Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-10-2011) 14-10-2011, n. 37078

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 26 ottobre 2010 il Giudice di Pace di Bergamo condannava D.J., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 286 del 1998, art. 10-bis perchè, straniero, si tratteneva illegalmente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di legge in materia, alla pena di Euro 4500,00 di ammenda.

A sostegno della decisione il giudicante argomentava che risultava provato ogni requisito della fattispecie criminosa contestata e, quanto alla pena, che si appalesava di giustizia una sanzione pari al minimo edittale.

2. Ricorre avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, che ne denuncia l’illegittimità per violazione della norma incriminatrice.

Denuncia, in particolare, il Procuratore ricorrente che il giudice di prime cure avrebbe inflitto una pena inferiore al minimo edittale, fissato dalla legge in Euro 5000,00, tenuto conto dell’espressa negazione, da parte del giudicante, delle circostanze attenuanti generiche.

3. La doglianza è fondata.

Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis introdotto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 16, lett. a), sanziona la condotta contestata e giudicata come innanzi alla pena dell’ammenda da Euro 5000,00 ad Euro 10000,00. Nel caso in esame il Giudice di Pace di Brescia ha inflitto all’imputato la sanzione di Euro 4500,00, in misura pertanto inferiore al minimo legale, tenuto conto, altresì, della circostanza processuale che il giudicante, con la motivazione della pronuncia, ha espressamente negato all’imputato la concessione delle attenuanti generiche.

4. La sentenza gravata va pertanto annullata senza rinvio con contestuale rideterminazione della pena nel minimo edittale, dappoichè in tal senso la volontà espressa dal giudice territoriale, ancorchè erroneamente poi individuata, in quella sede, la pena minima astrattamente prevista dalla norma incriminatrice.

P.Q.M.

la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che determina in Euro 5000,00 di ammenda.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *