Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-03-2012, n. 4679 Appello del contribuente e dell’ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 247/06/09, depositata il 14.9.09, e notificata il 9.10.09, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria dichiarava inammissibili gli appelli, principale ed incidentale, rispettivamente proposti dall’Equitalia ETR s.p.a. e dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Paola, avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da C. N. nei confronti della cartella esattoriale, emessa ai fini IVA, IRPEF ed IRAP per l’anno di imposta.

2. La CTR riteneva, invero, che l’ETR, appellante principale, avesse depositato copia dell’atto di appello, non notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, oltre il termine di trenta giorni, desumibile dal combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22, comma 1, e che tale adempimento fosse stato addirittura omesso dall’Agenzia delle Entrate, appellante incidentale.

3. Avverso la sentenza n. 247/06/09 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo, ai quali hanno replicato con controricorso, sia il C., sia l’Equitalia ETR s.p.a. Quest’ultima ha, altresì, proposto ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 53 e 54 e della L. n. 248 del 2005, art. 3 bis, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 1.1. Osserva, invero, l’amministrazione che, avverso la decisione di prime cure, l’ufficio di Paola dell’Agenzia delle Entrate aveva – a seguito di appello principale dell’ETR, notificato in data 4.3.08 – proposto, a sua volta, appello incidentale nelle forme e nel termine di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, commi 1 e 2 e art. 23, comma 1, ossia nell’atto di controdeduzioni depositato il 14.4.08 e nei sessanta giorni dalla notifica dell’atto di appello principale.

1.2. Ne deriverebbe, a parere dell’Agenzia delle Entrate, che la CTR – una volta ritenuto che l’appello principale dell’ETR era inammissibile, in quanto la copia dell’atto di appello era stata depositata tardivamente presso la CTP che aveva emesso l’impugnata sentenza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 – non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile anche l’appello incidentale, ancorchè tempestivamente proposto dall’Agenzia. Tanto più che – contrariamente a quanto affermato dal giudice di secondo grado – l’appellante incidentale non era tenuto a depositare, a sua volta, l’atto di gravame incidentale presso la CTP, essendo tale incombente previsto – a suo dire – dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 (introdotto dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis, comma 7, convertito in L. n. 248 del 2005), solo a carico dell’appellante principale.

2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Equitalia ETR s.p.a. deduce – a sua volta – la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, come modificato dalla L. n. 248 del 2005, art. 3 bis, comma 7. 2.1. La CTR rileva, invero, che nessun termine perentorio per il deposito di copia dell’atto di appello presso la segreteria del giudice di primo grado è previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, nel testo risultante dalla modifica introdotta dalla L. n. 248 del 2005, art. 3 bis, comma 7. E, d’altronde, la stessa sanzione di inammissibilità dell’appello sancita dalla norma suindicata, nel caso di mancato adempimento dell’obbligo ivi previsto, si presterebbe – a parere del ricorrente in via incidentale – a censure di incostituzionalità, concretandosi in un evidente vulnus del diritto di difesa dell’appellante.

2.2. Per tali ragioni, secondo l’ETR, avrebbe errato la CTR a dichiarare inammissibile l’appello proposto dal concessionario per la riscossione, per il solo fatto che il gravame era stato depositato dall’ufficio, presso la segreteria della CTP, in data 9.5.08, ossia oltre trenta giorni dalla proposizione dell’appello, avvenuta il 4.3.08, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1. Ed invero, a parere dell’ETR, nel suindicato termine perentorio di trenta giorni dovrebbe essere effettuato, a pena di inammissibilità, il solo deposito dell’originale dell’appello presso la CTR, e non anche il deposito di copia di tale atto presso la CTP che ha emesso l’impugnata sentenza, atteso che per tale incombente nessun termine di decadenza è espressamente previsto dalla legge.

3. Premesso quanto precede, osserva la Corte che sia il ricorso principale che quello incidentale vertono sulla medesima questione, relativa alla corretta interpretazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, come modificato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis, comma 7, convertito in L. n. 248 del 2005; per il che, i due mezzi di gravame ben possono essere esaminati congiuntamente.

4. Orbene, va osservato, al riguardo che, in forza del periodo aggiunto dalla L. n. 248 del 2005, art. 3 bis, comma 7 al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, nell’ipotesi in cui il ricorso in appello nel giudizio tributario non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, è sanzionato con l’inammissibilità dell’impugnazione il mancato deposito, da parte dell’appellante, di copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza gravata. La ratio di tale disposizione è evidentemente quella di informare tempestivamente – ed opportunamente – la segreteria del giudice di primo grado dell’appello notificato senza il tramite dell’ufficiale giudiziario e, quindi, di impedire l’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria provinciale.

4.1. Ciò posto, è del tutto evidente che i profili di illegittimità costituzionale della disposizione in parola, adombrati dalla difesa dell’ETR, non sono ravvisabili, come – del resto – ha già esaustivamente chiarito la Corte Costituzionale (ord. n. 43/10), investita della medesima questione.

4.1.1. Si è, per vero, osservato al riguardo che la diversa disciplina della proposizione dell’appello nel processo civile ed in quello tributario trae origine dalla peculiare facoltà di notificare direttamente l’appello tributario, prevista dal combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, art. 20, commi 1 e 2 e art. 16, commi 2 e 3, che non ha corrispondenza nel processo civile ordinario.

Il che – com’è evidente – giustifica la specificità della disciplina dettata per il processo tributario, rispetto a quella che il codice di rito prevede per il processo civile ordinario.

4.1.2. E, del pari, non è ravvisabile disparità alcuna di trattamento, all’interno del medesimo processo tributario, tra le notificazioni dell’appello effettuate con o senza il tramite dell’ufficiale giudiziario, atteso che tale diversità di disciplina trova adeguata giustificazione nell’indicata esigenza di fornire all’ufficio della segreteria del giudice di primo grado, nel caso di notificazione "diretta" dell’appello, le stesse informazioni che l’ufficiale giudiziario è obbligato a fornire a tale ufficio, in applicazione dell’art. 123 disp. att. c.p.c. nel caso di notificazione effettuata per suo tramite.

4.1.3. Nè, tanto meno, potrebbe ravvisarsi – in siffatta disciplina speciale – una violazione dell’art. 24 Cost., non imponendo la norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 oneri o modalità tali da rendere estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento della relativa attività processuale (cfr. C. Cost. n. 43/10).

4.2. Esclusi, pertanto, gli adombrati profili di legittimità costituzionale della norma in esame, osserva la Corte che non può condividersi l’assunto dell’ETR, secondo cui nessun termine perentorio sarebbe stabilito per il deposito di copia dell’atto di appello presso la Commissione di primo grado, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2. 4.2.1. Va rilevato, infatti, che la necessità della previsione di un termine di decadenza per l’adempimento suindicato discende dalla stessa sanzione di inammissibilità dell’appello irrogata dalla norma succitata, che postula – di conseguenza – il compimento di tale attività entro un termine perentorio. In mancanza, la norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 potrebbe essere – questa volta con fondamento – censurata sotto il profilo dell’irragionevolezza della disciplina in questione, che verrebbe – per vero – a prefigurare una decadenza processuale senza la previsione di un termine perentorio (C. Cost. 43/10).

4.2.2. Ebbene, tale termine è ravvisabile – in via interpretativa – dal complesso delle norme in materia di impugnazioni nel processo tributario, ed in particolare – vertendosi in ipotesi relativa al compimento di un’attività finalizzata al perfezionamento della proposizione del gravame – il termine in parola non può che identificarsi con quello di trenta giorni, stabilito per la costituzione dell’appellante dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, richiamato dall’art. 53, comma 2 (cfr. C. Cost. 43/10, Cass. 8388/10, 21047/10).

4.3. Ne discende che – avendo l’ETR provveduto al deposito di copia dell’appello presso la CTP in data 9.5.08, ossia oltre trenta giorni dalla proposizione del gravame, avvenuta in data 4.3.08 – correttamente l’appello dell’Ufficio è stato dichiarato inammissibile dalla CTR, per violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22, comma 1. Per cui il motivo di ricorso incidentale proposto, al riguardo, dall’ETR non può che essere disatteso.

5. Passando, quindi, all’esame del ricorso principale proposto dall’Agenzia delle Entrate, osserva la Corte che non può revocarsi in dubbio che l’inammissibilità dell’appello principale, per omesso o tardivo deposito di copia dell’atto presso la segreteria della Commissione di primo grado, non travolga – di per sè – l’appello incidentale tempestivamente proposto, sul quale il giudice di secondo grado è, pertanto, tenuto a pronunciarsi nel merito (cfr. Cass. 12154/04). Ed infatti, è solo l’appello incidentale tardivo a perdere ogni efficacia, per effetto della declaratoria di inammissibilità del gravame principale, come espressamente prevede l’art. 334 c.p.c., comma 2 (Cass. 7505/94).

5.1. Nel caso di specie, il giudice di secondo grado non ha, difatti, dichiarato inammissibile l’appello incidentale – avendone constatato la tempestività – per effetto della declaratoria di inammissibilità del gravame principale, ma è pervenuto a tale pronuncia avendo riscontrato che l’Agenzia delle Entrate non aveva provveduto al deposito di copia dell’atto di appello incidentale proposto presso la segreteria della CTP, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2. E siffatta pronuncia si palesa, sul punto, del tutto corretta.

5.2. L’incombente in discussione – contrariamente a quanto assume l’amministrazione ricorrente – andava, per vero, effettuato anche dall’appellante incidentale, in forza della norma suindicata, come novellata dalla L. n. 248 del 2005, art. 3 bis. Ed infatti, va osservato, al riguardo, che – diversamente opinando – nel caso in cui l’appellante principale non provvedesse a notificare l’atto di appello a mezzo di ufficiale giudiziario, come consentito nel processo tributario, e neppure a depositare l’appello presso la CTP, l’ufficio di segreteria del giudice che ha emesso l’impugnata sentenza non verrebbe a conoscenza del gravame incidentale proposto dall’appellato, con il rischio di effettuare un’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della CTP. A tale rischio pone rimedio, nel processo civile ordinario, il disposto dell’art. 123 disp. att. c.p.c., che impone all’ufficiale giudiziario che ha notificato un atto di impugnazione, di farne immediatamente comunicazione scritta alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Sicchè, nel processo civile ordinario, nè l’appellante, nè l’appellato, sono gravati dall’obbligo di depositare l’atto di gravame presso la cancelleria del giudice a quo, giacchè la notifica, in tale processo, è effettuata – salvo che la legge disponga altrimenti – sempre mediante ufficiale giudiziario, a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c..

5.3. Da quanto suesposto consegue – pertanto – che, nel processo tributario, l’appellato – laddove opti per l’appello incidentale conseguente a gravame principale di un’altra parte processuale, e non per l’appello principale autonomo della stessa sentenza – non potrà che surrogarsi all’appellante principale, che non abbia effettuato l’adempimento, nel depositare copia dell’appello incidentale proposto presso il giudice di prime cure. In mancanza, invero, lo scopo di informare detto giudice della proposizione del gravame verrebbe ad essere inevitabilmente frustrato, con gravi conseguenze sul piano processuale.

5.4. Nè può ritenersi che la previsione di tale incombente a carico dell’appellante incidentale possa gravare sul medesimo in modo eccessivo, sì da rendere estremamente difficile l’esercizio del diritto difesa.

Ed invero, tenuto conto del fatto che il termine per la costituzione dell’appellato è piuttosto ampio (sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale), deve escludersi un vulnus per il diritto di difesa dell’appellante incidentale, che potrà, infatti, agevolmente verificare se l’adempimento in questione sia stato, o meno, effettuato dall’appellante principale, ed – in mancanza – surrogarsi al medesimo nel compimento di tale attività, onde evitare, a sua volta, la pronuncia di inammissibilità del gravame, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2. 6. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, entrambi i ricorsi – principale ed incidentale – devono essere rigettati, con conseguente compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso principale e quello incidentale; dichiara compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 8 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2012

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