Cons. Stato Sez. IV, Sent., 15-11-2011, n. 6042 Motivazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

considerato che la sentenza gravata fonda la sua decisione, in primo luogo ed incidentalmente, sulla mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, ed in secondo luogo, sulla mancata completa ostensione al militare delle motivazioni del provvedimento in esame;

considerato che le ragioni del provvedimento, lungi dal dover trasparire dal mero atto conclusivo del procedimento, vanno evinte dal complesso degli atti del procedimento, in quanto la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato non viene meno per il fatto che nel provvedimento amministrativo finale non risultino chiaramente e compiutamente rese comprensibili le ragioni sottese alla scelta fatta dalla pubblica amministrazione, allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento, e ciò in omaggio ad una visione non meramente formale dell’obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall’art. 97 cost. (da ultimo Consiglio di Stato IV, 30 maggio 2005, n. 2770; conformemente id., 14 febbraio 2005, n. 435; id. V, 20 ottobre 2004, n. 6814);

considerato che tale impostazione postula che la motivazione del provvedimento e dell’azione amministrativa possa essere valutata solo all’esito della completa acquisizione degli atti, nei limiti della rilevanza per il caso in scrutinio;

considerato che la definizione della fase istruttoria, anche nel caso di sentenza emessa in forma semplificata, è quindi presupposto necessario per l’emissione della decisione, giusta la previsione dell’art. 60 del codice del processo amministrativo;

considerato che nel caso in specie, tale completezza non appare acquisita, non essendosi potute valutare le ragioni del provvedimento, con ciò impedendo anche una considerazione sulla sussistenza di ragioni per la mancata ostensione degli atti;

considerato che la sentenza in forma semplificata è stata emessa mentre erano ancora pendenti i termini di cui all’art. 46 del codice del processo amministrativo per il deposito degli atti del procedimento e non risulta esperita alcuna attività istruttoria, a norma dell’art. 65 comma 3;

considerato che tale vicenda ha concretamente leso il diritto di difesa di una delle parti, con ciò comportando l’annullamento della decisione gravata con contestuale rinvio la primo giudice, a norma dell’art. 105 del codice del processo amministrativo;

considerato che, per la particolarità della situazione, le spese tra le parti possono essere integralmente compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Accoglie l’appello n. 8252 del 2011 e per l’effetto annulla, con rinvio al giudice di primo grado, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 5372 del 16 giugno 2011;

2. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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