Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-10-2011) 14-10-2011, n. 37189

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Alle ore 21,30 del 27.10.2010 agenti della Questura di Modena arrestavano il cittadino tunisino B.S.M. per il delitto di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, mettendolo a disposizione della locale Procura della Repubblica, la quale in data 29.10.2010 chiedeva al Tribunale di Modena il giudizio direttissimo in ordine al suddetto reato, trasmettendo gli atti relativi all’arresto.

In udienza, l’ufficiale di P.G. rappresentava al Tribunale che non era stato possibile tradurre l’arrestato in udienza, poichè lo stesso era stato ricoverato in ospedale per l’effettuazione di urgenti esami clinici.

Il P.M. d’udienza chiedeva la trasmissione degli atti al proprio ufficio e la difesa dell’imputato la scarcerazione dello stesso, in assenza di convalida dell’arresto.

Il Tribunale pronunciava ordinanza di non convalida dell’arresto di B.S.M., restituendo gli atti al P.M. e disponendo l’immediata scarcerazione dell’imputato, osservando che l’arrestato era impossibilitato a lasciare l’ospedale e che in assenza dello stesso per giustificati motivi non si poteva procedere alla convalida dell’arresto. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica di Modena, chiedendone l’annullamento per erronea applicazione della legge penale e per manifesta abnormità.

Secondo il ricorrente, anche in assenza dell’arrestato si doveva stabilire, sulla base degli atti, la ricorrenza degli estremi della flagranza e del fumus commissi delicti.

Inoltre, la restituzione degli atti al P.M. doveva essere considerato atto abnorme, poichè aveva comportato un’indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, senza tenere conto che il reato contestato impone di procedere con rito direttissimo.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Successivamente alla ordinanza impugnata, segnatamente il 25 dicembre 2010, hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, e, inoltre, è sopravvenuto l’arresto della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1, 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, il quale ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovraordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro (..) che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo"; con la conseguenza che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione della retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri". Non vi è dubbio che il delitto in contestazione sanziona la mera violazione dell’ordine del Questore di allontanarsi dal territorio dello Stato, e quindi un comportamento non collaborativo da parte dello straniero che, per i principi contenuti nella menzionata Direttiva, non è sanzionabile con la pena della reclusione.

Pertanto, il fatto per il quale B.S.M. è stato arrestato non è più previsto dalla legge come reato e non sussiste un attuale interesse del Pubblico Ministero ricorrente ad un annullamento dell’ordinanza perchè il Tribunale non ha proceduto alla convalida dell’arresto ed ha disposto la scarcerazione dell’arrestato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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