Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-03-2012, n. 4687 Procedimento avanti le Commissioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 241/02/09, depositata il 29/10/2009, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, rigettava l’appello proposto nell’interesse di R.T. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso un avviso di recupero di credito d’imposta indebitamente utilizzato per l’incremento dell’occupazione per gli anni 2001-2003. Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto affermato già nella sentenza di primo grado: 1) l’impugnabilità dell’atto, stante la non tassatività della elencazione di cui al D.P.R. n. 546 del 1992, art. 19, 2) la non inesistenza della notifica effettuata a mezzo posta, 3) l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente non trattandosi di avviso di accertamento, nè essendo riconducibile tra atti impositivi; 4) la legittimità della motivazione "per relationem";

Il contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che l’Ufficio era tenuto al rispetto del termine di 60 giorni, decorrente dall’attività di verifica previsto a favore del contribuente per eventuali osservazioni, essendo inquadrabile l’avviso di recupero nel novero dei provvedimenti impositivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente nel giudizio di legittimità, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 14/3/2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, anche se occorre correggere la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., L’avviso di accertamento, secondo quanto previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 7, non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni ispettive, "salvo casi di particolare e motivata urgenza". La sanzione di invalidità dell’atto – prevista in via generale dalla L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, e con specifico riferimento all’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA rispettivamente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5 – consegue, quindi, solo quando l’avviso medesimo non rechi motivazione sull’eventuale urgenza che ne ha determinato l’adozione" (cfr. Corte Cass. 5^ sez. 3.11.2010 n. 22320).

Pur essendo parificato, con riferimento alla natura, l’avviso di recupero con il quale l’Ufficio procede al recupero del credito d’imposta ex L. n. 388 del 2000, all’avviso di accertamento o di liquidazione, comunicando al contribuente una pretesa tributaria definita, trattandosi, pur sempre, di un atto propedeutico all’emissione del successivo avviso di accertamento, non è soggetto alla rispetto del termine di 60 giorni, espressamente previsto, invece, per tale atto.

Opinare diversamente significherebbe imporre surrettiziamente un termine di legge non contemplato dalla normativa, senza che, comunque, ne possa derivare pregiudizio per il contribuente che è libero di impugnare sia l’avviso di recupero, sia l’avviso di accertamento, con il rispetto, in quest’ultimo caso, del termine di 60 gg. cit. a favore del contribuente Va quindi rigettato il ricorso.

La novità e particolarità della questione costituiscono giusti motivi di compensazione delle spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dichiara compensate le spese del grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 14 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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