T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 14-11-2011, n. 8826 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in trattazione notificato e depositato nei termini, il ricorrente ha impugnato la disposizione del Comune di Roma n. 499 di cui al prot. n. 13843 del 28.4.1993, con la quale è stata disposta la sospensione dei lavori ed è stata ordinata la demolizione delle opere edilizie abusive – consistenti nella realizzazione di una veranda in struttura metallica e vetri – in quanto realizzate in assenza del previo rilascio della relativa concessione edilizia.

Il Comune di Roma si è costituito in giudizio con comparsa di mera forma in data 8.6.1994 e con nuovo difensore in data 5.8.2010, depositando documentazione concernente la vicenda in data 21.9.2010.

Con memoria del 29.9.2010 il ricorrente, avuto riguardo al deposito documentale dell’amministrazione, ha, in via preliminare, chiesto il rinvio della trattazione in attesa della definizione del procedimento di sanatoria concernente le opere di cui trattasi ed attualmente ancora in fase istruttoria e, in via subordinata, comunque la decisione nel merito con accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 2.11.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti.

Il ricorso in trattazione deve essere dichiarato improcedibile per le brevi considerazioni che seguono.

Quanto alla sospensione dei lavori si rileva che è manifestamente improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’impugnazione giurisdizionale di un’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori abusivi, divenuta inefficace nel corso del giudizio per decorso del termine di 45 giorni previsto dall’art. 4, l. 28 febbraio 1985 n. 47 (cfr. da ultimo nei termini, T.A.R. LazioRoma, sez. II, 22 dicembre 2010, n. 38234).

Quanto alla demolizione, dalla documentazione integrativa depositata da parte dell’amministrazione comunale è emerso che, relativamente alle opere edilizie di cui trattasi, il ricorrente ha provveduto alla presentazione di apposita istanza di rilascio della concessione edilizia in sanatoria in data 21.2.1995.

Si ritiene di dovere disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti costituite atteso il tempo trascorso e l’attuale pendenza del procedimento di sanatoria instaurato nel lontano 1995.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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