Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-11-2011, n. 6030 Concorsi a cattedre universitarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’odierno appellato ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa indetta dal Politecnico di Torino, con decreto rettorale 19 giugno 2008 n. 141, per la copertura di un posto di professore di ruolo di prima fascia per il settore scientifico – disciplinare GEO/11 (geofisica applicata).

L’art. 8 del bando fissava i criteri di valutazione demandando alla commissione giudicatrice di "individuare il peso attribuito agli stessi", stabilendo altresì quali fossero i titoli da valutare in ogni caso, ai sensi dell’art. 4, comma 4, d.P.R. n. 117/2000.

Nella prima seduta del 18 marzo 2010 la commissione giudicatrice indicava i criteri di valutazione secondo l’ordine già indicato nel bando, ma aggiungendo che i criteri si intendevano in ordine prioritario decrescente (verbale n. 1 e allegato A).

Per ciascun criterio veniva fissata la graduazione della valutazione (p.es. quanto alla congruenza dell’attività del candidato con la disciplina concorsuale, la valutazione si articola nei livelli di totale, parziale, nulla).

Peraltro, al di là dell’ordine prioritario decrescente dei criteri (prima la congruenza dell’attività, poi la rilevanza scientifica delle pubblicazioni, poi l’apporto individuale del candidato, etc.) non veniva quantificato il peso relativo di ciascuno rispetto agli altri, e dunque l’ordine di priorità non veniva tradotto in termini numerici.

Nella seduta del 13 maggio 2010 la commissione giudicatrice procedeva alla valutazione dei titoli dei candidati e alla formulazione dei giudizi individuali (verbale n. 2).

Nella seduta del 7 luglio 2010 la commissione formulava i giudizi collegiali e procedeva alla valutazione comparativa dei candidati (verbale n. 4 e allegato B).

Si procedeva a votazione nella quale il candidato Sambuelli riportava 3 voti, mentre altri tre candidati, C., Orlando e Della Vedova, riportava 2 voti.

Si procedeva pertanto ad una seconda votazione per il ballottaggio tra i candidati che avevano riportato 2 voti, e in tale ballottaggio la candidata Orlando riportava tre voti e il C. 2.

Pertanto i vincitori della procedura concorsuale risultavano i professori Sambuelli e Orlando.

Con decreto del Rettore del Politecnico di Torino 3 agosto 20110 n. 314 sono stati approvati i lavori della commissione.

2. Tale decreto, e l’eventuale decreto di nomina degli idonei, sono stati impugnati con ricorso al Tar Piemonte.

3. Il Tar adito, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il primo motivo del ricorso di primo grado, con cui si lamentava la contraddittorietà tra valutazione comparativa e il voto finale, osservando che sussiste il vizio di contraddittorietà atteso che:

– il candidato C. aveva riportato il maggior numero di valutazioni massime in relazione ai vari criteri di valutazione;

– è vero che quanto al criterio della congruenza dell’attività ha riportato la valutazione "da parziale a totale" mentre i due vincitori hanno riportato la valutazione "totale", ma questa unica valutazione meno positiva non potrebbe ribaltare il giudizio complessivo;

– nettamente prevalente è la posizione del C. quanto alla valutazione dei titoli di cui all’art. 4, comma 4, d.P.R. n. 117/2000.

Il Tar ha anche accolto il quarto motivo di ricorso, stigmatizzando il difetto di motivazione dell’atto di individuazione degli idonei, mentre ha assorbito il secondo e terzo motivo del ricorso di primo grado.

4. Ha proposto appello il Politecnico di Torino.

Parte appellata, nel costituirsi in giudizio, ha riproposto i motivi assorbiti in prime cure.

5. Con il primo mezzo dell’atto di appello si osserva che in base al quadro normativo, come interpretato dalla giurisprudenza, la valutazione comparativa nei concorsi per professore universitario si snoda nelle tre fasi di valutazione individuale, valutazione collegiale, votazione. Sarebbe pertanto possibile una non perfetta coincidenza tra giudizi complessivi e risultato della votazione, purché non vi sia una manifesta incoerenza.

Nel caso di specie vi sarebbe piena coerenza in quanto la Commissione, nel fissare i criteri di valutazione e il relativo peso, ne aveva anche stabilito l’ordine decrescente di importanza; in tale ordine, il criterio della congruenza dell’attività era al primo posto, e dunque il criterio più importante. Si spiega, pertanto, perché la commissione ha dato la preferenza ai candidati che hanno riportato il giudizio di congruenza totale rispetto al C. che ha riportato un giudizio di congruenza da parziale a totale.

6. Il motivo è infondato.

6.1. Il Collegio non ritiene di doversi discostare, in termini di stretto diritto, dai principi giurisprudenziali secondo cui nei concorsi a ricercatore e professore universitario, la previsione dell’art. 4, comma 3, d.P.R. n. 117/2000 (secondo cui "Al termine dei lavori la commissione previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i vincitori nelle valutazioni comparative per ricercatore e individua inequivocabilmente i nominativi di non più di due idonei nelle valutazioni comparative per professore associato e per professore ordinario"), va intesa nel senso che:

– la scelta finale del vincitore deve avvenire solo attraverso la deliberazione assunta a maggioranza dei componenti (e, quindi, all’esito numerico della loro votazione), senza necessità di alcuna ulteriore motivazione, dovendosi tener conto che la motivazione della scelta è integralmente ricavabile dai precedenti giudizi su ciascun partecipante alla procedura, confluiti poi nei giudizi complessivi della commissione esaminatrice (Cons. St., sez. VI, 9 ottobre 2007 n. 5302);

– il giudizio selettivo del candidato idoneo deve scaturire dalla contestuale e finale valutazione comparativa di tutti i concorrenti al termine delle prove; la procedura si conclude, quindi, con la scelta del vincitore sulla base di giudizi complessivi di comparazione di ciascun candidato (Cons. St., sez. VI, 6 luglio 2010 n. 4300);

– il giudizio di idoneità finale in una procedura concorsuale in cui è prevista una valutazione comparativa deve essere coerente con i giudizi collegiali formulati nel corso della procedura (Cons. St., sez. VI, 17 luglio 2008 n. 3606);

– invero, l’applicazione del voto a maggioranza non determina certo che la votazione possa assorbire ogni profilo di legittimità, in quanto il giudizio finale deve essere coerente con gli elementi istruttori della procedura e con i giudizi individuali e collegiali espressi dai commissari (Cons. St., sez. VI, 18 dicembre 2007 n. 6536).

6.2. Avuto riguardo al caso concreto, il Collegio ritiene che non vi sia coerenza tra il voto finale a maggioranza, il giudizio collegiale e i giudizi individuali.

Infatti in relazione agli undici criteri di valutazione previsti, il prof. C. ha riportato in nove criteri su undici la migliore valutazione, mentre il prof. Sambuelli ha riportato la migliore valutazione in otto criteri su undici, e la professoressa Orlando in sette criteri su undici.

Inoltre, avuto riguardo ai sei titoli da valutare in ogni caso, ai sensi del bando e dell’art. 4, comma 4, d.P.R. n. 117/2000, il prof. C. ha riportato la massima valutazione per cinque titoli su sei, mentre i due vincitori non hanno riportato nessuna valutazione massima.

6.3. E" bensì vero che la Commissione ha dichiarato che i criteri di valutazione erano da intendersi in ordine decrescente di importanza, e che al primo posto di tale ordine è stato posto il criterio della congruenza dell’attività, che è l’unico in cui i due vincitori hanno riportato una valutazione migliore rispetto al prof. C..

Tuttavia, la Commissione, pur fissando un ordine decrescente di importanza, non ha stabilito il peso relativo dei singoli criteri, non avendo tradotto in termini numerici, come pure avrebbe potuto, siffatto "ordine decrescente di importanza".

Né sarebbe logico pensare che il conseguimento della valutazione massima nel primo criterio è di per sé assorbente, rendendo irrilevanti le valutazioni conseguite negli altri criteri.

In definitiva, una volta stabilito l’ordine decrescente di importanza dei criteri di valutazione, sarebbe stato opportuno anche tradurre in termini numerici il peso relativo di ciascun criterio rispetto agli altri, ad esempio attribuendo 3 punti per il criterio ritenuto prioritario, 2 per il secondo, etc.

In difetto di tale modus procedendi, i criteri di valutazione fissati dalla commissione vanno interpretati, secondo il criterio interpretativo della conservazione degli atti e dell’attribuzione ad essi di un significato logico e ragionevole, nel senso che il primo criterio, pur avendo maggiore importanza degli altri, va comunque comparato con gli altri criteri nel senso che non basta la sola valutazione massima nel primo criterio a superare un candidato che ha conseguito la valutazione massima in molti altri criteri.

E ciò, tanto più ove si consideri che, da un lato, l’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 117/2000 non pone il criterio della congruenza dell’attività al primo posto, sicché, se si fosse seguito l’ordine ivi indicato, il prof. C. sarebbe senz’altro risultato idoneo e dall’altro lato neppure il bando di gara fissa un ordine descrescente di importanza.

Nel caso di specie, considerato che:

il candidato C. aveva 9/11 quanto ai criteri di valutazione e 5/6 quanto ai titoli;

il candidato Sambuelli aveva 8/11 quanto ai criteri di valutazione e 0/6 quanto ai titoli;

la candidata Orlando aveva 7/11 quanto ai criteri di valutazione e 0/6 quanto ai titoli,

è evidente che la circostanza che i due dichiarati idonei avessero una valutazione migliore nel solo primo criterio di valutazione, non poteva di per sé portare ad un miglior giudizio nei loro confronti rispetto al candidato C..

Sussiste, pertanto, il vizio, lamentato in prime cure e riscontrato dal Tar, di incoerenza tra il voto finale, i giudizi complessivi e i giudizi individuali.

7. Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello.

8. Va invece accolto il motivo di appello con cui si contesta l’accoglimento del quarto motivo del ricorso di primo grado.

Invero, non occorre che il voto finale numerico della commissione giudicatrice sia specificamente motivato, essendo sufficiente la motivazione che si desume dai giudizi individuali e complessivi, sicché sotto tale profilo non vi è vizio del provvedimento impugnato.

9. Passando all’esame dei motivi assorbiti in prime cure, il Collegio ritiene che l’appellato abbia interesse all’esame del secondo motivo del ricorso di primo grado.

Con esso si lamenta l’illogicità e contraddittorietà del giudizio complessivo di congruenza dell’attività "da parziale a totale".

9.1. Il mezzo è fondato.

I giudizi individuali, tranne uno, ritengono che vi sia congruenza totale dell’attività svolta rispetto alla materia concorsuale, sicché non è comprensibile come da una maggioranza di giudizi individuali di congruenza totale si sia pervenuti ad un giudizio complessivo di congruenza parziale.

Inoltre, avuto riguardo alle attività curricolari e alle pubblicazioni del candidato C., il giudizio di congruenza parziale presenta vizi di incoerenza, attesa che il C. è stato dottorando di ricerca, ricercatore, e successivamente professore associato nella geofisica applicata, anche se è divenuto professore associato di tale materia da un minor numero di anni rispetto agli altri due candidati.

10. In conclusione, l’appello va respinto.

La complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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