Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-10-2011) 14-10-2011, n. 37324 Concorso di circostanze eterogeneo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 28 maggio 2010, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Aosta, all’esito di giudizio abbreviato, condannava T.P. alla pena di anni dieci, mesi quattro, giorni quindici di reclusione ed Euro 45.000,00 di multa in quanto responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 390 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, per avere trasportato e introdotto nello Stato, al valico del Monte Bianco, un quantitativo ingente di cocaina diviso in venticinque panetti, del peso complessivo di kg. 12,391, con principio attivo pari a kg. 2,290, da cui erano ricavabili 50.000 dosi, occultato in due doppifondi ricavati nel pianale di un furgone Fiat Ducato intestato alla ditta CST Company s.r.l. da lui condotto (in Courmayeur, il (OMISSIS)).

2. L’imputato proponeva appello, deducendo l’erronea configurazione dell’aggravante della ingente quantità e della rilevanza della recidiva reiterata contestata, con riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza impugnata, riduceva la pena ad anni nove, mesi tre, giorni sedici di reclusione ed Euro 27.813,00 di multa, confermando nel resto.

4. Ricorre per cassazione il T., con due atti identici sottoscritti da ciascuno dei difensori, uno a firma dell’avv. Francesco Mandalari, l’altro a firma dell’avv. Sheila Foti, i quali deducono i seguenti motivi.

4.1. Erronea applicazione del T.U. stup., art. 80, comma 2, non essendo stati osservati i principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità sui criteri per definire il limite superato il quale il quantitativo di sostanza stupefacente può ritenersi "ingente". 4.2. Erronea applicazione dell’art. 99 c.p., comma 4, non essendosi considerato che i precedenti penali richiamati erano non specifici e risalenti a circa nove anni addietro, e che l’imputato era tossicodipendente.

4.3. Inosservanza dell’art. 63 c.p., comma 4, dato che nel concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciali, come nella specie doveva ritenersi, l’ulteriore aumento per la circostanza meno grave era discrezionale.

4.4. Inosservanza dell’art. 62 bis c.p., essendo state le attenuanti generiche negate sulla base di una motivazione apodittica, che per di più non ha tenuto conto del ruolo marginale di corriere svolto dall’imputato, del suo buon comportamento processuale e della condotta susseguente al reato, essendosi il T. sottoposto a un programma di recupero dalla tossicodipendenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nel punto relativo alla determinazione della pena derivante dal concorso di circostanze aggravanti e rinvia alla Corte di appello di Torino per nuovo giudizio.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *