Cass. civ. Sez. II, Sent., 26-03-2012, n. 4841 Termini processuali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

D.R.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 462 del 2 dicembre 2009, notificata il 28 maggio 2010, con cui la Corte di appello dell’Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva respinto il ricorso avanzato da D.R.Q., suo dante causa, per la reintegrazione del possesso di un’area e di un passaggio nel Comune di Tagliacozzo, frazione di Roccacerro, che assumeva essergli stato impedito dal vicino D.B. mediante l’apposizione di due cancelli.

L’intimato D.B. non si è costituito.

Motivi della decisione

In via preliminare ed assorbente la Corte deve rilevare che il ricorso non risulta notificato alla controparte, atteso che, come risulta dalla cartolina di ricevimento, il tentativo fatto dal ricorrente presso lo studio del legale ove il procuratore della parte aveva eletto domicilio non ha avuto esito per irreperibilità del destinatario.

Preso atto di tale insuccesso, il procuratore del ricorrente ha depositato, in data 3 febbraio 2012, istanza di rimessione in termini, ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., rappresentando che la notifica del ricorso non è andata a buon fine in quanto lo studio del legale in cui è stata tentata è andato di strutto a seguito del sisma che nell’aprile 2009 ha colpito il territorio dell’Aquila.

Ritiene la Corte che la richiesta non possa essere accolta.

Premessa l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 184 bis cod. proc. civ., anche ai termini c.d. extraprocessuali, quale è appunto il termine di impugnazione (Cass. n. 17704 del 2010), l’istanza deve essere rigettata in quanto, anche a prescindere dal giudizio sulla imputabilità nel caso di specie della inosservanza del termine per la notifica del ricorso, non comprendendosi perchè la parte, una volta verificata l’impossibilità di notificare l’atto presso il domiciliatario, non abbia poi riattivato il procedimento notificatorio direttamente presso il procuratore nominato dalia controparte, assorbente appare il rilievo che mentre il solo ed unico tentativo di notificazione risale al 27 luglio 2010, la istanza di rimessione in termine è stata avanzata soltanto il 3 febbraio 2012, vale a dire dopo circa un anno e mezzo dalla mancata notifica, in prossimità dell’udienza di discussione dinanzi a questa Corte. Ora, la disposizione di cui all’art. 184 bis cod. proc. civ. (trasfusa con formula più ampia nell’art. 153 c.p.c., comma 2, dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45) rappresenta il risultato di una scelta del legislatore che, in applicazione del principio del giusto processo, mira a contemperare l’esigenza della parte che per causa incolpevole sia incorsa in una decadenza processuale con l’interesse dell’altra parte al consolidamento ed alla definitività della situazione prodottasi per effetto della decadenza. Proprio questo bilanciamento e contemperamento di interessi contrapposti impone di ravvisare, quale presupposto implicito per l’accoglimento di tale istanza, che la sua proposizione debba essere fatta dall’interessato senza dilazione, immediatamente dopo che egli abbia acquistato consapevolezza di non avere potuto compiere validamente l’adempimento richiesto dalla legge a pena di decadenza. In particolare, con riferimento al giudizio di cassazione, deve ritenersi che l’istanza in parola debba essere presentata con lo stesso deposito del ricorso, entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1, ovvero, quando la conoscenza del mancato esito della notifica sia acquisita solo successivamente per effetto della restituzione della cartolina di ricevimento, immediatamente dopo. Un’interpretazione diversa della norma non appare ragionevole e si porrebbe in aperto contrasto con la finalità dell’istituto, lasciando sostanzialmente all’arbitrio della parte la stessa operatività del termine imposto dalla legge e prolungando oltre misura lo stato di incertezza dell’altra parte, pregiudicando l’interesse della stessa che la legge ha inteso salvaguardare proprio mediante la previsione del termine, interesse che, merita aggiungere, con riferimento al termine di impugnazione, è particolarmente intenso consistendo nello stesso interesse alla definitività della sentenza di merito.

Per tale ragione l’istanza non può essere accolta, con l’effetto che il ricorso, non essendo stato notificato entro il termine per impugnare, deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla si dispone sulle spese di giudizio, in mancanza di costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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