Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-10-2011) 14-10-2011, n. 37076

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 26.10.2010 il Giudice di pace di Bergamo dichiarava L.M. responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis e lo condannava alla pena di Euro 4.500,00 di ammenda.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica di Brescia chiedendone l’annullamento per inosservanza della legge penale, in quanto il giudice aveva inflitto all’imputato – al quale espressamente non erano state concesse le attenuanti generiche – una pena inferiore al minimo previsto per il suddetto reato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Oltre che dalla sentenza, anche dal dispositivo letto in udienza risulta che il Giudice di pace ha inflitto la pena di Euro 4,500,00 di ammenda, senza concedere all’imputato alcuna attenuante.

La predetta pena è inferiore al minimo previsto dalla legge (Euro 5.000,00 di ammenda), e pertanto la sentenza deve essere annullata, senza rinvio, potendo questa Corte determinare la pena nel minimo previsto per legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che determina in Euro 5.000,00 di ammenda.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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