Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2011) 14-10-2011, n. 37183

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza ex 444 c.p.p. del 24.11.2010 il Tribunale di Verona applicava a A.T. la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il delitto di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, commesso il (OMISSIS).

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo carenza di motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza di elementi tali da pervenire al proscioglimento ex art. 129 c.p.p..

Rileva questa Corte che, successivamente alla sentenza impugnata, segnatamente il 25 dicembre 2010, hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, e, inoltre, è sopravvenuto l’arresto della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1, 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, il quale ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovraordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro (..) che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo"; con la conseguenza che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione della retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri".

Non vi è dubbio che il delitto contestato all’imputato sanziona la mera violazione dell’ordine del Questore di allontanarsi dal territorio dello Stato, e quindi un comportamento non collaborativo da parte dello straniero che, per i principi contenuti nella menzionata Direttiva, non è sanzionabile con la pena della reclusione.

La normativa introdotta nel nostro Ordinamento dalla Direttiva 2008/115 è quindi incompatibile con la vigenza del delitto di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., la sentenza deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato. L’imputato è stato giudicato a piede libero.

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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