T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 14-11-2011, n. 2740

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente ha preso parte alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di costruzione delle opere sostitutive (cavalcavia, sottovia, rampe, strade di collegamento) per la soppressione di alcuni passaggi livello sulla linea Milano – Torino, venendo tuttavia esclusa a causa dell’anomalia della propria offerta.

In particolare, la Commissione tecnica non ha ritenuto attendibile la sua offerta sotto i seguenti profili:

Discarica, poiché l’offerta del fornitore indicato (N.E.) non avrebbe indicato i quantitativi, ma solo un prezzo a mc, inoltre tale fornitore effettuerebbe solo attività di recupero;

Strade, poiché l’offerta del fornitore indicato (E.A.) non avrebbe indicato i quantitativi e rappresentato solo circa il 25% delle lavorazioni riferite al gruppo strade;

pali, diaframmi, consolidamento di terreno, tappo dal fondo, poiché l’offerta del fornitore indicato (Gruppo Papa) non avrebbe prcisato i quantitativi. Il prezzo non sarebbe inoltre supportato da elementi di natura tecnica o esecutiva;

altre lavorazioni, perché non sarebbero stati forniti ulteriori elementi a supporto.

Conclusivamente, la valutazione di congruità si chiudeva con le seguenti constatazioni:

non risultano adottati procedimenti costruttivi o soluzioni tecniche originali ed innovative rispetto a quelle usuali;

non emergono documentate condizioni eccezionalmente favorevoli per una o più lavorazioni particolarmente rilevanti di cui l’impresa godrebbe per il lavoro in oggetto;

non sarebbe accettabile, in mancanza di elementi concreti, che l’impresa possa offrire su gran parte delle lavorazioni lo stesso sconto percentuale rispetto ai prezzi a base di gara.

L’appalto veniva aggiudicato alla controinteressata B.V. S.p.A., la cui offerta era stata giudicata congrua.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo si lamenta che il giudizio di anomalia sarebbe privo di adeguata motivazione.

I motivi esplicitati nella fase conclusiva dell’esame delle giustificazioni, svoltasi in contraddittorio con la ricorrente, devono tuttavia essere integrati dalle considerazioni formulate dalla stazione appaltante anche nelle fasi precedenti, come ad esempio nel verbale del 27.1.2009 (doc. n. 8). La motivazione complessivamente considerata è pertanto sufficiente.

Con il secondo motivo si censura il giudizio di non congruità, nella parte in cui sono stati ritenuti non adeguatamente giustificati i prezzi offerti dalla ricorrente, che li avrebbe invece giustificati, sebbene con riferimento alle offerte ed ai preventivi dei propri fornitori.

Il motivo è infondato.

I preventivi allegati dalla ricorrente sono risultati incompleti, riportando solo i prezzi, ma non le quantità, con ciò rendendoli inattendibili. E’ a carico dell’offerente l’onere di fornire tempestivamente tutte le informazioni utili ad escludere un eventuale giudizio di anomalia (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 8 ottobre 2009 n. 5207).

Con il terzo motivo si censura la determinazione della stazione appaltante secondo cui "non risultano documentate condizioni eccezionalmente favorevoli per una o più lavorazioni particolarmente rilevanti di cui l’impresa godrebbe per il lavoro in oggetto"; la ricorrente, avendo acquisito un considerevole numero di appalti comprendenti lavorazioni analoghe, sarebbe stata al contrario in grado di ottenere dai fornitori prezzi mediamente inferiori a quelli di mercato, tenuto conto che uno di questi cantieri si trova a meno di 20 Km dal sito di esecuzione dei lavori oggetto della gara de quo.

Il motivo è infondato, poiché il giudizio di anomalia è in realtà fondato su una pluralità di aspetti, come espressamente riportato nella parte in fatto, di cui quello controverso riveste un’importanza marginale, a fronte della mancata giustificazione specifica della congruità dei prezzi richiesti con riferimento ad alcune voci (discarica, pali, consolidamento terreni).

Con il quarto motivo si evidenzia come in un appalto del tutto simile a quello impugnato con il presente ricorso, la stazione appaltante avrebbe ritenuto congruo un ribasso del 26,15%, mentre nella procedura de quo l’offerta della ricorrente, costituita da un ribasso del 24,13%, è stata ritenuta anomala.

Il motivo è infondato, avendo la stazione appaltante disconosciuto l’analogia tra le due procedure, che la ricorrente ha affermato essere simili, tuttavia in maniera meramente apodittica, senza ulteriore dimostrazione a supporto. Per contro, nell’appalto precedentemente affidato, la ricorrente aveva giustificato i propri ribassi sulla base di voci differenti da quelle attuali, essendo inoltre risultato decisivo, ai fini dell’accoglimento delle giustificazioni, la sua manifestazione di volontà di abbassare gli utili di impresa.

Con il quinto motivo si censurano le determinazioni della stazione appaltante, nella parte in cui, con riferimento alle voci "discarica" e "strade", non è stato ritenuto di accogliere i giustificativi dei fornitori indicati (N.E. e E.A.). La Commissione, a fronte dei preventivi che non indicavano i quantitativi, avrebbe dovuto applicare l’art. 46 D.Lgs. n. 163/06 e richiedere ulteriori chiarimenti alla ricorrente, anziché formulare l’impugnato giudizio di incongruità.

Il motivo è infondato.

Il Collegio richiama preliminarmente le affermazioni già formulate sul secondo motivo circa l’onere probatorio che incombe sul concorrente sospetto di anomalia, aggiungendo che gli stessi articoli 86 e seguenti del D.Lg.s n. 163/06 disegnano uno speciale procedimento onde procedere alla detta verifica, il cui rispetto formale da parte della stazione appaltante non è contestato in questa sede.

Venendo al merito delle censure avanzatate, il Collegio ritiene che le valutazioni espresse dalla Commissione siano condivisibili, dato che il preventivo dell’impresa N.E., con riferimento alla voce "discarica", non prevede l’effettuazione di attività di recupero, non risultando documentato che tale Ditta trasporti il terreno in discarica, ma che al contrario lo recuperi per altri usi.

Il Collegio prende, infine, atto del fatto che la ricorrente non ha mosso censure specifiche sulle valutazioni negative espresse dalla Commissione sul preventivo del Gruppo Papa, il che sarebbe di per sé sufficiente a confermare il giudizio di non congruità espresso dalla stazione appaltante.

Con il sesto motivo si lamenta la disparità di trattamento nei confronti della controinteressata, la cui verifica di anomalia sarebbe stata svolta con modalità meno severe, avendo riguardo a sole otto voci.

Il motivo è infondato, poiché dalla lettura del verbale del 27.1.2009 emerge che, con nota del 6.6.2009, la Commissione di gara ha trasmesso la documentazione a giustificazione dell’offerta presentata dall’impresa Beton, e che tale valutazione si è basata preliminarmente sugli otto aspetti indicati (utili di impresa, spese generali, manodopera, macchinari ed attrezzature e varie). Successivamente, "al fine di verificare la congruità complessiva dell’offerta sono state individuate le voci più cospicue nel determinare la riduzione offerta sull’importo di gara", individuando ulteriori otto voci non supportate "da elementi idonei a giustificare le forti differenze rispetto agli importi di gara" (rilievi stradali realizzati con terre, sottofondo stabilizzato costituito da ghiaia)

Con l’ultimo motivo si evidenzia che l’attività di verifica della ricorrente è stata effettuata alla presenza di tutti e tre i membri designati dalla stazione appaltante, mentre per i controlli a carico della controinteressata sarebbero stati presenti solo due membri su tre della commissione tecnica.

Il motivo è inammissibile, poiché il soggetto legittimamente escluso dalla gara risulta privo di legittimazione ed è carente di interesse con riferimento alla deduzione dei vizi relativi alle ulteriori fasi della procedura concorsuale (T.A.R. Veneto, Sez. I, 1 giugno 2010, n. 2313).

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese, in considerazione della complessità, anche tecnica, delle questioni dedotte.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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