Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-10-2011) 14-10-2011, n. 37075

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 16 luglio 2010 il Giudice di Pace di Treviglio condannava G.A., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 286 del 1998, art. 10-bis perchè, straniero, si tratteneva illegalmente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di legge in materia, alla pena di Euro 4000,00 di ammenda previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

A sostegno della decisione il giudicante argomentava che risultava provato dagli accertamenti di polizia essendo stato l’imputato controllato il 18.6.2010 di CC, ogni requisito della fattispecie criminosa contestata.

2. Ricorre avverso tale sentenza il predetto imputato, personalmente, deducendo che al momento del controllo di polizia egli si ritrovava regolarmente in Italia, avendo proposto domanda amministrativa di regolarizzazione a mente della L. n. 102 del 2009 ed avendo per questo ottenuto regolare permesso di soggiorno.

3. La doglianza è fondata nei limiti che si passa ad esporre.

Il ricorrente ha prodotto fotocopia del suo permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro dalla Questura di Bergamo con validità 27.5.2010 – 21.9.2012, di guisa che alla data di contestazione del reato in esame, e cioè il 18 giugno 2010, l’imputato, secondo quanto documentato, si trovava regolarmente nel nostro Paese.

Di tale circostanza non ha però tenuto conto il giudice territoriale, in base peraltro agli esiti di indagine sottoposti alla sua attenzione, nei quali siffatta circostanza non sembra accreditata dal diretto interessato.

Di qui una incertezza del quadro probatorio riflesso ineludibilmente nella motivazione impugnata, che ad avviso della Corte merita una nuova valutazione di merito.

4. La sentenza gravata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio sui punti come innanzi evidenziati.

P.Q.M.

la Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Treviglio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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