Cass. civ. Sez. II, Sent., 26-03-2012, n. 4832 Cessazione della materia del contendere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La controversia concerne l’azione proposta dal Comune di Roma nel 1997 per ottenere da A. e M.C. il rilascio di un terreno adibito a campi da tennis, distinto in NCT di Roma alla partita 3201, fg 232, part. 159, mq 1802,01.

La domanda veniva respinta dal tribunale di Roma, che accoglieva la riconvenzionale spiegata dai convenuti per l’accertamento dell’intervenuta usucapione dell’area.

La Corte d’appello capitolina riformava la sentenza di primo grado e, con sentenza n. 5498 del 27. 12.2004, ordinava ai M. il rilascio dell’immobile.

C. e M.S., quest’ultimo nella qualità di unico erede di A., hanno proposto ricorso per cassazione, resistito da controricorso del comune di Roma.

Successivamente la difesa di parte resistente ha depositato documenti notificati ex art. 372 c.p.c., e memoria in cui ha esposto che tra le parti in causa è intervenuta transazione del 24 luglio 2008, regolarmente eseguita con il perfezionamento di atto di compravendita per notaio Gallelli del 23 luglio 2009.

Parte ricorrente ha quindi chiesto che si dia atto della cessazione della materia del contendere, con le conseguenze di legge.

Verificata la corrispondenza della documentazione prodotta con quanto affermato e richiesto in memoria, questa Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, da cui consegue l’inammissibilità dell’impugnazione (Cass. 13565/05).

Il raggiungimento dell’accordo consiglia, come espressamente previsto nella transazione prodotta, la compensazione delle spese di questo grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *