la regolamentazione della indennità di funzione è tale da escludere che per la retribuzione di posizione parte variabile e di risultato debba procedersi alla stipula di contratto individuale, essendo la stessa prevista da norma ad hoc ( D.Lgs. n. 430 del 1997, art. 5 e del D.I. 12 giugno 1998, art. 2, comma 7) che stabilisce che il trattamento economico previsto per i componenti del Nucleo è sostitutivo di ogni altra forma retributiva dovuta dall’amministrazione nel periodo di incarico di membro del Nucleo. Tanto è sufficiente ad escludere che la retribuzione di posizione parte variabile dovesse essere determinata attraverso la stipula di contratto individuale, essendo la relativa quantificazione prevista in via generale per ogni componente del nucleo da apposito decreto, che ne definiva anche il carattere sostitutivo di ogni equivalente compenso previsto dalla contrattazione collettiva.

In relazione al secondo motivo di ricorso, va, poi, osservato che l’interpretazione della disposizione contrattuale richiamata da parte ricorrente (art. 38 c.c.n.l. Area Dirigenza 1 fascia) prevede, al comma 6, che ai dirigenti di prima fascia già incaricati di funzioni di cui al D.P.R. n. 150 del 1999, art. 6, comma 1, (tra i quali pacificamente rientrano i componenti del Nucleo), indipendentemente dall’espletamento di funzioni specificamente riservate a dirigenti generali (v. art. 38, comma 7, c.c.n.l.) compete il medesimo trattamento economico di cui al comma 3, che contempla, oltre allo stipendio tabellare ed alla retribuzione individuale di anzianità, la sola retribuzione di posizione-parte fissa, con ciò dovendosi escludere, anche per le considerazioni svolte in relazione al motivo che precede, che ogni ulteriore miglioramento potesse essere conglobato con la indennità di funzione, a carattere omnicomprensivo. Ciò, peraltro, è coerente con quanto già statuito dal giudice di legittimità che in successive pronunzie, ha osservato che il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 24 (la cui rubrica reca.’Trattamento economico") nel testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in vigore all’epoca dei fatti di causa, dopo aver dettato nei primi due commi le regole in tema di retribuzione del personale con qualifica dirigenziale, dispone nel comma successivo che "Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonchè qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza". Il trattamento economico dirigenziale, come si è ricordato, secondo il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24, remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal decreto. Non può esservi dubbio che nella specie si tratti di un incarico conferito al dirigente in ragione dell’ufficio ricoperto e comunque di incarico conferito dall’amministrazione presso la quale egli presta servizio o su designazione della stessa, e che esso ricada quindi nell’ambito della norma in esame, la cui amplissima formulazione mira proprio ad impedire ogni possibilità di distinzioni e di esclusioni, e la cui applicabilità, proprio per tale ragione, non trova limitazioni nella circostanza che l’incarico possa esser rifiutato o che per il suo svolgimento sia necessaria una fase formativa (cfr, Cass 5 marzo 2009 n. 5306; Cass. 26 luglio 2010 n. 17513, Cass 24.2.2001 n. 4531).

Quanto sinora detto trova ulteriore conforto in altra considerazione.

Il D.P.R. n. 38 del 1998, art. 7, comma 4, che si riferisce alla composizione ed ai compiti del Nucleo, prevede che l’unità è composta di trenta membri, compreso il responsabile della stessa, scelti fra i professori ordinari ed associati e tra i ricercatori universitari, ovvero fra i dipendenti di amministrazioni dello Stato, con prevalenza fra i dipendenti dei Ministeri economici e finanziari, o tra il personale degli enti pubblici anche economici e delle società da questi controllate e tra esperti, anche appartenenti a paesi dell’Unione Europea. Per tutti i componenti è richiesta un’alta, specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell’attività istituzionale dell’organo, per il settore di competenza. Deve ritenersi che la designazione dei membri del Nucleo appartenenti alle amministrazioni dello Stato faccia comunque capo ai Ministeri di appartenenza e che quindi valga per gli stessi quanto sopra affermato con riguardo al loro trattamento economico omnicomprensivo, con conseguente infondatezza della censura proposta dal ricorrente al riguardo. Con riferimento, poi, al terzo motivo, va rilevato che l’art. 38 c.c.n.l. 1998-2001, al primo comma, dispone anche che a decorrere dal 31.12.1998 ai dirigenti di prima fascia cessano di essere corrisposti gli aumenti periodici biennali.

Nel suddetto motivo di ricorso non si precisa, però, in che termini la riduzione operata dall’Amministrazione sull’ammontare dell’indennità di funzione in precedenza corrisposta, per effetto del riassorbimento di miglioramenti non dovuti, fosse da riconnettersi al riconosciuto titolo retributivo, nè si specifica analiticamente la composizione del trattamento retributivo in maniera idonea a rendere palese l’errore in cui sarebbe incorso la Corte territoriale e la dedotta violazione delle norme richiamate.

Ugualmente il quarto motivo difetta di specificità, avendo la Corte territoriale asserito che nel quadriennio di vigenza del precedente contratto collettivo, fino all’entrata in vigore nell’aprile del 2001 del c.c.n.l. 98/2001, il rapporto del R. era già regolato da contratto individuale, laddove con la censura la circostanza risulta smentita solo genericamente dal ricorrente, in contrasto peraltro con la stessa prospettazione dei motivi, che presuppone che proprio in relazione ai miglioramenti applicati per la parte variabile della retribuzione, stabiliti solo con contratto individuale, la decurtazione dell’indennità di funzione fosse stata operata dall’Amministrazione, in virtù della esclusione sopra affermata della cumulabilità dei trattamenti retributivi in concomitanza con lo svolgimento, da parte del R., dell’incarico di componente del Nucleo di verifica e valutazione degli investimenti pubblici.

Ogni altra censura relativa all’asserita mancata valutazione del trattamento retributivo sfavorevole goduto risulta assorbita dalle argomentazioni che precedono relative all’incumulabilità del trattamento economico dirigenziale con l’indennità di funzione per effetto dell’affermato principio di omnicomprensività del primo e del carattere sostitutivo di ogni altra forma retribuiva dovuta dall’Amministrazione, nel periodo di espletamento dell’incarico, della seconda.

Le esposte considerazioni conducono al complessivo rigetto del ricorso, cui consegue che le spese di lite del presente giudizio, per il principio della soccombenza, cedano a carico del ricorrente, nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il R. al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 90,00 per esborsi, Euro 5000,00 per onorario, oltre spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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