Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-10-2011) 14-10-2011, n. 37082

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il 18 aprile 2011 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza resa il precedente 16 aprile 2010 dal Tribunale di Alessandria, monocraticamente costituito, e con essa la condanna dell’appellante, A.T., alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 100,00 di ammenda, perchè giudicato colpevole del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, quattro coltelli con lame comprese tra i sei e gli 8,5 centimetri. Fatto accertato in Tornese, il 31 ottobre 2006. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione l’imputato, assistito dal suo difensore di fiducia, che invoca l’applicazione alla fattispecie della prescrizione estintiva del reato in esame, e con essa l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Al caso in esame trova applicazione la disciplina prescrizionale di cui all’art. 157 c.p., comma 1, in forza del quale i reati contravvenzionali si estinguono nel termine di anni quattro.

La contravvenzione contestata al ricorrente è stata accertata il 31 ottobre 2006, di guisa che il primo termine prescrizionale è maturato il 31 ottobre 2010, successivamente al 16 aprile 2010, data in cui è stata pronunciata la condanna di prime cure. A mente poi dell’ultimo comma dell’art. 160 c.p., pur tenendo conto delle cause interruttive della prescrizione (la sentenza di primo grado appunto) il termine massimo di prescrizione applicabile alla fattispecie non può superare anni cinque, nel caso dedotto in giudizio scadenti il 31 ottobre 2011, termine prossimo non ancora venuto a maturazione e comunque non maturato al momento della decisione di secondo grado (18 aprile 2011).

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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