Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-10-2011) 14-10-2011, n. 37322

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 1 marzo 2010, depositata il successivo 10 marzo, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza in data 27 novembre 2008 del Tribunale di Brindisi, sez. dist. di Francavilla Fontana, appellata da S.C., condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, in quanto responsabile del reato di cui all’art. 367 c.p. (in (OMISSIS)).

L’estratto della sentenza veniva notificato all’imputato contumace in data 30 marzo 2010. 2. Con ricorso depositato il 10 maggio 2010 presso la Cancelleria del Tribunale di Brindisi, sez. dist. di Francavilla Fontana, il difensore del S., avv. Raffaele Pesce, denuncia la nullità assoluta della sentenza impugnata per irrituale notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Ad avviso del ricorrente, la citazione avrebbe dovuto essere effettuata presso il domicilio dichiarato di via (OMISSIS), dove del resto era stata ritualmente effettuata la notificazione dell’estratto della sentenza contumaciale di appello, al pari di quello della sentenza di primo grado.

Motivi della decisione

1. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.

Posto che la sentenza è stata depositata nei termini di legge, il termine di impugnazione, pari a trenta giorni, decorrente dal 30 marzo 2010 (data della notifica dell’estratto contumaciale), scadeva il 29 aprile 2010, mentre il ricorso è stata presentato solo in data 10 maggio 2010. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue a norma dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte e della causa di inammissibilità, si ritiene equo determinare in Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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