T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-11-2011, n. 8815 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 901/2009 del TAR Lazio, Roma, Sez. II, recante l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia del Demanio recante il diniego di applicazione dei coefficienti di abbattimento previsti dall’art. 1 della legge n. 104 del 2004.

Rappresenta parte ricorrente l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, significando altresì come l’Amministrazione non vi abbia dato esecuzione.

Chiede, quindi, il ricorrente che venga ordinato all’Agenzia del Demanio di dare esecuzione alla citata sentenza, nominando, per il caso di persistente inadempienza, un Commissario ad Acta che provveda all’esecuzione del giudicato.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione rappresentando di aver provveduto a calcolare il prezzo di vendita dell’immobile applicando l’abbattimento previsto dal decreto legge n. 41 del 2004 e di aver trasmesso alla competente Direzione il benestare al rimborso a favore del ricorrente del maggior prezzo pagato per l’immobile, pari ad euro 17,910,97.

Alla Camera di Consiglio del 12 ottobre 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame è introdotta azione volta ad ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 901/2009 del TAR Lazio, Roma, Sez. II, recante l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia del Demanio di diniego di applicazione dei coefficienti di abbattimento previsti dall’art. 1 del decreto legge n. 41 del 2004, convertito nella legge n. 104 del 2004.

In via preliminare ed assorbente il Collegio deve prendere atto che l’Agenzia del Demanio, come da documentazione versata al fascicolo di causa, ha provveduto a calcolare il prezzo di vendita dell’immobile applicando l’abbattimento previsto dal decreto legge n. 41 del 2004, trasmettendo alla competente Direzione il benestare al rimborso, a favore del ricorrente, del maggior prezzo pagato per l’immobile, pari ad euro 17,910,97.

In ragione della predetta circostanza deve dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico della resistente Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

– Roma – Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 4605/2011 R.G., come in epigrafe proposto, dichiara intervenuta la cessazione della materia del contendere.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida forfettariamente in euro 1.00,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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