Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-07-2011) 13-10-2011, n. 36966

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

M.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte d’appello di L’Aquila confermava quella emessa in data 12 gennaio 2006 dal GUP del tribunale di Teramo che lo aveva condannato alla pena di giustizia per i reati di cui all’art. 605 c.p., comma 1, artt. 609 bis, 582, 585, 576, 612, 56 e 610 c.p..

Rispondendo ai motivi di appello, la corte di merito aveva rilevato come il racconto della p.o. avesse trovato numerosi riscontri che ne confermavano la piena attendibilità, al riguardo citando le testimonianze rese dal direttore e del cameriere del locale in cui la donna lavorava, entrambe a conferma della privazione della libertà della vittima da parte del convivente M..

In ordine alle minacce, alle lesioni ed alle violenze sessuali, il giudice di merito ha ritenuto costituire conferma il certificato medico attestante la presenza di un livido all’interno della coscia destra e di una contusione alla regione laterale della gamba sinistra della donna, sottoposta a visita medica non appena liberata dai carabinieri nell’abitazione in cui si trovava ancora rinchiusa.

In questa sede deduce il ricorrente la violazione dell’art. 192 c.p.p. e la mancanza, manifesta illogicità della motivazione. Quanto alla violenza sessuale, contesta in particolare che la presenza del livido all’interno della coscia destra e la contusione alla regione laterale della gamba sinistra siano necessariamente riferibili a un’ipotesi di violenza sessuale e, d’altra parte, si fa rilevare come la contusione alla regione laterale della gamba destra non era riportata nel primo referto medico del 27 settembre 2004 e che la stessa persona offesa aveva dichiarato che le descritte lesioni le erano state prodotte con calci in circostanze diverse dal rapporto sessuale.

Si rileva inoltre che il racconto della parte offesa sia pieno di contraddizioni ed illogicità, come ad esempio la privazione del telefono e del passaporto contraddette dalla libertà di movimento della donna di telefonare e di uscire, nonchè sulle circostanze relative ai contatti con la madre e la sorella dell’imputato.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile sostanziandosi in censure di merito.

In motivazione si sottolinea come sia il racconto della donna – dettagliato ed oggettivamente riscontrato – a rappresentare l’elemento di prova decisivo nei confronti dell’imputato.

Sul punto nessuna censura può essere mossa nei confronti della motivazione essendo stati correttamente valorizzati in chiave di riscontro i risultati degli accertamenti dei carabinieri intervenuti per liberare la donna, la certificazione medica cui in precedenza si è fatto riferimento e le testimonianze del datore di lavoro e del cameriere del locale in cui la donna lavorava.

La prova della credibilità della donna correttamente è stata desunta anche dalla certificazione medica in atti.

Nè rileva che la stessa sia direttamente riferibile o meno alla violenza sessuale in quanto rappresenta comunque riscontro alla credibilità del narrato avendo la vittima riferito l’esistenza di violenze da parte dell’imputato anche al di fuori del rapporto sessuale.

Le obiezioni del ricorrente in apparenza rivolte a censurare la decisività degli indicati riscontri, finiscono, dunque, in realtà, per accentrarsi sul merito della valutazione, il cui esame resta in questa sede precluso in presenza di adeguata e corretta indicazione delle ragioni della condanna da parte del giudice.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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