Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-10-2011) 14-10-2011, n. 37073

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Messina, con sentenza del 23.02.2009, condannava W.F.F.B.A. alla pena di Euro 206,00 di ammenda, perchè giudicato colpevole della contravvenzione di cui all’art. 650 c.p., per non aver osservato l’ordine di polizia con il quale lo si invitava a presentarsi presso l’ufficio immigrazione della Questura di Messina, per regolarizzare la sua posizione di extracomunitario presente sul territorio nazionale.

Avverso detta pronuncia proponeva appello l’imputato, con l’assistenza del suo difensore di fiducia, avv. Trignano Sabrina, e la Corte distrettuale adita, rilevatane l’inammissibilità dappoichè proposto avverso sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria e quindi in violazione dell’art. 593 c.p.p., comma 3, ne ordinava la trasmissione al giudice di legittimità, a mente dell’art. 568 c.p.p., comma 5.

Col gravame la difesa ricorrente denuncia violazione dell’art. 650 c.p., sul rilievo che nel caso di specie l’imputato avrebbe dovuto essere espulso D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13 e non già denunciato ai sensi della norma anzidetta.

2. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso per cassazione, come è noto, va proposto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto all’albo speciale della Cassazione a mente del disposto dell’art. 613 c.p.p., comma 1. Tale regola processuale non conosce deroghe e trova applicazione anche nella ipotesi, quale è quella all’esame del Collegio, in cui Fatto di appello dell’impugnante, sottoscritto dal solo difensore, sia stato correttamente convertito in ricorso di legittimità dappoichè irritualmente proposta la impugnativa di merito (Cass., Sez. 1, 16/09/2004, n. 38293; Cass., Sez. Un., 27.11.2008, 47803).

Trattasi di principio di diritto ampiamente e costantemente affermato da questa Corte, di recente anche nella sua più autorevole composizione, e che qui, pertanto, si ribadisce.

L’avv. Trignano Sabrina non risulta iscritta nell’albo speciale di questa Corte.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 500,00.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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