Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-03-2012, n. 4669

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La sas Agenzia Ippica di Momigliano, titolare di concessione per la raccolta di scarnasse ippiche e sportive, propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettandone l’appello, ha negato ad essa il rimborso della soma versata a titolo di imposta unica, sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici tra il 16 giugno 1998 ed il 19 febbraio 1999, nel periodo di vigenza del regolamento reso col D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169. La società contribuente assumeva che gli artt. 14, 15 e 16 del detto regolamento, recante "Norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle sconnesse relativi alle corse dei cavalli, nonchè per il riparto dei proventi, ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 78", nell’assoggettare "i titolari delle agenzie ippiche, per le sconnesse dalle stesse accettate" al pagamento dell’imposta unica ai sensi della L. 22 dicembre 1951, n. 1379, violavano il principio della riserva relativa di legge fissato dall’art. 23 Cost., in quanto ponevano a carico delle agenzie un tributo non disciplinato nei suoi caratteri essenziali da una legge formale o da un atto avente forza di legge.

Il giudice d’appello riteneva infatti che la L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 81, aveva stabilito che, a partire dal 1997, sulle sconnesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere , relative alle corse dei cavalli, in luogo dell’imposta sugli spettacoli di cui al D.P.R. n. 640 del 1972, si applicava l’imposta unica di cui alla L. n. 1379 del 1951, con l’aliquota del 5%, determinando così le linee essenziali della normativa, tra le quali i soggetti passivi del tributo – comportando necessariamente l’individuazione delle scommesse a totalizzatore che i gestori delle scommesse fossero soggetti passivi del tributo, ed essendo il nuovo sistema incompatibile con la precedente individuazione del soggetto che avrebbe dovuto effettuare il versamento; con l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 78, dichiarata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2005, era divenuto vieppiù legittimo il successivo comma 81, art. 3, che individua di fatto i soggetti passivi.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia delle entrate e l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato resistono con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato sulla base di quattro motivi, illustrato con successiva memoria; la società contribuente replica con controricorso al ricorso incidentale condizionato dell’amministrazione.

Motivi della decisione

Il ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato, siccome proposti nei confronti della medesima sentenza, devono essere riuniti per essere definiti con unica pronuncia.

Con l’unico motivo del ricorso principale l’Agenzia ippica di Momigliano snc, denunciando "violazione dell’art. 360, n. 3, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento alla L. n. 662 del 1996, art. 3, commi 77, 79, 79, 81 e 82 e art. 23 Cost.; violazione art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente e cantraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia", sulla base del richiamo alle normative succedutesi nella disciplina della materia, assume che il trasferimento della soggezione passiva dall’UNIRE ai titolari delle agenzie ed il mutamento della natura dell’imposta, disposti dagli artt. 14 e 15 del regolamento del 1998, sarebbero illegittimi, perchè non compresi nelle direttive fissate dalla legge di delega n. 662 del 1996 per il regolamento di delegificazione.

Il ricorso è infondato.

Le sezioni unite di questa Corte hanno infatti chiarito, con riguardo all’imposta sulle sconnesse relative alle corse dei cavalli, taluni aspetti della disciplina "dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, recante il regolamento di attuazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 77, che, abrogando la precedente riserva all’UNIRE, ha riservato l’organizzazione e la gestione dei giochi e delle sconnesse relativi alle corse dei cavalli ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, consentendo loro di provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati. Le norme succedutesi nella materia, infatti, hanno sempre individuato il presupposto dell’imposta nell’attività consistente nell’organizzazione ed esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la partecipazione ai quali sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, con la conseguenza che, a seguito dell’abolita riserva a favore dell’UNIRE, sono soggetti all’imposta tutti coloro, cerne i titolari di un’agenzia ippica, ai quali sia affidata, dai competenti Ministeri, l’organizzazione e la gestione dei giuochi e delle sconnesse de quibus" (Cass., sez un., 23 aprile 2009, n. 9672).

Si è infatti posto in luce con tale pronuncia che oggetto o presupposto dell’imposta, che nel corso del tempo ha assunto varie denominazioni – "tassa di lotteria", "imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici" "imposta sugli spettacoli", di nuovo "imposta unica" – è sempre stata l’attività consistente nella organizzazione ed esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro (così la lettera del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496), con la conseguenza che soggetto all’imposta è chiunque svolga tale attività. Per l’attività di questo tipo connessa alle corse dei cavalli, soggetto all’imposta è stata (esclusivamente) l’UNIRE fino a quando la legge a tale ente ha riservato le attività di organizzazione ed esercizio "di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro" "qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo" del predetto ente (per utilizzare ancora una volta le parole impiegate dal legislatore nel D.Lgs. n. 496 del 1948). la riserva in questione è stata "abrogata" dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 77, che, come detto, ha riservato – con decorrenza dall’entrata in vigore del regolamento poi approvato con il D.P.R. n. 169 del 1998 – ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati, "l’organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla L. 24 marzo 1942, n. 315, e dal D.Lgs. n. 496 del 1948, e successive modificazioni". L’abrogazione della riserva all’UNIRE ha avuto l’effetto di equiparare, anche sotto il profilo fiscale, le attività del tipo considerato connesse alle corse dei cavalli alle analoghe attività connesse ad altri giochi od eventi, ricomponendo il quadro unitario disegnato con l’istituzione dell’imposta sugli spettacoli approvata con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, con la conseguenza che sono soggetti all’imposta tutti coloro ai quali sia affidata, dai competenti Ministeri, l’organizzazione e la gestione dei giochi e delle sconnesse. In questa prospettiva il D.P.R. n. 169 del 1998 non ha introdotto alcuna modificazione del sistema vigente in materia di individuazione dei soggetti alla imposizione relativa alla detta attività, che proprio in ragione dell’abolita riserva a favore dell’UNIRE sono tutti coloro che detta attività organizzano ed esercitano. La Corte costituzionale (sent. n. 350 del 2007) ha chiarito in proposito che "il soggetto d’imposta può essere implicito nella stessa individuazione del presupposto d’imposta e, parallelamente, che se la gestione del gioco viene per legge attribuita a soggetti diversi dal OGNI e dall’UNIRE, sono i concessionari a doverla pagare", ed ha quindi evidenziato che l’imposta sugli spettacoli "contemplava già i gestori come soggetti passivi". Sicchè, quando nella sentenza n. 303 del 2005 il giudice delle leggi ha affermato che il giudice a quo avrebbe dovuto individuare i soggetti d’imposta sulla base delle leggi vigenti, intendeva significare che il D.P.R. n. 169 del 1998 non aveva introdotto sul punto alcuna innovazione, perchè la gestione del servizio scommesse a mezzo concessionari poteva considerarsi un punto fermo del sistema normativo previgente.

Il ricorso principale va pertanto rigettato e va conseguentemente dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato dell’amministrazione, con il quale si censurava la dichiarata inammissibilità della costituzione in appello del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, perchè fuori termine, l’omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza della contribuente dal diritto al rimborso, ovvero, in via gradata, il rigetto implicito di tale eccezione, sotto due diversi profili.

Le spese vanno compensate tra le parti, considerato che l’orientamento giurisprudenziale di riferimento ha preso corpo dopo la promozione del giudizio.

P.Q.M.

la Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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