T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 14-11-2011, n. 2738 Nullità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2011, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale è stato disposto nei suoi confronti il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive ed ha chiesto al Tribunale di disporne l’annullamento, previa sospensione incidentale, deducendo i vizi di violazione di legge.

L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Preliminarmente, il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art. 26 l. 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall’art. 9 l. 21.07.2000 n. 205, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

Considerato che:

il ricorso è stato notificato all’amministrazione statale nella sede propria e non presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, dove l’amministrazione statale è ope legis domiciliata ai sensi dell’art. 1 della legge 25 marzo 1958 n. 260, reso applicabile ai giudizi avanti gli organi della giurisdizione amministrativa in forza dell’art. 10 l. 3 aprile 1979 n. 103;

la nullità di detta notifica non è sanata, non essendosi costituita in giudizio l’amministrazione intimata, con conseguente inammissibilità del ricorso;

a differente soluzione non può condurre, nel caso di specie, quanto previsto dall’art. 46, comma 24, della legge n. 69 del 2009, il quale aveva reso applicabile anche ai giudizi amministrativi il primo comma dell’articolo 291 del codice di procedura civile, a norma del quale "se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza". Infatti, tale previsione è stata successivamente modificata, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall’art. 4, comma 1, n. 42 dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 che ne ha soppresso l’automatica estensione al processo amministrativo;

l’art. 44, comma quarto, c.p.a. attualmente vigente consente di disporre la rinnovazione della notifica nulla soltanto qualora "l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante";

detto presupposto certamente non si verifica nel caso in esame nel quale l’errore in cui è incorso il ricorrente è dipeso da ignorantia legis (cfr. TAR Lazio, sez. III, 3 novembre 2010 n. 33139);

il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile;

non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendo costituita in giudizio l’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando

dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto,

nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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