Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-03-2012, n. 4672 Notificazione a mezzo posta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il contribuente impugnò, con esito negativo, dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Pavia, una cartella esattoriale relativa a contributi consortili per il mantenimento di opere di bonifica e pulizia idraulica di terreni posti nel comprensorio del Consorzio Bonifica Est Ticino Villoresi (zona 9^ Basso Pavese).

Impugnò anche la decisione di rigetto della commissione detta.

La commissione tributaria regionale della Lombardia accolse l’appello, ritenendo non dovuto il contributo di bonifica essendo stato contestato il presupposto dell’imposizione, costituito dall’effettivo espletamento di opere che avevano comportato un beneficio diretto e immediato. In proposito sostenne che l’onere della prova del surrichiamato requisito incombesse al Consorzio, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa tributaria, e che a tal fine non fosse sufficiente (la prova de) l’approvazione del piano di classifica.

Avverso la citata decisione, il Consorzio di bonifica ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e illustrato anche da memoria. L’intimato non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, difettando la prova del perfezionamento della notifica eseguita a mezzo del servizio postale.

E in atti, invero, esclusivamente l’annotazione dell’ufficiale giudiziario, in calce al ricorso stesso, di avvenuta attivazione del procedimento di notificazione "a mezzo del servizio postale Milano – succursale 109" in data 11 maggio 2010. Ma non risulta prodotta, infine, nè l’attestazione di avvenuta spedizione del plico raccomandato, nè la cartolina di ricevimento del medesimo. In mancanza della costituzione dell’intimato essendo onerato il ricorrente della prova documentale all’uopo rilevante (v. sez. un. n. 627/2008), non resta alla Corte che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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