Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-03-2012, n. 4677 Opere idrauliche e di bonifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La parte contribuente impugnò una cartella esattoriale relativa a contributi consortili per il mantenimento di opere di bonifica e pulizia idraulica di terreni posti nel comprensorio del Consorzio Bonifica Est Ticino Villoresi (zona 9^ Basso Pavese).

La commissione tributaria regionale della Lombardia, in parziale accoglimento dell’appello della medesima parte contribuente avverso la decisione di primo grado, ha rideterminato l’ammontare del dovuto nella misura – per ciò che rileva – del 50% di quanto inizialmente iscritto a ruolo.

Avverso codesta sentenza la parte ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Consorzio ha resistito con controricorso.

Non ha svolto attività difensiva la Esatri s.p.a., concessionaria della riscossione.

Entrambe le parti costituite hanno infine depositato una memoria.

Motivi della decisione

1. – La commissione regionale ha motivato la decisione affermando che la parte contribuente aveva eccepito l’inesistenza di un vantaggio diretto e specifico per il proprio fondo, in quanto gli impianti di bonifica non avevano – a suo dire – funzionato nell’anno di riferimento e non erano state eseguite alcune delle opere di manutenzione inserite nel piano di classifica.

Ha sostenuto che la prova dell’avvenuta esecuzione di dette opere doveva essere fornita dal consorzio. In tale prospettiva, la commissione ha ritenuto che l’ente onerato – pur rientrando i beni di proprietà della contribuente nel perimetro di intervento – non aveva dimostrato (i) di aver compiutamente adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica; (ii) quale fosse il vantaggio (non solo l’incremento di valore del bene) diretto e specifico conseguito e/o da conseguire dal singolo appezzamento in base all’intervento di bonifica; (iii) quale fosse la quota di ammortamento di lavori precedentemente eseguiti.

Peraltro la commissione ha affermato che parte dei lavori erano stati comunque effettuati in favore di tutti i consorziati, all’uopo richiamando una dichiarazione dei funzionari d’area tecnica del consorzio stesso, attinente all’avvenuta attivazione dell’impianto idrovoro in occasione delle ricorrenti piene del fiume Po; e che era stata mantenuta efficiente e funzionante la rete di scolo dell’intero comprensorio idrico della zona interessata. In siffatti termini la commissione regionale ha confermato l’esistenza dell’obbligazione contributiva, ma ne ha ridotto il quantum in coerenza con una (citata) deliberazione del c.d.a. del consorzio (la n. 27 del 2006);

deliberazione invero adottata a seguito delle conclusioni di un’apposita commissione di studio che aveva dato atto della parziale fondatezza delle contestazioni dei proprietari dei suoli posti nella zona 9^ del Basso Pavese, e che aveva suggerito, per l’anno 2006, una riduzione percentuale dei contributi di bonifica "del 40% per la zona di levante e del 50 % per la zona di ponente". 2. – Col primo motivo la ricorrente ascrive alla ripetuta statuizione una contraddittorietà rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, essendosi, da un lato, riconosciuta la necessità, ai fini della pretesa tributaria, di un beneficio diretto e specifico per il fondo e, dall’altro, confermato parzialmente l’onere contributivo sul rilievo che comunque alcuni lavori erano stati effettuati dal consorzio a favore di tutti i consorziati.

Si sostiene essersi in tal modo contraddittoriamente valorizzato il beneficio genericamente percepito dal consorziato quale parte della collettività destinataria.

3. – Il mezzo coglie, in effetti, un profilo del tessuto argomentativo della decisione non propriamente lineare. Ma appare infondato non essendo quel profilo decisivo ai fini della soluzione della controversia nel senso dalla ricorrente indicato.

Il ricorso deve infatti essere rigettato per le ragioni di seguito esposte, merce le quali la Corte reputa di dover parzialmente correggere la motivazione della censurata decisione di merito.

4. – L’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica – id est, l’assoggettamento al potere impositivo di quest’ultimo – postula, ai sensi dell’art. 860 c.c. e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, che si sia titolari del diritto di proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere. Detto vantaggio deve essere diretto e specifico, nel senso di conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una "qualità" del fondo (giurisprudenza costante, dopo sez. un. n. 8960/1996 e n. 968/1998).

Il cardine del sistema consortile è infatti ancora oggi rintracciabile nell’art. 860 c.c., secondo cui "i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica", o dalle opere cui attende il consorzio. Nè la legislazione regionale, cui è soggetta la regiudicanda (L.R. Lombardia n. 7 del 2003), si discosta, nella sostanza, in base agli artt. 15 e seg. più volte richiamati negli scritti difensivi, dal regime desumibile dalla citata normativa nazionale. Resta pertanto confermato che il beneficio fondiario – ex art. 23 Cost. – è l’elemento costitutivo dell’obbligazione contributiva, oltre che il criterio per una corretta ripartizione dell’onere.

Risponde peraltro a una consolidata affermazione che l’ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio detto le volte in cui vi sia un piano di classifica – approvato dalla competente autorità regionale – recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica (v. sez. un. n. 26009/2008, cui acide Cass., trib., n. 4513/2009; n. 17066/2010, nonchè, da ultimo n. 654/2012).

E in tal senso il principio appare confermato anche dall’ordinanza di questa sezione n. 3147/2012 (evocata dalla difesa del consorziato), ancorchè a premessa di una conclusione in effetti – poi – non allineata all’orientamento dominante (e anzi isolata) quanto all’identificazione dell’oggetto della "specifica contestazione", idonea a determinare l’insorgenza dell’onere della prova del beneficio diretto in capo al consorzio.

Nel caso di specie l’effettività della suddetta condizione di fatto – quanto alla esistenza di un regolare piano di classifica munito dei prescritti attendibili coefficienti contributivi – non è punto controversa, la sentenza impugnata avendo evidenziato (in ciò confortata dalle conformi precisazioni svolte nella odierna memoria della parte contribuente) che il motivo di impugnazione della cartella esattoriale fu costituito, non già dalla eccepita mancanza del piano di classifica – ovvero da contestazioni direttamente afferenti la sua legittimità (nell’ottica tracciata, a completamento del quadro dei principi rilevanti in materia, da sez, un. n. 11722/2010 al fine di una possibile disapplicazione del medesimo) – sebbene dalla eccepita inesecuzione di opere manutentive.

Inesecuzione che peraltro l’impugnata sentenza ha accertato esser stata solo parziale, atteso che era stata comunque effettuata "parte dei lavori (..) a favore di tutti i consociati" (attivazione di impianto idrovoro per il mantenimento del franco di bonifica sotto il livello fissato) ed era stata "mantenuta efficiente e funzionale la rete di scolo del comprensorio idrico della zona interessata". 5. – Diversamente da quanto previamente affermato dal giudice d’appello, può allora osservarsi che non era onere del consorzio fornire la prova "di aver (..) adempiuto a quanto indicato nel piano", giacchè il vantaggio diretto e immediato, per il fondo dell’attrice, era da reputarsi comunque presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del piano medesimo (di classifica), e della pacifica comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile (comunque eseguito).

Nondimeno è evidente che, nel sopra citato passaggio della motivazione, è insita l’affermazione di avvenuto apprezzamento (in positivo) della prova (della sia pure parziale esecuzione di opere) richiesta dalla parte contribuente.

Consegue che la contraddizione dell’hortus argomentativo dell’impugnata sentenza, denunciata dalla parte ricorrente per il fatto di aver desunto il beneficio diretto del fondo dalla mera inclusione in una più vasta area soggetta all’intervento consortile, non sussiste nei termini considerati, vero essendo che la ricorrente medesima ha omesso di assolvere il suo onere probatorio quanto alle ragioni dedotte a sostegno dell’integrale disconoscimento del debito contributivo.

Tanto sorregge il rigetto del primo motivo.

6. – Il secondo motivo – che denunzia "errato apprezzamento del valore probatorio di mere dichiarazioni di parte" per avere la commissione attribuito valore di prova a talune attestazioni provenienti dal personale tecnico dello stesso consorzio – è invece inammissibile. Due sono le ragioni:

(a) il motivo non indica quali siano le norme violate;

(b) in ogni caso si risolve in un sindacato di fatto circa l’apprezzamento delle prove e l’individuazione delle fonti di convincimento, con riguardo alle quali, invece, ogni valutazione è riservata al giudice del merito.

7. – In conclusione, quindi, il ricorso è rigettato.

La peculiarità dei fatti da cui la fattispecie ha tratto origine, così come dall’impugnata sentenza desumibili, giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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