Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-07-2011) 13-10-2011, n. 36967

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Roma, con sentenza 25 giugno 2010, ha ritenuto C.A. responsabile dei reati di violenza sessuale consumata e tentata e di maltrattamenti ai danni della moglie R.G. ed, applicata la diminuente per il rito abbreviato, l’ha condannato alla pena di anni quattro di reclusione.

Per quanto concerne l’episodio di violenza sessuale consumata del giorno (OMISSIS), i Giudici hanno ritenuto affidabile il racconto accusatorio della parte lesa per le seguenti ragioni.

Innanzi tutto, hanno evidenziato il carattere violento dell’appellante attestato non solo dalle dichiarazioni della moglie, ma anche da quelle della di lei sorella e dai certificati medici; il reato di violenza sessuale tentata, del successivo (OMISSIS), è stato perpetrato con la auditiva percezione dei Carabinieri che arrestarono l’imputato in flagranza.

In questo quadro, è stato inserito l’episodio in esame nel quale la donna aveva acconsentito al rapporto sessuale solo per non incorrere nella reazione violenta del marito il quale aveva insistito anche dopo che la moglie, colpita da una violenta emorragia, gli ingiungeva di fermarsi.

Per la non occasionalità delle condotte di vessazioni ed umiliazioni ai danni del coniuge, la Corte ha ritenuto sussistente il reato di maltrattamenti.

A causa della indifferenza dell’imputato per integrità fisica e morale della moglie sono state negate le attenuanti generiche.

Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

– che si era riappacificato con la moglie, che non gli aveva manifestato di non desiderare il rapporto sessuale del (OMISSIS), e l’eventuale dissenso non era fatto palese da parte della donna: gli mancava la consapevolezza del rifiuto implicito della persona offesa e, comunque, il fatto era di minore gravità;

– che la condotta irrispettosa del coniuge era estemporanea ed occasionale per cui non si è perfezionata la fattispecie di maltrattamenti;

– che i due reati non possono concorrere in quanto il comportamento aggressivo dell’imputato era connesso al rifiuto della moglie ad avere rapporti sessuali;

– che non è congrua la motivazione del diniego delle attenuanti generiche.

Le censure dell’atto di ricorso non sono meritevoli di accoglimento, anzi, sono al limite della inammissibilità in quanto, anche se articolate sotto il profilo della violazione di legge, sono, nella massima parte, tendenti ad una rinnovata ponderazione del coacervo probatorio alternativa a quella correttamente operata nella sentenza in esame. Per quanto concerne l’episodio di violenza sessuale del (OMISSIS), i Giudici di merito si sono dovuti confrontare con le versioni dei fatti inconciliabili dei protagonisti della vicenda : la donna asseriva un rapporto non consenziente e l’imputato sosteneva di non avere percepito il dissenso della moglie.

In tale contesto probatorio privo del riscontro di testi diretti (come avviene nella maggior parte dei reati in materia sessuale), i Giudici hanno esplicitato la ragione per la quale hanno reputato attendibile il racconto accusatorio della donna con motivazione logica ed esaustiva che non può essere messa in discussione in sede di legittimità. La parte lesa è stata ritenuta una dichiarante affidabile per dei significativi indici in tale senso ben evidenziati nella sentenza. Innanzi tutto, le asserite violenza fisiche patite ad opera del coniuge hanno trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni testimoniale della sorella e nei referti medici agli atti che attestavano plurime lesioni (attribuite dalla donna prò bono pacis a eventi accidentali). Tali emergenze attestano il carattere violento e prevaricatore dell’imputato (che rende plausibile l’episodio di cui trattasi) e confortano la narrazione della parte lesa sul tema. La prospettazione difensiva sul pieno consenso della moglie, dopo la riappacificazione tra i coniugi del (OMISSIS), e la sua disponibilità ai rapporti sessuali è squalificata dallo snodarsi dei fatti avvenuti l'(OMISSIS) quando la donna si è fatto accompagnare a casa dai Carabinieri;

costoro hanno avuto modo di percepire personalmente la colonna sonora della tentata violenza sessuale e di reperire l’arma impropria con la quale l’uomo minacciava la moglie. Conforta la versione della parte lesa anche la provata circostanza che la conciliazione tra i coniugi era stata determinata dalla assicurazione dell’imputato di sottoporsi a terapia per superare i problemi attinenti alla sfera sessuale della coppia.

La richiesta della circostanza attenuante speciale della minore gravità del fatto non era stata chiesta nei motivi di appello ed incorre nel divieto di nuove deduzioni in sede di legittimità.

Per quanto concerne il reato di maltrattamenti la prospettazione difensiva, circa la occasionalità del comportamento vessatorio dell’imputato, si infrange di fronte alle evidenze di segno opposto.

Nella impugnata sentenza sono elencate le reiterate, protratte nel tempo condotte dell’imputato di violenza fisica e sopraffazione morale nei confronti della moglie sottoposte ad un regime di vita intollerabile; di conseguenza, è riscontrabile il requisito della abitualità necessario per la integrazione della fattispecie criminosa.

Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, i reati previsti dall’art. 609 bis c.p. e art. 572 c.p. possono concorrere perchè non è riscontrabile una completa sovrapponibilità naturalistica tra le condotte antigiuridiche: il reato di maltrattamenti non si esaurisce negli atti di violenza sessuale perchè esistono altri comportamenti di prevaricazione ed umiliazione che hanno reso insopportabile per la moglie la convivenza familiare (ex plurimis Cass.Sez.3 sentenza 46375/2008).

In merito alla residua censura, si osserva che la Corte di Appello ha giustificato il mancato esercizio del suo potere discrezionale sulla concessione delle attenuanti generiche esplicitando il ragionevole motivo ("brutale" comportamento dell’imputato) per il quale sono state negate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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