Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-07-2011) 13-10-2011, n. 36971

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza 9 luglio 2010, ha ritenuto M. A. responsabile dei reati di violenza sessuale, aggravata dallo avere agito con crudeltà, rapina e lesioni ai danni di O. P.. Entrambi i Giudici di merito hanno ritenuto attendibile le dichiarazioni, sullo snodarsi dei fatti per cui è processo, della donna che è stata trovata dai Carabinieri nel cuore della notte per strada vestita solo con la biancheria intima; la parte lesa ha riferito di essere una prostituta e che l’imputato, suo cliente, l’aveva, fatta salire sul un furgone dove l’aveva legata con una corda e costretta con violenza ad un non consenziente rapporto; indi, con minacce di morte, l’aveva fatto scendere dal furgone seminuda rifiutandosi di consegnare i vestiti ove era conservata la somma di euro trecento. Le dichiarazioni della parte lesa – hanno evidenziato i Giudici- erano corroborate da quelle delle persone che l’avevano soccorsa e dalle indagini della Polizia che ha reperito nel furgone dell’imputato la corda elastica descritta dalla donna ed il cellulare dalla stessa lasciato. La aggravante dell’art. 61 c.p., n. 4 è stata ritenuta sussistente perchè l’imputato aveva causato alla vittima sofferenze anche morali che vanno al di là della condotta tipica e l’aveva lasciata priva di indumenti sulla strada di notte nel cuore dell’inverno. Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e rilevando:

– che i Giudici non hanno correttamente disatteso la prospettazione della difesa secondo la quale , dopo una consenziente prestazione sessuale, vi è stato una lite per il pagamento del prezzo e la denuncia è una ritorsione della donna per non avere conseguito quanto richiesto;

– che la versione accusatoria è squalificata dai certificati medici;

– che le lesioni (infrazioni alla costola) sono state causate dal rapporto sessuale su superficie dura e non dallo scaricamento dal furgone come sostenuto dalla donna;

– che non sussiste l’aggravante dell’art. 61 c.p., n. 4.

Nei motivi aggiunti, l’imputato lamenta difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

I Giudici di merito, dopo una analitica elencazione e corretta ponderazione del coacervo probatorio, hanno avuto cura di mettere in luce i plurimi indici di affidabilità del racconto accusatorio della parte lesa ed i riscontri oggettivi che ne sigiavano l’attendibilità.

Sul punto, basti ricordare lo stato nel quale è stata trovata la donna dopo l’aggressione ed i certificati medici che – contrariamente allo assunto dell’imputato – confortano o sono compatibili con le dichiarazioni della parte lesa.

L’apparato argomentativo della sentenza in esame è congruo completo, corretto e la conclusione della Corte di Appello è resistente a possibili interpretazioni differenti.

In tale contesto, il ricorrente propone censure in fatto – tendenti ad una rinnovata ponderazione delle prove alternativa a quella correttamente operata dalla Corte territoriale – ed introduce problematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità.

La modifica legislativa introdotta con la L. n. 46 del 2006 permette alla Cassazione una indagine extratestuale oltre il limite del provvedimento impugnato, ma non ne ha alterato la funzione tipica.

Rimane fermo il divieto- in presenza di una motivazione non carente o non manifestamente illogica – di una diversa valutazione del coacervo istruttorio.

Per invocare il nuovo vizio motivazionale, occorre che le prove, che il ricorrente reputa trascurate o male interpretate, abbiano una pregnanza tale da disarticolare l’intero ragionamento del Giudici di merito sì da renderne illogica o contraddittoria la conclusione.

Tali caratteristiche non rivestono le censure del ricorrente con le quali sostiene una ricostruzione storica dei fatti posti alla base del processo non plausibile perchè avulsa dalla emergenze probatorie.

La motivazione sulla sussistenza della aggravante dell’art. 61 c.p., n. 4, congrua ed esaustiva, non è messa in discussione dalle irrilevanti critiche del ricorrente.

La censura inerente alle attenuanti generiche è inammissibile perchè inclusa nei soli motivi nuovi che devono consistere in una ulteriore illustrazione di quelli principali e non possono contenere deduzioni inedite.

Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma- che la Corte reputa equo fissare in Euro mille – alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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