T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 14-11-2011, n. 2732

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’odierno ricorso, notificato il 14.07.2011 e depositato il successivo 9.09.2011, l’esponente ha promosso un’azione avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di emersione in epigrafe specificata.

Si è costituita con comparsa di stile l’intimata amministrazione.

Alla Camera di consiglio del 3.11.2011 il Presidente ha indicato alla parte – dandone atto a verbale – l’esistenza di una questione di irricevibilità del ricorso per tardività del deposito, trattenendo, quindi, la causa per la decisione.

Il ricorso è irricevibile.

Il deposito del ricorso è avvenuto, infatti, oltre il termine dimidiato (di giorni 15) ricavabile dall’art. 87, co. II° c.p.a.

Ciò nondimeno il Collegio, in considerazione della natura della decisione assunta e della mancata difesa del patrocinio resistente, ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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