Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-03-2012, n. 4681

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 117/08/09, depositata il 30.10.09, e notificata il 17.11.09, la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla Immobiliareuropea s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti degli avvisi di accertamento, emessi dal Comune di Olbia ai fini ICI, per gli anni di imposta 1999 e 2000. 2. La CTR riteneva, invero, di accogliere la richiesta della società contribuente di non sottoporre a tassazione la superficie di mq.

14.737 ceduta allo stesso Comune di Olbia con atto del 23.5.91, e reputava, altresì, di fissare in Euro 103,29 al mq. il valore attribuibile all’area residua, in considerazione sia della finalità cui la stessa è destinata (Piano per l’Edilizia Economica e Popolare), sia del valore minimo a mq. delle aree fabbricabili, stabilito con delibera del Consiglio Comunale n. 116 del 23.12.99. 3. Avverso la sentenza n. 117/08/09 ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Olbia articolando due motivi, ai quali la Immobiliareuropea s.p.a. ha replicato con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Olbia deduce l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. 1.1. Assume, invero, il ricorrente che la CTR avrebbe valutato in Euro 103,29 al mq. l’area destinata al PEEP (Piano per l’Edilizia Economica e Popolare), in luogo dei valori accertati dall’ente impositore in Euro 165/175 al mq., senza dare adeguata motivazione sul punto controverso.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il Comune di Olbia deduce, inoltre, l’omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. 2.1. L’ente ricorrente non condivide, in proposito, la conclusione cui è pervenuto il giudice di appello nel ritenere non tassabile la superficie di mq. 14.737, ceduta dalla contribuente allo stesso Comune di Olbia, poichè – a suo dire – non corrisponderebbe a verità che su tale questione il Comune avesse prestato acquiescenza in giudizio. Ritiene, invero, il ricorrente che la CTR abbia del tutto omesso di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto che l’ente non avesse contestato l’eccezione, riproposta in appello dalla società Immobiliareuropea s.p.a., circa la non tassabilità dell’area in questione, laddove tutte le eccezioni sollevate dalla società contribuente erano state contestate dal Comune di Olbia nelle controdeduzioni in appello.

3. Premesso quanto precede, osserva la Corte che entrambe le censure suindicate si palesano del tutto infondate e vanno, pertanto, disattese.

3.1. Va premesso, infatti, che la deduzione di un vizio di motivazione della decisione impugnata con ricorso per cassazione non conferisce alla Corte il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, al fine di rivedere il ragionamento decisorio poichè non conforme alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi presi in considerazione. E’, per vero, fin troppo evidente che, in siffatta ipotesi, il motivo di ricorso si tradurrebbe in un’ inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice stesso, volta ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione.

3.2. La denuncia del vizio di motivazione può comportare, dunque, soltanto una verifica, da parte del giudice di legittimità, della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo – dopo avere valutato l’attendibilità e la concludenza delle prove assunte – tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a comprovare i fatti in discussione (cfr, ex plurimis, Cass. 2272/07, 27162/09, 6694/09, 6288/11).

4. Tanto premesso in via di principio, va rilevato, quanto al primo motivo di ricorso, che – contrariamente a quanto assume il Comune ricorrente – il giudice di appello ha espressamente indicato i criteri posti a fondamento della valutazione in Euro 103,29 del valore dell’area residua di mq. 14.751, risultante dalla differenza tra la superficie totale di mq. 29.488, destinata all’Edilizia Economica e Popolare, e quella di mq. 14,737, ceduta al Comune di Olbia. Ed invero, al suindicato valore la CTR è prevenuta, sia in considerazione della destinazione urbanistica dell’area in questione (PEEP), sia sulla scorta del valore minimo al mq., stabilito con Delib. Consiglio Comunale 23 dicembre 1999, n. 116. 4.1. Ne discende che, avendo il giudice di appello indicato le ragioni sulle quali si fonda la sua decisione sul punto controverso, e non potendo questa Corte – come dianzi detto – nè censurare la selezione del materiale probatorio operato dal giudice di secondo grado, nè -tanto meno – rivalutare il merito degli apprezzamenti operati al riguardo, solo perchè difformi dalle aspettative della parte ricorrente, non può in alcun modo ritenersi configurabile il vizio motivazionale dedotto dal Comune di Olbia.

5. Del pari, per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, attinente alla non tassabilità dell’area di mq 14.737, perchè trasferita allo stesso Comune di Olbia, va rilevato che la CTR ha indicato l’elemento sul quale ha fondato il proprio convincimento, rappresentato – per l’appunto – dalla cessione dell’area in discussione, avvenuta con atto notarile del 23.5.91, che aveva determinato la non assoggettabilità di tale superficie all’ICI. Per il che, è di palese evidenza che la mancata contestazione, da parte del Comune, dell’eccezione di non tassabilità di tale area, proposta dalla contribuente, assume, nell’economia dell’impugnata sentenza, un rilievo del tutto accessorio, quale ulteriore ragione sulla quale si fonda il convincimento del giudicante.

5.1. Ne discende la palese irrilevanza della deduzione dell’avvenuta contestazione di tale eccezione, operata dall’ente ricorrente, e la conseguente insussistenza del dedotto vizio di omessa motivazione, atteso che l’impugnata sentenza è adeguatamente sorretta, nel suo impianto motivazionale, dal rilievo dell’avvenuta cessione dell’area in questione, in epoca precedente (1991) le due annualità di imposta in discussione (1999 e 2000).

6. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso proposto dal Comune di Olbia deve essere rigettato, con conseguente condanna dell’amministrazione ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla società resistente.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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