T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 14-11-2011, n. 1684 Atti amministrativi confermativi o non

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il condominio ricorrente ha impugnato l’ordinanza 26 novembre 2002 n. 47/2002 del Commissario del Governo al Traffico Acque nella laguna di Venezia nella parte ove ha incluso fra gli approdi pubblici per l’ormeggio, l’imbarco e lo sbarco delle persone ed il carico e lo scarico delle merci nel sestiere di Castello l’approdo n. 10, ubicato in Rio di San Zulian e destinato alla società V. spa (ora Veritas spa) fino alle ore 11, e dopo ai gondolieri.

Con motivi aggiunti notificati il 12.5.2011 il ricorrente ha impugnato anche l’ordinanza 21.12.2007 n. 739, ritualmente pubblicata, con cui il Comune di Venezia ha regolamentato ex novo le modalità di utilizzo degli approdi pubblici del centro storico sostituendo la pregressa ordinanza commissariale e confermando comunque, per l’approdo di cui è causa, la precedente destinazione.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Venezia e la società V. eccependo, preliminarmente, l’improcedibilità del proposto gravame per difetto di interesse (la materia di cui all’atto commissariale originariamente impugnato era stata, infatti, ridisciplinata dal Comune con proprio provvedimento n. 739/07, tardivamente impugnato dal ricorrente) e, comunque, rilevandone, nel merito, l’infondatezza.

La causa è passata in decisione all’udienza del 4 novembre 2011.

Motivi della decisione

L’impugnazione principale avverso il provvedimento commissariale n. 47/2002 è divenuta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in quanto il predetto atto ha cessato di avere efficacia a decorrere dal 21 dicembre 2007, data di adozione dell’ordinanza comunale n. 739/2007 che, sostituendolo espressamente, ha ridisciplinato compiutamente le modalità di utilizzo degli approdi pubblici del centro storico di Venezia, ivi compreso l’approdo in contestazione: sicchè nessuna utilità potrebbe derivare al ricorrente dall’eventuale annullamento dell’ordinanza impugnata.

L’impugnazione dell’ordinanza comunale n. 739/2007, effettuata con i motivi aggiunti notificati il 12.5.2011, è, invece, palesemente tardiva.

Come, invero, emerge inequivocabilmente dalla documentazione prodotta in giudizio il 21.9.2011 dall’Amministrazione comunale, l’ordinanza in questione risulta pubblicata all’Albo pretorio dal 31.12.2007 al 15.1.2008: orbene, ai sensi dell’art. 41, II comma del DLgs n. 104/2010 – che, peraltro, nulla ha innovato rispetto alla precedente disciplina – "qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza,…entro il termine previsto dalla legge, decorrente…, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione…".

Né la determinazione di cui si controverte può essere ritenuta meramente confermativa della precedente ordinanza commissariale: a prescindere, invero, che in tal caso sarebbero comunque inammissibili le nuove censure proposte con i motivi aggiunti, il provvedimento n. 739/2007 ha riconsiderato le modalità dell’utilizzo degli approdi pubblici tenendo conto de "le istanze, le richieste, le segnalazioni e le informazioni raccolte nell’ambito del traffico acqueo durante il quotidiano rapporto con la Polizia municipale, gli utenti, gli utilizzatori e i fruitori, sia pubblici che privati, che sono pervenute alla scrivente….dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti richiamati (ossia le precedenti ordinanze commissariali: n.d.r.)". Ed è proprio da qui che è sorta "l’esigenza di aggiornare gli elenchi relativi agli approdi…per una migliore e più razionale utilizzazione delle vie d’acqua, integrando, modificando o cancellando la destinazione d’uso di parte degli approdi pubblici" (cfr. il "VISTE’ e "CONSIDERATA" in premessa al provvedimento).

Si tratta, com’è pacificamente evidente, di un provvedimento che disciplina ex novo la materia: è noto che un atto amministrativo non può considerarsi meramente confermativo quando la sua formulazione è preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure attraverso la rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, dà vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione. Ricorre, invece, l’atto meramente confermativo (c.d. conferma impropria) quando l’Amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione. Così configurato, l’atto meramente confermativo non costituisce un’autonoma determinazione dell’Amministrazione, sia pure identica nel contenuto alla precedente, ma solo la manifestazione della decisione della PA. di non ritornare nelle scelte effettuate. E l’atto meramente confermativo non è impugnabile perché non integra un’autonoma determinazione dell’Amministrazione, sia pure identica nel contenuto alla precedente (cfr. CdS, VI, 10.3.2011 n. 1530).

Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso è in parte improcedibile per difetto di interesse (l’impugnativa principale) e in parte irricevibile per tardività (i motivi aggiunti).

Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte irricevibile.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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