Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-11-2011, n. 6029 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 30789 del 2010 il T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso con cui gli odierni appellanti, dottori biologi iscritti all’albo e componenti dell’Ordine Nazionale dei biologi, hanno impugnato la nota del 26 aprile 2010 dell’Ordine suddetto, recante reiezione dell’istanza di accesso avente ad oggetto i bilanci di previsione e i conti consuntivi dal 1999 al 2009, nonché gli allegati e tutta la documentazione comprovante le voci e poste dei conti consuntivi dei suddetti esercizi finanziari.

Avverso la sentenza citata insorgono gli appellanti sostenendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento.

All’udienza del 27 settembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso va accolto nei limiti di seguito illustrati.

Giova considerare che il giudice di primo grado ha concluso per l’inammissibilità dell’istanza di accesso avente ad oggetto i bilanci di previsione e i conti consuntivi dal 1999 al 2009, nonché gli allegati e tutta la documentazione comprovante le voci e poste dei conti consuntivi dei suddetti esercizi finanziari; in specie, il T.a.r. Lazio, nel ritenere che l’istanza, oltre a connotarsi per la genericità con cui sarebbero stati indicati gli atti richiesti, è preordinata ad un controllo generalizzato sull’operato dell’Ordine nazionale dei biologi; ha richiamato l’art. 24, comma 3, l. n. 241 del 1990, a tenore del quale, nel testo novellato dall’art. 16, l. n. 15 del 2005, "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni".

Si tratta di assunto che, almeno in parte, non persuade il Collegio.

E" utile considerare che, come ricostruito in fatto dallo stesso giudice di primo grado, l’istanza di accesso respinta con il provvedimento impugnato in prima istanza ha avuto ad oggetto:

1. da un lato, i bilanci di previsione ed i conti consuntivi dal 1999 al 2009;

2. dall’altro, gli allegati e tutta la documentazione comprovante le voci e poste dei conti consuntivi dei suddetti esercizi finanziari (in specie, gli atti relativi ad eventuali investimenti mobiliari o/e finanziari, e relative delibere del Consiglio dell’Ordine per gli anni dal 1999-2009; il numero di tutti gli eventi di EMC organizzati e svolti dal Consiglio dell’Ordine negli anni dal 2003 al 2009, il numero di partecipanti e introiti derivanti dal costo sostenuto da ciascun partecipante e relative delibere del Consiglio; gli atti relativi all’indennità e ai rimborsi del Presidente e dei Consiglieri per gli anni dal 1999 al 2009 e le relative delibere dell’Ordine; l’elenco di tutti coloro che hanno svolto attività professionale e/o collaborazione, e comunque a qualsiasi titolo con l’Ordine negli anni 1999-2009 e le relative delibere di conferimento degli incarichi; gli atti relativi alle spese legali e alle spese per prestazioni di opera da parte di terzi per gli anni 1999-2009 e relative delibere di conferimento d’incarico; gli atti relativi alle spese di rappresentanza sostenute dal Presidente e/o dai consiglieri negli anni 1999-2009 e relative delibere).

Ebbene, ritiene il Collegio di condividere quanto sostenuto dal primo giudice in merito alla genericità con cui, nell’istanza di accesso, sono stati indicati i documenti sopra indicati sub n. 2: è quanto basta perché debba in parte qua essere confermata la sentenza impugnata e respinto l’appello.

A ben diversa conclusione deve pervenirsi, viceversa, per quel che attiene ai documenti sopra indicati sub n. 1: non può sussistere alcun dubbio, invero, in merito alla titolarità in capo agli iscritti all’albo e ai componenti dell’Ordine Nazionale dei biologi del diritto di accedere ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi: documenti di cui dovrebbe essere più in generale essere assicurata la pubblicazione.

Il bilancio, invero, è atto pubblico, rispetto al quale non appare configurabile un interesse pubblico al diniego all’accesso. D’altra parte, la mancata esibizione del bilancio, in specie consuntivo, non consente di valutare, per quanto di interesse, le modalità di gestione delle risorse ed il grado di rispondenza delle previsioni ai risultati, in un’ottica di accertamento della regolarità dell’imposizione contributiva.

Non è superfluo considerare, al riguardo, che, ai sensi dell’art. 16, comma 2, l. 24 maggio 1967, n. 396, il Consiglio dell’Ordine dei biologi:

o provvede all’amministrazione dei beni di pertinenza dell’Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo (lett. f);

o stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell’Ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell’albo o nell’elenco nonché della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari (lett. g).

In disparte quanto osservato in merito al regime di pubblicità cui soggiacciono i bilanci, è evidente, pertanto, che l’aspirazione degli iscritti all’Ordine a prenderne conoscenza -lungi dal rispondere ad una finalità di controllo generalizzato (come noto non idonea a legittimare la pretesa ostensiva ai sensi dell’art. 24, comma 3, legge n. 241 del 1990)- è supportata dall’interesse, concreto e certo meritevole di protezione, a verificare le modalità di gestione delle risorse ed il grado di rispondenza delle previsioni ai risultati, in specie con l’intento di accertare la regolarità dell’imposizione contributiva.

Alla stregua delle esposte ragioni, in parziale accoglimento dell’appello, deve ordinarsi all’Ordine nazionale dei biologi di assicurare l’esibizione (con possibilità di estrarre copia) dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi dal 1999 al 2009, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.

Ferma restando la possibilità per i ricorrenti, all’esito dell’accesso ai suddetti bilanci, di riproporre più dettagliate e puntuali istanze di accesso agli allegati e ad ulteriore documentazione, va invece respinto per il resto il gravame.

Attese le ragioni esposte, in specie quelle con cui si è rimarcata la singolarità della mancata ostensione dei bilanci, e nonostante quindi la soccombenza parziale, va disposta la condanna dell’Ordine nazionale dei biologi al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessive 2000 (duemila) euro.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’Ordine nazionale dei biologi di assicurare l’esibizione (con possibilità di estrarre copia) dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi dal 1999 al 2009, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.

Condanna l’Ordine nazionale dei biologi al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessive 2000 (duemila) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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