Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-07-2011) 13-10-2011, n. 36977

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza del 14.6.2010 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Torino in data 15.10.2009, con la quale S.M., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva, era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis e art. 61 c.p., n. 11 bis (capo a), art. 81 cpv. c.p., art. 337 c.p., art. 61 c.p., n. 11 bis (capo b), art. 495 c.p., art. 61 c.p., n. 1 bis (capo c), unificati sotto il vincolo della continuazione.

2) Propone ricorso per cassazione S.M., denunciando la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte avrebbe dovuto valutare in termini di scarsa pericolosità sociale e modesta gravità del fatto i reati ascritti all’imputato, applicando le circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza e ridicendo la pena ai minimi di legge.

3) Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

3.1) All’imputato era stata, correttamente, contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis (introdotta con il D.L. 23 maggio 2008, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125), essendo stati i fatti del (OMISSIS) commessi, dopo l’entrata in vigore della norma sopraindicata, da persona clandestina sul territorio nazionale. La contestazione del l’aggravante non era, invece, consentita in relazione ai fatti commessi in data (OMISSIS).

Detta aggravante va, comunque, esclusa anche in relazione ai residui reati, essendo stata la norma dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 249 del 5.7.2010. L’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis incide sul trattamento sanzionatorio, essendo stata essa ritenuta equivalente, unitamente alla recidiva, alle concesse circostanze attenuanti generiche.

3.2) La sentenza impugnata va, pertanto annullata, limitatamente alla determinazione della pena. Il Giudice del rinvio, previa effettuazione del giudizio di comparazione soltanto in relazione alla recidiva, provvedere a tale determinazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo esame sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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