Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-03-2012, n. 4686

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 72/06/09, depositata il 8/7/2009, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia accoglieva l’appello proposto dalla Atrai Italia s.r.l. avverso la sentenza di primo grado che aveva, invece, respinto il ricorso della società contribuente avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39 rettificava il modello 770 del 2000 presentato dalla società a seguito del riscontro di irregolarità compiute nella funzione di sostituto d’imposta in merito all’asserito rapporto di lavoro dipendente intercorrente con la signora N.F., non risultando dichiarati redditi corrisposti alla medesima ne operate le ritenute di legge.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che il ricorrente aveva presentato istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 ritenendo che l’ufficio non potesse emettere avviso di accertamento, ma solo liquidare D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo, quale unico motivo, violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando come l’avviso di accertamento in esame concerneva le ritenute operate dal sostituto d’imposta sul redditi di lavoro dipendente, non contemplate dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 2, ma dal precedente art. 8, ritenendo che il condono effettuato ai sensi della citata norma non precluda l’esercizio del potere di accertamento dell’Amministrazione in ordine all’omesso versamento di ritenute alla fonte in relazione a un rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra la società contribuente e una sua dipendente.

La società contribuente presentava controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto due profili: a) carenza e insufficienza del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., 2) giudicato interno in ordine alla qualificazione del rapporto con la signora N. quale contratto di collaborazione esterna, dovendosi escludere un rapporto di lavoro dipendente.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 14.12.2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

1) L’onere della formulazione del "quesito di diritto" a conclusione di ciascun motivo del ricorso per cassazione con il quale si denuncino i vizi di violazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1-4), nonchè l’analogo onere di formulazione del "momento di sintesi" a conclusione del motivo di ricorso con il quale si denunciano vizi motivazionali della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) ("chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione"), sono prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., norma che è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e che trova applicazione ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 data di entrata in vigore dello stesso decreto e fino al 4.7.2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d)).

Nella specie la sentenza della CTR dell’Emilia oggetto di ricorso per cassazione risulta pubblicata mediante deposito in segreteria in data 8/7/2009, non ricadendo, pertanto, il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate nell’ambito di efficacia della norma processuale sopra richiamata.

2) Il motivo di ricorso dell’ufficio si fonda sulla inidoneità del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9, concernente le ritenute operate dal sostituto d’imposta sul redditi di lavoro dipendente, non previste dal secondo comma dell’art. nove citato e non essendo prevista da tale norma alcuna quantificazione percentuale delle ritenute stesse il cui versamento possa comportare il perfezionamento del condono.

Le ritenute alla fonte risultano essere, invece, contemplate, dalla L. n. 289 del 2002, art. 8 che prevede un diverso meccanismo di definizione per tali ritenute.

Non risulta, invece, censurato il capo della sentenza che sia pure implicitamente, qualificava il rapporto con la signora N. quale contratto di collaborazione esterna e non di lavoro dipendente.

La sentenza impugnata ha, quindi, fondato il rigetto del ricorso su due ordini di motivi concorrenti e, quindi, autonomi e disgiunti l’uno dall’altro.

Il ricorso dell’Agenzia è inammissibile in quanto non censura tutte le diverse ragioni motivazionali idonee a supportare la decisione impugnata. Ed infatti "qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la omessa impugnazione di tutte le "rationes decidendi" rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante la intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa" (cfr. Corte cass. SU 20.6.2007 n. 14297; Corte cass. SU 23.12.2009 n. 27210).

Stante la parziale reciproca soccombenza, con riferimento ad una delle eccezioni formulate dalla società intimata, si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate le spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso Dichiara compensate le spese del grado di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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