Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-03-2012, n. 4676 Opere idrauliche e di bonifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il contribuente impugnò, con esito negativo, una cartella esattoriale relativa a contributi consortili per il mantenimento di opere di bonifica e pulizia idraulica di terreni posti nel comprensorio del Consorzio Bonifica Est Ticino Villoresi (zona 9^ Basso Pavese).

La commissione tributaria regionale della Lombardia ha respinto altresì l’appello del medesimo avverso la decisione di primo grado, affermando che il suo immobile era compreso nel piano di classifica del Consorzio, approvato dalla competente autorità regionale, e che avverso il piano non era stata dal ricorrente mossa contestazione alcuna.

Avverso codesta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei censure, prive di riferimenti normativi e illustrate anche da memoria.

Il Consorzio ha resistito con controricorso e ha depositato, a sua volta, una memoria.

Motivi della decisione

1. – La commissione regionale ha motivato la decisione affermando che la parte contribuente aveva eccepito l’inesistenza del presupposto legittimante la pretesa tributaria "perchè gli impianti di bonifica non avevano funzionato nel periodo cui si riferiva la cartella di pagamento e non erano state eseguite le opere di manutenzione indicate nel piano di classifica".

Ha quindi sostenuto, di riflesso alla giurisprudenza di questa Corte partitamente citata, che a far sorgere l’obbligo del pagamento è sufficiente l’approvazione (incontestata) del piano di classifica, mentre l’onere della prova della non avvenuta esecuzione delle opere di bonifica competeva al contribuente. Ha quindi affermato che, al riguardo, il medesimo si era "limitato a fare mere affermazioni (..), sfornite di qualsiasi supporto probatorio". 2. – Il ricorrente censura codesta statuizione per motivi così rubricati:

"1. Motivazione errata e contraddittoria: onere della prova – funzione istituzionale del Consorzio – spese di funzionamento dell’apparato consortile – spese operative di bonifica";

"2. Onere di contestazione: errore di diritto";

"3. Errore di diritto: principio di contestazione e allegazioni negative";

"4. Errore di diritto: assunzione dell’efficacia probatoria delle allegazioni, contestate, di parte resistente";

"5. Errore di diritto: valenza probatoria dell’atto ricognitivo.

Omissione/carenza di motivazione per omessa considerazione del materiale probatorio";

"5.2. Carenza di motivazione per omessa valutazione del materiale probatorio". 3. – In buona sostanza si ascrive alla sentenza di aver "legittimato un’imposizione tributaria in assenza della prova, possibile per il Consorzio, di aver posto in essere interventi di bonifica direttamente e specificamente finalizzati a beneficare gli immobili del ricorrente". 4. – Tale essendo il punto centrale della tesi sostenuta, che tutto lega all’interno di una costruzione giuridicamente contrapposta a quella della commissione regionale in punto di ripartizione dell’onere della prova inter partes, osserva la Corte che, valutati unitariamente in quanto tra loro connessi, i sopradetti motivi, ove non inammissibili per le ragioni che seguono, si rivelano comunque infondati.

5. – Val bene osservare che i motivi denuncianti asseriti errori di diritto (nella specie, quelli di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, e, in parte, 5), essendo privi dell’indicazione delle disposizioni di legge che si assumono violate, non rispondono pienamente al canone di necessaria autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, avendo questa Corte affermato che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, anche con l’indicazione delle norme asseritamente violate, oltre che (e soprattutto) mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Diversamente resta impedito alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (v. Cass. n. 7928/2011; n. 19282/2010). Se quindi è ritenuta inidoneamente formulata la deduzione di "errori di diritto" individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, del pari inidonea va considerata la situazione opposta, in cui la critica della soluzione data alla controversia dal giudice di merito sia correlata a pretesi "errori di diritto" non associati alla indicazione di parametri normativi specifici. Il che è esattamente ciò che caratterizza la fattispecie, nella quale la deduzione di parte ricorrente è affidata, nei ripetuti motivi nn. 1, 2, 3, 4, e, in parte, 5, ad affermazioni contrapposte a quelle rinvenibili nella sentenza impugnata (queste peraltro in netta continuità con la giurisprudenza prevalente di questa Corte sul tema del riparto dell’onere della prova nelle liti afferenti ai contributi consortili), prive di riferimenti normativi purchessia.

6. – A ogni modo la critica complessivamente consegnata alle censure dette, parametrata al sopra ripetuto principio che si assume viceversa applicabile alla controversia, non scalfisce minimamente la motivazione dell’impugnata sentenza. La quale va confermata avendo fatto corretta applicazione delle previsioni regolatrici della fattispecie, rinvenibili nelle considerazioni che seguono.

7. – L’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica – id est, l’assoggettamento al potere impositivo di quest’ultimo – postula, ai sensi dell’art. 860 c.c. e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10 che si sia titolari del diritto di proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere. Detto vantaggio deve essere diretto e specifico, nel senso di conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una "qualità" del fondo (giurisprudenza costante, dopo sez. un. n. 8960/1996 e n. 968/1998).

Il cardine del sistema consortile è infatti ancora oggi rintracciabile nell’art. 860 c.c., secondo cui "i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica", o dalle opere cui attende il consorzio. Nè la legislazione regionale, cui è soggetta la regiudicanda (L.R. Lombardia n. 7 del 2003), si discosta, nella sostanza, in base agli artt. 15 e seg. più volte richiamati negli scritti difensivi, dal regime desumibile dalla citata normativa nazionale. Resta pertanto confermato che il beneficio fondiario – ex art. 23 Cost. – è l’elemento costitutivo dell’obbligazione contributiva, oltre che il criterio per una corretta ripartizione dell’onere.

Risponde peraltro a una consolidata affermazione che l’ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio detto le volte in cui vi sia un piano di classifica – approvato dalla competente autorità regionale – recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica (v. sez. un. n. 26009/2008, cui adde Cass., trib., n, 4513/2009; n. 17066/2010, nonchè, da ultimo n. 654/2012).

E in tal senso il principio appare confermato anche dall’ordinanza di questa sezione n. 3147/2012 (evocata dalla difesa del consorziato), ancorchè a premessa di una conclusione in effetti – poi – non allineata all’orientamento dominante (e anzi isolata) quanto all’identificazione dell’oggetto della "specifica contestazione", idonea a determinare l’insorgenza dell’onere della prova del beneficio diretto in capo al consorzio.

Nel caso di specie l’effettività della suddetta condizione di fatto – quanto alla esistenza di un regolare piano di classifica munito dei prescritti attendibili coefficienti contributivi – non è punto controversa, la sentenza impugnata avendo evidenziato (in ciò confortata dalle conformi precisazioni svolte nella odierna memoria della parte contribuente) che il motivo di impugnazione della cartella esattoriale fu costituito, non già dalla eccepita mancanza del piano di classifica – ovvero da contestazioni direttamente afferenti la sua legittimità (nell’ottica tracciata, a completamento del quadro dei principi rilevanti in materia, da sez. un. n. 11722/2010 al fine di una possibile disapplicazione del medesimo) – sebbene dalla eccepita inesecuzione di opere di bonifica e manutentive.

Sicchè correttamente la commissione regionale ha deciso che fosse onere del contribuente provare il fatto eccepito a presidio della inesistenza dell’obbligazione contributiva, vale a dire "che non fossero state eseguite le opere di bonifica e non si fosse provveduto alla manutenzione di quelle esistenti".

Difatti non è onere del consorzio fornire la prova di aver adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, giacchè il vantaggio diretto e immediato, per il fondo del conzorziato, è da reputarsi comunque presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del piano medesimo (di classifica), e della pacifica comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile.

8. – Le restanti censure (quelle che, in base alla numerazione del ricorrente, risultano ai punti 5 e 5.2 del ricorso) riferiscono di presunti vizi della motivazione dell’impugnata sentenza, per l’omessa considerazione di documenti asseritamente dimostrativi del mancato funzionamento della rete di bonifica.

Siffatti documenti sarebbero in base al ricorso consistiti: (ì) in due deliberazione del c.d.a. del Consorzio, con annessi verbali di seduta (tutti dell’anno 2006); (ii) in una relazione conclusiva di uno studio di revisione e di aggiornamento del piano di classifica (anch’essa dell’anno 2006) redatta da una società di consulenza esterna al Consorzio; e (iii) in un provvedimento della Regione Lombardia, adottato in sede di impugnativa di bilancio consuntivo 2005 del Consorzio, evidenziante irregolarità gestionali dell’ente e serie perplessità in ordine all’equo riparto delle contribuzioni.

9. – Le censure sono inammissibili.

Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, l’impugnata sentenza risulta aver considerato la documentazione suddetta.

Di questa documentazione ha invero affermato l’irrilevanza probatoria in quanto trattavasi "di valutazioni complessive, in sede politica ed amministrativa, intese a riconoscere, nell’ambito del Consorzio, un particolare trattamento per i consorziati del Basso pavese, cui venivano offerte proposte riduttive e transattive per anni successivi a quello in contestazione (..)". Difatti la commissione ha aggiunto che "a parte il valore generico di tali documenti, che riflettono discussioni e valutazioni assunte in seno ad organi politico- amministrativi, è decisiva la circostanza che essi si riferiscono ad annualità diverse da quella in contestazione". Una simile motivazione, del tutto lineare e logica, si sottrae alla critica involgendo questioni di merito, posto che in effetti la controversia riguarda contributi esattoriali relativi all’anno 2003. Nè – rispetto a consimile dato oggettivo – il ricorso evidenzia quale sia la ragione della assunta decisività della documentazione richiamata.

Da ciò l’inammissibilità dei motivi detti, alla base dei quali si pone, in definitiva, una critica della valutazione del materiale probatorio, sottratta al sindacato di legittimità. 10. – In conclusione, quindi, il ricorso è rigettato.

La peculiarità dei fatti da cui la fattispecie ha tratto origine, così come dall’impugnata sentenza desumibili, giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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