Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-07-2011) 13-10-2011, n. 36978

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Lecce, con sentenza 14 gennaio 2011, ha ritenuto P. G. responsabile dei reati previsti dal D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 181, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 (accertati il (OMISSIS)) e l’ha condannato alla pena di giustizia.

Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge:

sostiene che le prove dimostravano che l’immobile era terminato già al (OMISSIS) per cui i reati erano estinti per prescrizione all’epoca della impugnata sentenza. La deduzione è manifestamente infondata.

La censura ora al vaglio di legittimità era già stata sottoposta all’esame dei Giudici di merito, presa nella dovuta considerazione, e motivatamente disattesa. Sul punto, la Corte territoriale ha avuto cura di specificare il decisivo elemento probatorio posto a fondamento della sua conclusione che era idoneo a superare, senza margini di ambiguità, la confutazione difensiva. Le foto agli atti dimostravano che il manufatto, alla data del 30 agosto 2005, constava solo della base ed era di consistenza differente da quella riportata nelle fotografie del successivo accesso del 2006 (epoca nella quale l’immobile era ancora non ultimato).

Per superare questa motivata conclusione, il ricorrente propone censure in fatto – tendenti ad una rinnovata ponderazione delle prove alternativa a quella correttamente effettuata dai Giudici di merito – ed introduce problematiche che esulano dai limiti cognitivi di questa Corte.

Avendo come referente la data di accertamento dei reati ( (OMISSIS)), di deve concludere che non si è maturata la prescrizione perchè, oltre al periodo richiesto dagli artt. 157 e 160 c.p. (anni cinque) vanno aggiunti quelli del rinvio del processo per impedimento dell’imputato (dal 18 dicembre 2007 al 19 giugno 2008 calcolato in giorni sessanta) e per astensione del difensore dalle udienze (dal 29 gennaio 2010 al 25 marzo 2010).

Per le esposte considerazioni, la Corte dichiara inammissibile il ricorso con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma – che reputa congruo fissare in Euro mille – alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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